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Document 31985R2955

    Regolamento (CEE) n. 2955/85 del Consiglio del 22 ottobre 1985 che deroga a favore dei paesi dell' Associazione delle nazioni dell' Asia del Sud-Est, dei paesi del Mercato comune centroamericano e dei paesi firmatari dell' accordo di Cartagena (Gruppo andino) al regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione di nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea ad alcuni prodotti dei paesi in via di sviluppo

    GU L 285 del 25.10.1985, p. 4–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 31993R3665

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2955/oj

    31985R2955

    Regolamento (CEE) n. 2955/85 del Consiglio del 22 ottobre 1985 che deroga a favore dei paesi dell' Associazione delle nazioni dell' Asia del Sud-Est, dei paesi del Mercato comune centroamericano e dei paesi firmatari dell' accordo di Cartagena (Gruppo andino) al regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione di nozione di prodotti originari per l' applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea ad alcuni prodotti dei paesi in via di sviluppo

    Gazzetta ufficiale n. L 285 del 25/10/1985 pag. 0004 - 0007
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 14 pag. 0094
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 14 pag. 0094


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2955/85 DEL CONSIGLIO

    del 22 ottobre 1985

    che deroga a favore dei paesi dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est, dei paesi del Mercato comune centroamericano e dei paesi firmatari dell'accordo di Cartagena (Gruppo andino) al regolamento (CEE) n. 3749/83 relativo alla definizione di nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea ad alcuni prodotti dei paesi in via di sviluppo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 3563/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (CEE) n. 3564/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3), in particolare l'articolo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che la decisione 84/637/CECA dei rappresentanti dei governi degli stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1985, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (4), prevede che la definizione dell'origine dei prodotti deve essere stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (5); che le regole da applicare a tale scopo debbono essere identiche a quelle previste per gli altri prodotti;

    considerando che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità economica europea a favore di taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo, sono state definite, con il regolamento (CEE) n. 3749/83 della Commissione (6), qui di seguito denominato « regolamento di base », le regole d'origine per quanto riguarda sia le condizioni alle quali detti prodotti acquisiscono il carattere di prodotti originari, sia la prova documentaria di tale carattere e le modalità del relativo controllo;

    considerando che nel quadro dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del Sud-Est (in appresso denominati « ASEAN ») si è instaurata una stretta cooperazione economica tra Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore e Tailandia;

    considerando che nel quadro del Mercato comune centroamericano (in appresso denominato « MCCA ») si è instaurata una stretta collaborazione economica tra Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicaragua;

    considerando che nel quadro dell'accordo di Cartagena (Gruppo andino) si è instaurata una stretta collaborazione economica tra Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela, in appresso denominato « Gruppo andino »;

    considerando che le disposizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, di cui all'articolo 1 del regolamento di base, possono contribuire, con gli adeguamenti del caso, a facilitare tale collaborazione nonché ad incoraggiare in un paese facente parte di un gruppo regionale l'uso di prodotti originari di altri paesi dello stesso gruppo; che di conseguenza è opportuno adattare le suddette disposizioni e predisporre le norme particolari per quanto attiene alla prova documentaria del carattere di prodotti originari e alle modalità del relativo controllo;

    considerando che il comitato dell'origine, istituito con il regolamento (CEE) n. 802/68, non ha dato parere favorevole,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    CUMULO REGIONALE E ATTRIBUZIONE

    DELL'ORIGINE

    Articolo 1

    Obiettivo e portata

    1. In deroga a talune disposizioni del regolamento di base, sono istituiti tre sistemi separati ma identici di cumulo regionale.

    2. Il cumulo regionale si applica a tre distinti gruppi regionali di paesi:

    a) l'ASEAN,

    b) il MCCA,

    c) il Gruppo andino.

    3. Si intende per « gruppo regionale », secondo i casi, l'ASEAN, il MCCA, o il Gruppo andino.

    Articolo 2

    Cumulo regionale

    1. Allo scopo di determinare se un prodotto fabbricato in un paese di un gruppo regionale è originario ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di base, i prodotti originari di qualsiasi altro paese del gruppo regionale e impiegati nella fabbricazione del suddetto prodotto sono trattati come se fossero originari del paese in cui la fabbricazione di detto prodotto ha avuto luogo.

    Il paese d'origine del prodotto finito è determinato conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.

    2. L'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base non si applica ai prodotti originari di qualsiasi altro paese del gruppo regionale quando essi attraversano il territorio di qualunque altro paese del gruppo regionale, anche se ulteriori lavorazioni o trasformazioni vi sono effettuate.

    Articolo 3

    Attribuzione dell'origine

    1. Ai prodotti aventi carattere originario ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento è attribuita l'origine del paese del gruppo regionale in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che:

    - il valore aggiunto in tale paese, definito nel paragrafo 3 del presente articolo, sia superiore al valore in dogana più elevato dei prodotti impiegati, originari di un qualsiasi altro paese del gruppo regionale;

    - la lavorazione o la trasformazione effettuata in tale paese ecceda quella fissata all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base nonché, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni indicate nell'allegato II al presente regolamento.

    2. In ogni altro caso, i prodotti hanno l'origine del paese del gruppo regionale che presenta il valore in dogana più elevato dei prodotti originari utilizzati provenienti dagli altri paesi del gruppo regionale.

    3. Per « valore aggiunto » s'intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica ed il valore in dogana di ciascuno dei prodotti incorporati originari di un altro paese del gruppo regionale.

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

    Articolo 4

    Prova del carattere originario

    1. La prova del carattere originario dei prodotti esportati da un paese di un gruppo regionale verso un altro paese dello stesso gruppo, in vista di subire ulteriori lavorazioni o trasformazioni oppure di essere riesportati tali quali, è costituita dal certificato d'origine modulo A rilasciato o dal formulario APR compilato nel primo paese.

    2. La prova del carattere originario, acquisito o mantenuto ai sensi del presente regolamento, dei prodotti esportati da un paese di un gruppo regionale verso la Comunità, è costituita da un certificato d'origine modulo A rilasciato o da un formulario APR compilato in tale paese in base ai certificati d'origine modulo A rilasciati o formulari APR compilati conformemente al paragrafo 1.

    3. Il paese d'origine deve essere indicato nella casella 12 del certificato d'origine modulo A o nella casella 8 del formulario APR; tale paese è

    - in caso di prodotti esportati senza ulteriore lavorazione o trasformazione, il paese di fabbricazione;

    - in caso di prodotti esportati dopo ulteriore lavorazione o trasformazione, il paese d'origine quale determinato in conformità dell'articolo 3.

    Articolo 5

    Procedure di controllo

    Gli articoli 13 e 27 del regolamento di base si applicano tra i paesi dello stesso gruppo regionale, ai fini del controllo a posteriori dei certificati di origine modulo A rilasciati o dei formulari APR compilati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Articolo 6

    Condizioni di applicazione del cumulo regionale

    1. Il presente regolamento si applica soltanto a condizione che:

    a) le norme che disciplinano gli scambi nell'ambito del cumulo regionale tra i paesi del gruppo regionale siano identiche a quelle fissate dal regolamento di base, con gli adattamenti previsti dal presente regolamento;

    b) ciascun paese del gruppo regionale si sia impegnato a rispettare o a far rispettare le disposizioni del presente regolamento e a fornire alla Comunità e agli altri paesi del gruppo regionale la necessaria collaborazione amministrativa per garantire il corretto rilascio dei certificati d'origine moduli A ed il controllo dei certificati di origine moduli A e dei formulari APR.

    Tale impegno deve essere trasmesso alla Commissione delle Comunità europee attraverso il segretariato del gruppo regionale interessato.

    I segretariati in questione sono:

    - il segretariato generale dell'ASEAN;

    - il segretariato permanente del MCCA;

    - la Junta del Acuerdo de Cartagena,

    secondo i casi.

    2. Allorché le condizioni di cui al paragrafo 1 siano state soddisfatte per ciascun gruppo regionale, la Commissione ne informa gli stati membri.

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. F. POOS

    (1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 98.

    (3) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 183.

    (4) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 225.

    (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

    (6) GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1.

    ALLEGATO I

    NOTA ESPLICATIVA

    1. Il sistema di cumulo in questione si basa sul principio che i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario ai sensi del regolamento di base, sia perché sono stati interamente ottenuti sia perché hanno subito una sufficiente lavorazione o trasformazione, vengono ovunque trattati nel gruppo regionale allo stesso modo dei prodotti che hanno ottenuto localmente il loro carattere originario. Inversamente, i prodotti che non hanno ottenuto il carattere originario in un paese del gruppo regionale, benché siano stati ivi trasformati, sono trattati come prodotti di paese terzo, per qualsiasi altra ulteriore lavorazione o trasformazione effettuata in un altro paese del gruppo.

    2. Questo sistema di cumulo consente inoltre ai prodotti originari di un paese del gruppo regionale di attraversare un altro paese di detto gruppo e di essere riesportati tali e quali, accompagnati da un certificato d'origine modulo A rilasciato o da un formulario APR compilato nel paese di esportazione definitiva, indipendentemente dal fatto che in tale paese siano state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

    ALLEGATO II

    LAVORAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3

    Lavorazioni quali:

    - applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusure;

    - confezione di asole;

    - finiture inferiori di pantaloni e polsini oppure orli inferiori di camicie o abiti, ecc.;

    - orlatura di fazzoletti, tovaglie da tavola, ecc.;

    - apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi (badges), ecc.;

    - stiratura ed altre preparazioni per indumenti da vendere « confezionati »;

    - o qualsiasi abbinamento di dette lavorazioni.

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