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Document 31985R2859
Commission Regulation (EEC) No 2859/85 of 14 October 1985 amending Regulation (EEC) No 1725/79 on the rules for granting aid to skimmed milk processed into compound feeding stuffs and skimmed-milk powder intended in particular for feed for calves
Regolamento (CEE) n. 2859/85 della Commissione, del 14 ottobre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalita di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato, in particolare, all'alimentazione dei vitelli
Regolamento (CEE) n. 2859/85 della Commissione, del 14 ottobre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalita di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato, in particolare, all'alimentazione dei vitelli
GU L 274 del 15.10.1985, p. 27–27
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Regolamento (CEE) n. 2859/85 della Commissione, del 14 ottobre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalita di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato, in particolare, all'alimentazione dei vitelli
Gazzetta ufficiale n. L 274 del 15/10/1985 pag. 0027 - 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 5 pag. 0026
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 5 pag. 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0190
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2859/85 DELLA COMMISSIONE del 14 ottobre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato, in particolare, all'alimentazione dei vitelli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1725/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1096/85 (4), gli alimenti composti per animali di cui al suddetto regolamento sono condizionati in sacchi di un contenuto minimo di 50 kg; che dall'esperienza acquisita è emerso che in taluni casi è opportuno utilizzare imballaggi o recipienti diversi dai sacchi; che è pertanto opportuno prevedere tale possibilità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1725/79, i termini « in sacchi di un contenuto massimo di 50 kg » sono sostituiti dai termini « in sacchi e altri imballaggi o recipienti chiusi di un contenuto massimo di 50 kg ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 199 del 7. 8. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 117 del 30. 4. 1985, pag. 7.