EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2850

Regolamento (CEE) n. 2850/85 della Commissione, dell'11 ottobre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, Relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

GU L 270 del 12.10.1985, p. 6–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2850/oj

31985R2850

Regolamento (CEE) n. 2850/85 della Commissione, dell'11 ottobre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, Relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

Gazzetta ufficiale n. L 270 del 12/10/1985 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0189
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0045
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0189
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0045


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2580/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1059/83, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, può essere deciso che i mosti di uve oggetto di un contratto di magazzinaggio a lungo termine possono, durante il periodo di validità del contratto, essere trasformati, interamente o in parte, in mosti concentrati od in mosti concentrati rettificati; che questa trasformazione è stata autorizzata dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1059/83 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1997/84 (4);

considerando che è opportuno precisare che la trasformazione dei mosti concentrati in mosti concentrati rettificati è autorizzata anche nel caso in cui il mosto concentrato rappresenti una fase intermedia nel processo di elaborazione dei mosti concentrati rettificati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1059/83 è aggiunto il comma seguente:

« I produttori che hanno concluso un contratto di magazzinaggio a lungo termine per mosti di uve concentrato possono, durante il periodo di validità del contratto, trasformare tale prodotti, interamente o in parte, in mosti di uve concentrati rettificati ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 77.

(4) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 28.

Top