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Document 31985R2803

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2803/85 DELLA COMMISSIONE, DEL 7 OTTOBRE 1985, CHE ABROGA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2374/85 CHE RIPRISTINA LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLA CANFORA NATURALE, RAFFINATA E SINTETICA, DELLA SOTTOVOCE 29.13 B I B ) DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, ORIGINARIA DELLA CINA BENEFICIARIA DELLE PREFERENZE TARIFFARIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3562/84 DEL CONSIGLIO

    GU L 265 del 8.10.1985, p. 21–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2803/oj

    31985R2803

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2803/85 DELLA COMMISSIONE, DEL 7 OTTOBRE 1985, CHE ABROGA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2374/85 CHE RIPRISTINA LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI APPLICABILI ALLA CANFORA NATURALE, RAFFINATA E SINTETICA, DELLA SOTTOVOCE 29.13 B I B ) DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE, ORIGINARIA DELLA CINA BENEFICIARIA DELLE PREFERENZE TARIFFARIE PREVISTE DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3562/84 DEL CONSIGLIO

    Gazzetta ufficiale n. L 265 del 08/10/1985 pag. 0021 - 0021


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2803/85 DELLA COMMISSIONE

    del 7 ottobre 1985

    che abroga il regolamento (CEE) n. 2374/85 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alla canfora naturale, raffinata e sintetica, della sottovoce 29.13 B I b) della tariffa doganale comune, originaria della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze ganeralizzate per il 1985 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2332/85 della Commissione (2), ha ripristinato, a decorrere dal 18 agosto 1985, la riscossione dei dazi doganali applicabili alla canfora naturale, raffinata e sintetica della sottovoce 29.13 B I b) della tariffa doganale comune, originaria della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2374/85 della Commissione relativo allo stesso prodotto è stato pubblicato (3) erroneamente con effetto alla data del 25 agosto 1985; che è opportuno pertanto abrogare, con effetto al 25 agosto 1985, il suddetto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 2374/85 è abrogato a decorrere dal 25 agosto 1985.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1985.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 218 del 15. 8. 1985, pag. 27.

    (3) GU n. L 224 del 22. 8. 1985, pag. 12.

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