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Document 31985R2677

    Regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione del 24 settembre 1985 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

    GU L 254 del 25.9.1985, p. 5–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1998; abrogato da 31998R2367

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2677/oj

    31985R2677

    Regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione del 24 settembre 1985 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

    Gazzetta ufficiale n. L 254 del 25/09/1985 pag. 0005 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0165
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0165
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0010
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0010


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2677/85 DELLA COMMISSIONE

    del 24 settembre 1985

    recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

    considerando che la capacità minima di condizionamento e il periodo minimo di attività di condizionamento necessari per il riconoscimento delle imprese devono essere fissati in modo da garantire che le imprese in causa espletino l'attività di condizionamento a titolo principale e continuativo; che, tuttavia, negli stati membri non produttori in cui il consumo è tradizionalmente limitato può essere ammesso, per i primi mesi di attività, un minor quantitativo globale di olio d'oliva da condizionare;

    considerando che nella contabilità di magazzino che dev'essere tenuta dalle imprese riconosciute devono figurare tutte le indicazioni necessarie per consentire il controllo del diritto all'aiuto al consumo; che, per garantire un controllo efficace, è necessario sottoporre all'obbligo di tenere detta contabilità di magazzino anche le imprese non riconosciute che provvedono al condizionamento dell'olio importato in piccoli imballaggi;

    considerando che, ai fini del controllo, si può ravvisare la necessità, in taluni casi, di controllare anche la contabilità finanziaria dell'impresa interessata ed eventualmente effettuare altre verifiche presso gli operatori a monte o a valle di detta impresa; che, a tal fine, occorre prevedere la possibilità di estendere il controllo alla contabilità relativa al condizionamento dell'olio di semi;

    considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime di aiuto, quest'ultimo dev'essere riservato agli oli condizionati in piccoli imballaggi, tradizionalmente richiesti dal consumatore;

    considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, è opportuno vietare che gli imballaggi immediati vengano nuovamente riempiti;

    considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è concesso per l'olio prodotto e immesso sul mercato nella Comunità; che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, occorre definire la nozione di immissione sul mercato nella Comunità;

    considerando che, nella domanda di aiuto, devono figurare almeno le indicazioni necessarie per consentire il controllo del diritto all'aiuto;

    considerando che il quantitativo minimo che forma oggetto di ogni domanda di aiuto dev'essere fissato in modo da consentire una gestione razionale del regime in causa; che, a tal fine, occorre prevedere disposizioni specifiche per gli oli usciti da un'impresa a fine campagna;

    considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regime di aiuto, occorre definire le modalità di versamento dell'aiuto stesso;

    considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime, occorre subordinare il beneficio dell'anticipo dell'aiuto alla costituzione di una cauzione, la quale verrà svincolata non appena riconosciuto il diritto all'aiuto;

    considerando che sussiste il rischio che notevoli quantitativi d'olio d'oliva presentati in piccoli imballaggi siano importati nella Comunità o formino oggetto di scambi intracomunitari, con la possibilità che si effettuino operazioni fraudolenti; che, per ovviare a tali difficoltà, è necessario prevedere appropriate misure di controllo della destinazione di tali correnti di scambio; che, allo scopo, è opportuno vietare il travaso degli oli presentati in piccoli imballaggi e prevedere le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza del suddetto divieto; che occorre applicare tale sanzione anche nel caso in cui la destinazione dell'olio non possa essere provata;

    considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/80 (4), ogni immissione in libera pratica di olio d'oliva importato dev'essere subordinata alla costituzione di una cauzione la quale verrà svincolata non appena detto olio non sia più in

    condizione di poter beneficiare dell'aiuto; che occorre definire le modalità di applicazione del regime cauzionale; che occorre tuttavia esentare da tale obbligo le importazioni di quantitativi minimi, pur provvedendo a un controllo dell'evoluzione dei quantitativi esentati;

    considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di controllo degli oli importati di cui sopra, occorre definire gli impieghi che non consentono all'olio di beneficiare dell'aiuto; che, a tal fine, si deve disporre il rilascio, da parte dello stato membro, di un documento comprovante che l'olio è stato destinato ad uno degli impieghi in causa;

    considerando che è necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3172/80 della Commissione (1);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3089/78, ogni impresa di condizionamento deve avere una capacità di confezionamento di almeno 6 tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore.

    Articolo 2

    Ai fini del riconoscimento, ogni impresa deve impegnarsi:

    a) ad esercitare la sua attività di confezionamento, salvo casi di forza maggiore, per un periodo di almeno centoventi giorni per campagna;

    b) a condizionare, salvo caso di forza maggiore, durante il periodo d'attività di cui alla lettera a), un quantitativo globale di almeno 60 tonnelllate di olio d'oliva.

    Per le imprese che iniziano l'attività in corso di campagna, le cifre minime di cui alle lettere a) e b) sono fissate proporzionalmente al numero di mesi che devono trascorrere prima della fine della campagna considerata.

    Qualora una campagna di commercializzazione non abbia la durata normale di 12 mesi, si procede ad un adeguamento dei limiti di cui alle lettere a) e b) in funzione della durata effettiva della campagna.

    Per le imprese situate negli stati membri non produttori di olio d'oliva, i limiti di cui alle lettere a) e b) sono ridotti della metà per i primi 12 mesi d'attività a decorrere dalla data in cui è accordato il riconoscimento.

    Articolo 3

    Ogni impresa di confezionamento tiene, a decorrere dalla data del suo riconoscimento, una contabilità di magazzino giornaliera, recante almeno le indicazioni seguenti:

    a) scorte di olio d'oliva, distinte secondo l'origine e la presentazione, esistenti alla data del riconoscimento;

    b) quantità e qualità, per ogni partita, dell'olio d'oliva entrato nell'impresa, distinte secondo l'origine e la presentazione;

    c) per ogni partita entrata, numero della fattura d'acquisto o, se del caso, numero della bolletta di consegna della partita o di altro documento equivalente;

    d) numero di imballaggi immediati entrati nell'impresa, distinti secondo la capacità, nonché il numero della fattura d'acquisto o, se del caso, numero della bolletta di consegna o di altro documento equivalente;

    e) numero di imballaggi immediati utilizzati, distinti secondo la capacità;

    f) quantità e qualità di olio d'oliva confezionato;

    g) quantità e qualità dell'olio d'oliva uscito dall'impresa, per ogni partita;

    h) per ogni partita uscita, numero della fattura di vendita, o, se del caso, numero della bolletta di uscita della partita o di altro documento equivalente;

    i) movimenti degli oli all'interno del perimetro di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), nonché tra detto perimetro e il luogo di magazzinaggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

    Un'impresa di confezionamento di olio d'oliva che condizioni anche olio di semi, deve tenere, per quest'ultima attività, una contabilità di magazzino giornaliera separata.

    Articolo 4

    1. Il numero d'identificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78 è preceduto dalle lettere seguenti:

    - (CEE) (EEG)-B, per le imprese situate in Belgio,

    - (EOEF)-DK, per le imprese situate in Danimarca,

    - (EWG)-D, per le imprese situate in Germania,

    - (EOK)-E, per le imprese situate in Grecia,

    - (CEE)-F, per le imprese situate in Francia,

    - (EEC)-IRL, per le imprese situate in Irlanda,

    - (CEE)-ITA, per le imprese situate in Italia,

    - (CEE)-L, per le imprese situate nel Lussemburgo,

    - (EEG)-NL, per le imprese situate nei Paesi Bassi,

    - (EEC)-UK, per le imprese situate nel Regno Unito.

    2. Il numero d'identificazione deve essere apposto in modo indelebile su ogni imballaggio immediato di cui all'articolo 6, contenente olio d'oliva destinato ad essere immesso sul mercato della Comunità e a beneficiare dell'aiuto al consumo.

    Articolo 5

    Gli stati membri controllano mediante campionamento, secondo i metodi indicati negli allegati del regolamento (CEE) n. 1058/77 della Commissione (1), che l'olio confezionato in un imballaggio immediato conforme alle disposizioni dell'articolo 6 risponda a una delle definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3089/78.

    Articolo 6

    1. Per poter beneficiare dell'aiuto, l'olio d'oliva deve essere confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, muniti di un sistema di chiusura irrecuperabile e recanti il numero d'identificazione di cui all'articolo 4.

    2. È vietato riempire nuovamente gli imballaggi immediati.

    Articolo 7

    1. Ai sensi del presente regolamento, si considera immesso sul mercato della Comunità l'olio d'oliva venduto da un'impresa di confezionamento riconosciuta dopo essere stato confezionato nella stessa impresa conformemente all'articolo 6.

    Il tasso di conversione da applicare all'importo dell'aiuto al consumo, fissato in ECU, è il tasso rappresentativo in vigore il giorno dell'uscita dell'olio confezionato dall'impresa di confezionamento riconosciuta.

    2. Ai sensi del presente regolamento, si considera uscito dall'impresa di confezionamento l'olio d'oliva che, dopo essere stato confezionato, lascia:

    a) il perimetro dello stabilimento in cui è stato effettuato il confezionamento, oppure

    b) qualora l'olio non sia immagazzinato entro il suddetto perimetro, qualsiasi deposito situato fuori di esso.

    Il deposito di cui alla lettera b) deve presentare garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati ed essere stato preliminarmente riconosciuto dall'organismo incaricato del controllo.

    Articolo 8

    In caso di necessità, gli stati membri adottano le disposizioni che permettano di garantire il rispetto della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3089/78.

    Gli stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate a norma del primo comma.

    Articolo 9

    1. Qualsiasi domanda di aiuto verte sul quantitativo totale di olio d'oliva uscito dall'impresa di confezionamento durante un mese determinato.

    Ogni domanda è presentata entro e comunque non oltre la fine del secondo mese successivo a quello a cui la domanda si riferisce. Essa verte su almeno 15 tonnellate. Nel caso in cui detta quantità non sia raggiunta nel corso di un dato mese, la domanda è presentata entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui il quantitativo minimo è raggiunto.

    Tuttavia, per la totalità dei quantitativi usciti da un'impresa a fine campagna e che non avessero potuto essere oggetto di una domanda di aiuto conformemente ai commi precedenti, una domanda è presentata entro i due mesi successivi alla fine della campagna.

    Qualsiasi domanda presentata dopo la scadenza del limite previsto è irricevibile.

    Sono tuttavia accolte anche le domande presentate dopo la scadenza del termine di cui sopra ed al più tardi entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data della scadenza; in tal caso, l'aiuto da pagare è diminuito del 10 % per ciascun mese o frazione di mese in ritardo.

    2. La domanda d'aiuto reca almeno le indicazioni seguenti:

    - nome e indirizzo dell'impresa richiedente,

    - numero d'identificazione della stessa,

    - quantitativi di olio d'oliva per il quale è chiesto l'aiuto, ripartito per mese d'uscita e secondo le qualità definite ai punti 1, 3 e 6 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

    3. Lo stato membro versa l'importo dell'aiuto entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

    Tuttavia questo termine può essere prorogato se i controlli effettuati richiedono un'inchiesta supplementare, a condizione che la durata di validità della cauzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, sia prorogata per lo stesso periodo.

    Articolo 10

    Ai sensi del presente regolamento, un litro l'olio d'oliva corrisponde a 0,916 kg di tale prodotto.

    Articolo 11

    1. L'importo dell'aiuto è anticipato non appena l'interessato presenti una domanda di aiuto corredata di un attestato che comprovi la costituzione di una cauzione pari al suddetto importo.

    2. La cauzione è costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto che risponda ai requisiti fissati dallo stato membro in cui è inoltrata la domanda di aiuto.

    3. La cauzione è svincolata non appena la competente autorità dello stato membro abbia riconosciuto il diritto all'aiuto per i quantitativi indicati nella domanda.

    Qualora il diritto all'aiuto non sia riconosciuto per la totalità o una parte dei quantitativi indicati nella domanda, la cauzione è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non siano state rispettate le condizioni che danno diritto all'aiuto.

    Articolo 12

    1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3089/78, gli stati membri procedono alla verifica sistematica della contabilità di magazzino delle imprese di confezionamento riconosciute.

    Per le imprese riconosciute che effettuano il confezionamento di olio d'oliva e di olio di semi, il controllo previsto dal presente articolo può essere esteso alla contabilità di magazzino ed alla contabilità finanziaria relative all'attività di confezionamento degli oli diversi dall'olio d'oliva.

    In caso di dubbio circa l'esattezza dei dati che figurano nella domanda di aiuto, si può procedere ad una verifica della contabilità finanziaria del richiedente e, se del caso, a controlli supplementari presso i fornitori dell'olio all'impresa di confezionamento e presso gli operatori cui è stato consegnato l'olio confezionato.

    2. Nel caso di inchieste svolte al fine di accertare operazioni fraudolente, qualsiasi altro operatore che acquisti o venda olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, esclusi i dettaglianti ed i consumatori diretti, è tenuto a sottoporsi ai controlli eventualmente effettuati dallo stato membro.

    3. Lo sconfezionamento dell'olio d'oliva presentato in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri è vietato, salvo autorizzazione preventiva.

    Lo stato membro può subordinare la propria autorizzazione al deposito di una cauzione per il quantitativo d'olio oggetto di sconfezionamento. Tale cauzione, d'importo uguale a quello dell'aiuto al consumo, è svincolata non appena l'operatore sia in grado di fornire la prova, riconosciuta valida dallo stato membro interessato, che l'olio oggetto di sconfezionamento è stato messo sul mercato senza usufruire dell'aiuto o senza che sia stato ottenuto il certificato di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

    4. In caso di sconfezionamento senza autorizzazione, l'operatore deve versare allo stato membro in cui questa operazione è effettuata un importo uguale a quello dell'aiuto al consumo applicabile ai quantitativi in causa.

    Se un operatore non è in grado di fornire, con soddisfazione dello stato membro interessato, la prova della destinazione dell'olio acquisto in imballaggi di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, l'operatore deve versare allo stato membro interessato un importo uguale a quello dell'aiuto al consumo applicabile ai quantitativi di cui trattasi.

    L'importo percepito dallo stato membro è portato in deduzione delle spese del FEAOG dai servizi o organismi liquidatori degli stati membri.

    5. Nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78, se viene temporaneamente revocato il riconoscimento di una impresa di confezionamento, un nuovo riconoscimento può essere richiesto da un'altra persona fisica o giuridica che eserciti l'attività di confezionamento nello stesso stabilimento dell'impresa oggetto della misura di cui sopra nel periodo durante il quale il riconoscimento è revocato, soltanto se l'interessato fornisce la prova, giudicata soddisfacente dallo stato membro in questione, che tale nuova domanda di riconoscimento non è destinata ad eludere la sanzione prevista da detto articolo.

    6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3089/78, qualora dai controlli effettuati in virtù dell'articolo 7 di detto regolamento risultino nella contabilità di magazzino irregolarità che implicano una modifica sostanziale dei quantitativi d'olio d'oliva che possono beneficiare dell'aiuto, lo stato membro in questione sospende immediatamente il riconoscimento.

    Articolo 13

    1. In caso d'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, gli stati membri interessati determinano i lavori cui sono associati gli organismi professionali riconosciuti nonché le condizioni in cui le imprese di confezionamento debbono presentare tramite detti organismi la loro domanda d'aiuto. In tal caso, gli organismi professionali riconosciuti verificano presso le imprese di confezionamento riconosciute, che sono loro indicate dagli stati membri, la tenuta della contabilità di magazzino in conformità delle disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento, nonché l'esattezza dei dati che figurano in tale contabilità.

    2. Ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 1 gli organismi professionali riconosciuti hanno accesso alle imprese di condizionamento riconosciute ed alla loro contabilità di magazzino.

    Qualora gli organismi professionali:

    - non abbiano potuto avere accesso alle imprese di condizionamento, oppure

    - constatino nel corso delle verifiche:

    a) irregolarità nella contabilità di magazzino, oppure

    b) discordanze significative tra i dati risultanti dalla contabilità di magazzino e i dati constatati nel corso delle verifiche,

    provvedono ad informarne senza indugio lo stato membro interessato.

    Articolo 14

    1. Ai fini del controllo dell'adempimento della condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3089/78, qualsiasi sottoprodotto della raffinazione dell'olio d'oliva o dell'olio di sansa d'oliva, prodotti nella Comunità, deve essere mescolato, al momento della produzione, con uno dei prodotti seguenti, nelle percentuali qui di seguito indicate:

    - olio acido di raffinazione di sesamo o olio di sesamo in una percentuale di 10,

    - olio acido di raffinazione di colza o olio di colza in una percentuale di 30,

    - olio acido di raffinazione di colza o olio di colza, il cui tenore di acido erucico è superiore o uguale al 25 % degli acidi grassi dei trigliceridi, fino all'ottenimento di un tasso di acido erucico nel prodotto risultante dal miscuglio di 2,5,

    - olio acido di raffinazione di lino o olio di lino in una percentuale di 10,

    - grasso animale della specie bovina in una percentuale di 15,

    - colesterolo in una percentuale dello 0,2 %. Questa percentuale deve essere ottenuta a partire da colesterolo che non contenga impurità tossiche per l'alimentazione umana.

    2. Ogni impresa di raffinazione d'olio d'oliva tiene, ai fini del controllo delle operazioni previste dal presente articolo, una contabilità di magazzino giornaliera separata per i sottoprodotti di raffinazione e gli altri prodotti di cui al paragrafo 1, comprendente almeno le seguenti indicazioni:

    - quantitativi e qualità entrati nell'impresa;

    - quantitativi e qualità prodotti nell'impresa;

    - quantitativi e qualità usciti dall'impresa;

    - scorte ripartite per qualità.

    3. Gli stati membri possono esonerare i sottoprodotti del processo di raffinazione dell'olio d'oliva o dell'olio di sansa di oliva, destinati tal quali alla fabbricazione di saponi, dall'obbligo di cui al paragrafo 1 a condizione che essi sottomettano tali prodotti, a partire dalla loro produzione, a un controllo permanente che garantisca la loro definitiva trasformazione in sapone.

    Articolo 15

    1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei sottoprodotti del processo di raffinazione dell'olio d'oliva o dell'olio di sansa di oliva della sottovoce 15.17 B della tariffa doganale comune, nonché degli oli acidi di raffinazione ottenuti da tali sottoprodotti, della sottovoce 15.10 C della tariffa doganale comune, è subordinata alla condizione che tali prodotti abbiano subìto preventivamente, sotto controllo dell'amministrazione competente dello stato membro di immissione in libera pratica, una delle operazioni di miscelazione di cui all'articolo 14.

    2. Gli stati membri interessati stabiliscono i provvedimenti necessari per garantire l'osservanza della condizione di cui al paragrafo 1.

    Articolo 16

    1. All'atto dell'espletamento delle formalità doganali per l'immissione al consumo in uno stato membro di olio d'oliva confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, l'importatore deve fornire alle autorità doganali dello stato membro in questione una copia della fattura di acquisto del prodotto o ogni altro documento appropriato che comporti le informazioni relative alla quantità, natura, confezionamento del prodotto e identificazione dell'acquirente.

    Tali documenti sono vistati dalle autorità doganali, che li trasmettono alle autorità incaricate del controllo dell'aiuto al consumo, le quali prendono le misure necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3.

    2. Gli stati membri interessati si prestano mutua assistenza per l'esecuzione dei controlli previsti dal presente articolo.

    Articolo 17

    1. Ogni immissione in libera pratica nella Comunità di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A della tariffa doganale comune è subordinata alla presentazione della prova che la cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è stata costituita. Inoltre, allorché l'olio da mettere in libera pratica è confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, l'imballaggio deve recare delle indicazioni, apposte in maniera indelebile, che permettano di stabilire che l'olio in questione è stato confezionato in un paese terzo.

    Tuttavia, in caso di immissione in libera pratica di quantitativi d'olio d'oliva inferiori a 40 kg, gli stati membri non esigono la costituzione della cauzione di cui sopra.

    Gli stati membri comunicano ogni sei mesi alla Commissione i quantitativi esentati. Tuttavia, se l'evoluzione dei quantitativi in questione è anormale, gli stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

    2. L'importo della cauzione è pari all'importo dell'aiuto al consumo versato al beneficiario. Esso è costituita per il 100 % del quantitativo di oli d'oliva da importare.

    Tuttavia:

    a) per quanto concerne gli oli d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, originari dei paesi sotto indicati e trasportati direttamente nella Comunità, il quantitativo per il quale è stata costituita la cauzione è pari:

    - per la Turchia, all'88 %,

    - per il Marocco, al 91 %,

    - per gli altri paesi, al 97 %,

    del quantitativo da importare;

    b) per quanto concerne l'olio d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I c) della tariffa doganale comune, il quantitativo per il quale è costituita la cauzione è pari al 78 % del quantitativo totale da importare.

    3. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto che risponda ai requisiti fissati dallo stato membro in cui la cauzione è costituita.

    4. In deroga al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1) la cauzione è svincolata, salvo casi di forza maggiore, entro sei mesi seguenti la data di costituzione della cauzione, su presentazione dell'esemplare originale del certificato di cui all'articolo 18, paragrafo 3. La cauzione è svincolata per il quantitativo equivalente di olio d'oliva per il quale risulti, dal suddetto certificato, che è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo.

    Il termine per l'incameramento della cauzione può essere prorogato fino a dodici mesi dallo stato membro interessato se l'olio d'oliva immesso in libera pratica, confezionato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri, è posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto alle condizioni previste dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).

    Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, la cauzione è incamerata. Tuttavia, se il certificato previsto dall'articolo 18, paragrafo 3, è presentato entro e non oltre il sesto mese successivo alla scadenza di cui al primo comma, la cauzione è rimborsata.

    Qualora il certificato sia presentato tra il tredicesimo ed il ventunesimo mese successivo alla data di costituzione della cauzione, la cauzione è rimborsata, deduzione fatta di un importo pari al 10 % della cauzione costituita per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

    Se l'olio della sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune, immesso in libera pratica e presentato in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri, è posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto alle condizioni previste dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), la cauzione è svincolata per la totalità dell'importo costituito, non appena l'interessato presenti i certificati di cui all'articolo 18, paragrafo 3, per un quantitativo uguale ad almeno il 99 % del quantitativo per il quale è costituita la cauzione.

    Se l'esportazione dell'olio d'oliva di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), concerne l'olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I b) o 15.07 A I c) della tariffa doganale comune, l'esportazione può dar luogo allo svincolo della cauzione soltanto se il tenore in acidi grassi liberi espresso in acido oleico dell'olio esportato non supera 30 grammi per 100 grammi. In tal caso, la cauzione svincolata è uguale rispettivamente all'88 % e al 40 % del quantitativo indicato nel certificato di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

    Se le condizioni previste dal presente articolo sono soddisfatte soltanto per una parte dell'olio in causa, la cauzione è svincolata proporzionalmente a tale quantitativo.

    Articolo 18

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, è considerato come posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3089/78, l'olio d'oliva:

    a) che sia stato confezionato presso un'impresa situata nella Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 litri, sprovvisti del numero d'identificazione di cui all'articolo 4, e sia uscito da detta impresa, oppure

    b) che abbia lasciato il territorio doganale della Comunità in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 litri, sprovvisti del numero d'identificazione, ovvero sfuso, oppure

    c) che sia stato utilizzato per la fabbricazione di conserve di pesce o di ortaggi senza beneficiare della restituzione alla produzione prevista per l'olio d'oliva comunitario usato nelle suddette fabbricazioni, oppure

    d) per il quale sia stata fornita la prova, giudicata soddisfacente dallo stato membro interessato, che l'olio importato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 litri e recante le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è stato preso in consegna tale e quale dal commercio al dettaglio o è stato utilizzato da un'industria o ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

    2. Le imprese che prevedono di porre l'olio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, in una delle condizioni contemplate dal paragrafo 1, lettere a) e c), devono informare preventivamente le autorità dello stato membro interessato.

    Per l'olio d'oliva di cui al paragrafo 1, lettera a), le imprese diverse da quelle riconosciute devono tenere una contabilità di magazzino conformemente all'articolo 3, lettere da b) a i), completata dall'indicazione delle scorte di olio d'oliva esistenti alla data in cui l'informazione di cui al comma precedente è stata fornita all'autorità competente.

    Per l'olio di cui al paragrafo 1, lettera c), le imprese devono conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione (1).

    3. A richiesta delle imprese interessate, l'autorità competente rilascia un certificato conforme al facsimile riprodotto in allegato, qualora tali impresa forniscano la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità interessata, che hanno effettivamente posto l'olio o una quantità equivalente in una delle condizioni definite nel paragrafo 1, lettere a), c) e d).

    Tuttavia, per l'olio d'oliva contemplato al paragrafo 1, lettera d), il summenzionato certificato è rilasciato solo per l'olio di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

    4. In caso di esportazione, la prova dell'avvenuta operazione deve essere fornita come in caso di restituzione all'esportazione. Tale prova deve essere presentata all'autorità competente dello stato membro in cui sono state espletate le formalità di esportazione. A richiesta dell'interessato, l'autorità competente rilascia il certificato di cui al paragrafo 3.

    Qualora l'olio sia stato esportato in Svizzera o in Austria secondo la procedura del transito comunitario interno o abbia transitato per i suddetti paesi secondo la stessa procedura prima di raggiungere il paese di destinazione, il certificato viene rilasciato, sempreché si sia provato che l'olio in causa è stato immesso in libera pratica in un paese terzo, salvo distruzione durante il trasporto per causa di forza maggiore.

    5. L'olio d'oliva per il quale è stato rilasciato un certificato secondo le modalità di cui al paragrafo 4 può beneficiare delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/76 del Consiglio (2) soltanto se il certificato è annullato o se viene costituita una nuova cauzione conformemente all'articolo 17.

    Articolo 19

    Gli stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che intendono adottare per l'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 20

    Il regolamento (CEE) n. 3127/80 è abrogato.

    Articolo 21

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

    (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12.

    (3) GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

    (4) GU n. L 287 del 30. 10. 1980, pag. 2.

    (1) GU n. L 331 del 9. 12. 1980, pag. 27.

    (1) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 6.

    (1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    (1) GU n. L 227 del 7. 9. 1979, pag. 10.

    (2) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

    ALLEGATO

    1.2 // // // CERTIFICATO Regolamento (CEE) n. 2677/85 // EG EF CE EC EK // // // Organismo emittente (nome e indirizzo): // N. . . . . . . originale/copia // // Titolare (nome, indirizzo e stato membro): // // // Designazione dei prodotti: // Peso netto (in cifre): // // Numero della tariffa doganale comune: // //

    Peso netto (in lettere):

    Attestato rilasciato dall'organismo emittente:

    Si certifica che l'olio d'oliva sopra descritto è stato posto in condizione di non poter beneficiare dell'aiuto al consumo conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2677/85 (condizionato/esportato/utilizzato per la fabbricazione di conserve/preso in carico tal quale dal commercio al dettaglio/utilizzato da un'industria (1).

    1.2 // Fatto a , // // (Firma) // (Timbro)

    (1) Cancellare le diciture inutili.

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