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Document 31985R2590

    Regolamento (CEE) n. 2590/85 della Commissione del 13 settembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1350/72 relativo alle modalità per la concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo

    GU L 247 del 14.9.1985, p. 11–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/03/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2590/oj

    31985R2590

    Regolamento (CEE) n. 2590/85 della Commissione del 13 settembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 1350/72 relativo alle modalità per la concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo

    Gazzetta ufficiale n. L 247 del 14/09/1985 pag. 0011 - 0011
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0158
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0236
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0158
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0236


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2590/85 DELLA COMMISSIONE

    del 13 settembre 1985

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1350/72 relativo alle modalità per la concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1350/72 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 208/77 (3), prevede la procedura da seguire per la concessione dell'aiuto ai produttori di luppolo, nonché l'informazione della Commissione sulle misure prese da ciascuno stato membro per l'applicazione del regime di aiuto;

    considerando che in taluni casi l'aiuto può essere concesso direttamente alle associazioni riconosciute di produttori o alle loro unioni; che in tal caso è opportuno che la Commissione sia informata della gestione dell'aiuto, in particolare per quanto concerne l'assegnazione dell'aiuto a ciascun produttore proporzionalmente alle superfici coltivate, nonché la sua utilizzazione per l'adozione di misure atte a favorire la realizzazione di determinati obiettivi delle associazioni di produttori riconosciute;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1350/72 è sostituito dal testo seguente:

    « Articolo 4

    1. Ciascuno stato membro comunica alla Commissione il nome e l'indirizzo degli organismi designati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1696/71, nonché le misure prese per l'applicazione del regime di aiuto ai produttori di luppolo.

    2. Gli stati membri comunicano alla Commissione, ogni anno, per le associazioni di produttori riconosciute e le relative unioni, situate sul loro territorio, qualsiasi informazione attinente alle condizioni in cui tali associazioni o unioni hanno gestito l'aiuto loro concesso ed eventualmente l'esatta natura delle misure da essi adottate in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1696/71. Si effettua detta comunicazione annuale entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui è stato fissato l'aiuto ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

    (2) GU n. 148 del 30. 6. 1972, pag. 11.

    (3) GU n. 28 dell'1. 2. 1977, pag. 34.

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