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Document 31985R2585

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2585/85 DEL CONSIGLIO, DEL 12 SETTEMBRE 1985, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3439/80 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI TALUNI FILATI DI POLIESTERE ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D' AMERICA

    GU L 246 del 13.9.1985, p. 57–59 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/09/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2585/oj

    31985R2585

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2585/85 DEL CONSIGLIO, DEL 12 SETTEMBRE 1985, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3439/80 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI TALUNI FILATI DI POLIESTERE ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D' AMERICA

    Gazzetta ufficiale n. L 246 del 13/09/1985 pag. 0057 - 0059
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 28 pag. 0237
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 28 pag. 0240


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2585/85 DEL CONSIGLIO

    del 12 settembre 1985

    che modifica il regolamento (CEE) n. 3439/80 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14,

    vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

    considerando quanto segue:

    A. Procedura

    1. Con il regolamento (CEE) n. 3439/80 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America.

    Il suddetto regolamento è stato in seguito modificato dal regolamento (CEE) n. 3198/81 (3) al fine di escludere alcuni tipi di filati dall'applicazione del dazio antidumping e, in seguito ad una procedura di riesame, dal regolamento (CEE) n. 407/83 (4).

    2. I prodotti in questione sono alcuni filati di poliestere testurizzati e non testurizzati di cui alla sottovoce ex 51.01 A della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 51.01-29 e 30 (testurizzati) e 51.01-ex 02, ex 32, ex 34, ex 38, ex 41 e ex 42 (non testurizzati).

    3. La Commissione ha in seguito ricevuto una domanda di riesame da parte di un esportatore statunitense, la società Macfield Texturing Inc, Madison, North Carolina (di seguito denominata « Macfield »), per quanto riguarda il dazio applicabile ai filati da essa prodotti.

    4. Dato che la richiesta forniva sufficienti elementi di prova per giustificare un riesame della procedura, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), ha annunciato un riesame dei dazi antidumping definitivi relativi alle importazioni di filati di poliestere originari degli Stati Uniti d'America ed ha avviato un'indagine in materia sul piano comunitario.

    Nell'avviso suddetto la Commissione ha offerto a tutte le parti interessate l'opportunità di presentare elementi di prova relativi ad eventuali mutamenti delle circostanze che le concernono al fine di poter essere inserite nella procedura di riesame.

    5. La Commissione ha informato ufficialmente la Macfield e i rappresentanti del paese esportatore in merito alla riapertura della procedura. La Macfield si è avvalsa dell'opportunità offertale dalla Commissione di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di essere intesa oralmente.

    6. La richiesta di riesame è stata presentata unicamente dalla società Macfield, un esportatore statunitense di filati di poliestere testurizzati. Dato che nessun altro esportatore, importatore o produttore comunitario ha presentato elementi di prova sufficienti per giustificare il riesame dei dazi antidumping sui filati di poliestere testurizzati o non testurizzati, la Commissione ha limitato la propria indagine al riesame del dazio relativo ai filati di poliestere testurizzati prodotti dalla Macfield.

    7. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una conclusione preliminare della procedura di riesame ed ha svolto indagini presso la sede della Macfield.

    Alcuni produttori statunitensi hanno chiesto l'esenzione del dazio attualmente in vigore per i loro prodotti. Dato che le società in questione non hanno effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo di riferimento, non sono state avviate indagini nei loro confronti e la richiesta di riesame non è stata quindi accolta.

    L'indagine relativa al riesame riguarda il periodo 1o settembre 1983 - 31 agosto 1984.

    B. Valore normale

    8. Il valore normale relativo alla società in questione è stato calcolato in base alla media ponderata dei prezzi praticati sul mercato interno dalla Macfield, durante il periodo di riferimento, per i diversi tipi di filati esportati.

    La Commissione ha accertato che la Macfield ha complessivamente realizzato profitti sulle vendite del prodotto in questione nel mercato interno.

    9. Nel calcolare il valore normale, la Commissione non ha tenuto conto delle vendite della Macfield a società situate negli Stati Uniti d'America nei casi in cui i prodotti erano destinati all'esportazione, in quanto tali vendite non potevano essere considerate come effettuate nel corso di normali operazioni commerciali ai fini del consumo nel paese esportatore.

    Nel calcolare il valore normale non si è inoltre tenuto conto di alcune vendite dei filati in questione sul mercato interno che sono state effettuate in perdita durante il periodo di riferimento, in quanto non possono considerarsi avvenute nel corso di normali operazioni commerciali ai fini del consumo nel paese esportatore.

    C. Prezzo all'esportazione

    10. I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti esportati nella Comunità dalla società interessata durante il periodo oggetto dell'inchiesta.

    11. La Macfield ha chiesto che non si tenesse conto di alcune spedizioni, in quanto costituita da campioni. La Commissione, in base agli elementi di prova forniti, ha accolto la richiesta.

    D. Confronto

    12. Nel confronto tra i valori normali e i prezzi all'esportazione la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi.

    È stata rifiutata la richiesta della Macfield di prendere in considerazione il fatto che per un tipo di filato non erano state confrontate qualità analoghe, in quanto non sono stati forniti elementi di prova a sostegno.

    Tutti i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica.

    E. Margine

    13. Per quanto riguarda l'esportatore in questione i valori normali, calcolati in base alla media ponderata, sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione considerando le singole transazioni.

    Dall'esame effettuato risulta l'esistenza di dumping, con un margine pari all'importo di cui il valore normale determinato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

    Tali margini variano secondo le spedizioni, con una media ponderata del 3,6 %.

    14. La Commissione ha rilevato che non vi era motivo di modificare i margini di dumping determinati in seguito alla prima inchiesta oppure durante la prima procedura di riesame nei confronti degli esportatori che non si sono espressi durante l'inchiesta.

    F. Pregiudizio

    15. La Commissione non ha ricevuto nuovi elementi di prova tali da indurla a modificare la propria conclusione, secondo la quale era necessario continuare ad applicare i dazi in vigore, modificati per quanto riguarda la Macfield, al fine di eliminare e prevenire il pregiudizio.

    G. Interesse della Comunità

    16. Dato che dall'esame definitivo dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio da esse derivante e non essendo state formulate osservazioni da parte dei consumatori o produttori comunitari, nonché di eventuali altre parti interessate, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre continuare ad applicare il dazio in questione.

    H. Aliquota del dazio

    17. Il regolamento (CEE) n. 3439/80, dovrebbe essere nuovamente modificato per quanto riguarda il dazio antidumping definitivo istituito sui filati testurizzati esportati dalla Macfield Texturing Inc. nella Comunità, in conformità delle risultanze di cui sopra,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3439/80, la cifra 4,1 % relativa ai filati esportati dalla società Macfield Texturing Inc., è sostituita dalla cifra 3,6 %.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 settembre 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. POOS

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 358 del 31. 12. 1980, pag. 91.

    (3) GU n. L 322 dell'11. 11. 1981, pag. 2.

    (4) GU n. L 50 del 23. 2. 1983, pag. 1.

    (5) GU n. C 257 del 25. 9. 1984, pag. 3.

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