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Document 31985R2576
Commission Regulation (EEC) No 2576/85 of 12 September 1985 amending Regulation (EEC) No 685/69 as regards the time limits for payment for butter bought in by intervention agencies
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2576/85 DELLA COMMISSIONE, DEL 12 SETTEMBRE 1985, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 685/69 PER QUANTO CONCERNE I TERMINI DI PAGAMENTO PER IL BURRO ACQUISTATO DAGLI ORGANISMI D' INTERVENTO
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2576/85 DELLA COMMISSIONE, DEL 12 SETTEMBRE 1985, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 685/69 PER QUANTO CONCERNE I TERMINI DI PAGAMENTO PER IL BURRO ACQUISTATO DAGLI ORGANISMI D' INTERVENTO
GU L 246 del 13.9.1985, p. 19–19
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2576/85 DELLA COMMISSIONE, DEL 12 SETTEMBRE 1985, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 685/69 PER QUANTO CONCERNE I TERMINI DI PAGAMENTO PER IL BURRO ACQUISTATO DAGLI ORGANISMI D' INTERVENTO
Gazzetta ufficiale n. L 246 del 13/09/1985 pag. 0019 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0151
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0230
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0151
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0230
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2576/85 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 per quanto concerne i termini di pagamento per il burro acquistato dagli organismi d'intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, considerando che l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1767/85 (4), stabilisce il termine per il pagamento del burro acquistato dagli organismi d'intervento; considerando che, nell'ambito della fissazione annuale dei prezzi, il Consiglio ha deciso di ridurre il prezzo d'acquisto del burro all'intervento per la campagna 1985/1986; che, d'altra parte, l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera è, nel suo secondo anno di applicazione, ancora caratterizzato da una riduzione dei quantitativi di riferimento degli acquirenti o dei produttori; che, in generale, tenuto conto della situazione complessiva del settore lattiero, è opportuno procedere, per la campagna lattiera 1985/1986, ad un alleggerimento dei vincoli cui sono sottoposti i piccoli produttori di latte; che, per raggiungere tale obiettivo occorre accordare agli stati membri la possibilità di anticipare il termine per il pagamento all'intervento del burro fabbricato a partire dalle consegne di piccoli produttori di latte; considerando che, tenuto conto della diversità delle strutture di produzione e di trasformazione nella Comunità nel settore in questione, nonché del fatto che le incidenze finanziarie della misura sono, in virtù del regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2139/85 (6), a carico degli stati membri, è opportuno lasciare a questi ultimi la facoltà di definire i piccoli produttori ai fini dell'attuazione della misura; considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 685/69, sono aggiunti i commi seguenti: « Durante la campagna 1985/1986, gli stati membri possono effettuare il pagamento del burro fabbricato a partire dalle consegne di piccoli produttori di latte e acquistato dagli organismi d'intervento, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della presa in consegna. Gli stati membri che si avvalgono di tale facoltà comunicano in tempo utile alla Commissione le disposizioni che intendono prendere ai fini dell'applicazione di tale misura ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12. (4) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 23. (5) GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1. (6) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 13.