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Document 31985R2429
Commission Regulation (EEC) No 2429/85 of 28 August 1985 determining the actual production of unginned cotton for the 1984/85 marketing year and fixing the percentage of the aid to be paid by Member States for the 1985/86 marketing year
Regolamento (CEE) n. 2429/85 della Commissione del 28 agosto 1985 che fissa la produzione effettiva di cotone non sgranato della campagna 1984/1985 nonché la percentuale dell' aiuto che gli stati membri versano a titolo della campagna 1985/1986
Regolamento (CEE) n. 2429/85 della Commissione del 28 agosto 1985 che fissa la produzione effettiva di cotone non sgranato della campagna 1984/1985 nonché la percentuale dell' aiuto che gli stati membri versano a titolo della campagna 1985/1986
GU L 230 del 29.8.1985, p. 13–13
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1986
Regolamento (CEE) n. 2429/85 della Commissione del 28 agosto 1985 che fissa la produzione effettiva di cotone non sgranato della campagna 1984/1985 nonché la percentuale dell' aiuto che gli stati membri versano a titolo della campagna 1985/1986
Gazzetta ufficiale n. L 230 del 29/08/1985 pag. 0013 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0122
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0122
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2429/85 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 1985 che fissa la produzione effettiva di cotone non sgranato della campagna 1984/1985 nonché la percentuale dell'aiuto che gli stati membri versano a titolo della campagna 1985/1986 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1976/85 (2), in particolare gli articoli 7 e 8, considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2169/81 prevede che la produzione effettiva di ciascuna campagna sia fissata ogni anno, tenuto conto in particolare dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1984/1985 al livello indicato in appresso; considerando che l'articolo 8 del medesimo regolamento prevede che per ogni campagna, e tenuto conto delle previsioni di raccolto, sia fissata la percentuale dell'aiuto che gli stati membri versano dopo la sgranatura del cotone fino a che non sia stata fissata la produzione effettiva; che, tenuto conto delle previsioni di raccolto per la campagna in causa, occorre stabilire detta percentuale al livello indicato in appresso; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1984/1985, la produzione effettiva del cotone non sgranato prodotto nella Comunità è fissata a 480 927 t. Articolo 2 Per la campagna 1985/1986, la percentuale dell'aiuto che gli stati membri versano dopo la sgranatura del cotone, fino a che non sia stata determinata la produzione effettiva, è fissata a 100. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (2) GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 1.