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Document 31985R2429

Regolamento (CEE) n. 2429/85 della Commissione del 28 agosto 1985 che fissa la produzione effettiva di cotone non sgranato della campagna 1984/1985 nonché la percentuale dell' aiuto che gli stati membri versano a titolo della campagna 1985/1986

GU L 230 del 29.8.1985, p. 13–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2429/oj

31985R2429

Regolamento (CEE) n. 2429/85 della Commissione del 28 agosto 1985 che fissa la produzione effettiva di cotone non sgranato della campagna 1984/1985 nonché la percentuale dell' aiuto che gli stati membri versano a titolo della campagna 1985/1986

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 29/08/1985 pag. 0013 - 0013
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0122
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0122


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2429/85 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1985

che fissa la produzione effettiva di cotone non sgranato della campagna 1984/1985 nonché la percentuale dell'aiuto che gli stati membri versano a titolo della campagna 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1976/85 (2), in particolare gli articoli 7 e 8,

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2169/81 prevede che la produzione effettiva di ciascuna campagna sia fissata ogni anno, tenuto conto in particolare dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1984/1985 al livello indicato in appresso;

considerando che l'articolo 8 del medesimo regolamento prevede che per ogni campagna, e tenuto conto delle previsioni di raccolto, sia fissata la percentuale dell'aiuto che gli stati membri versano dopo la sgranatura del cotone fino a che non sia stata fissata la produzione effettiva; che, tenuto conto delle previsioni di raccolto per la campagna in causa, occorre stabilire detta percentuale al livello indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1984/1985, la produzione effettiva del cotone non sgranato prodotto nella Comunità è fissata a 480 927 t.

Articolo 2

Per la campagna 1985/1986, la percentuale dell'aiuto che gli stati membri versano dopo la sgranatura del cotone, fino a che non sia stata determinata la produzione effettiva, è fissata a 100.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(2) GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 1.

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