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Document 31985R2426
Commission Regulation (EEC) No 2426/85 of 28 August 1985 amending Regulation (EEC) No 2365/84 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins
Regolamento (CEE) n. 2426/85 della Commissione del 28 agosto 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2365/84, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
Regolamento (CEE) n. 2426/85 della Commissione del 28 agosto 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2365/84, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
GU L 230 del 29.8.1985, p. 10–10
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1986
Regolamento (CEE) n. 2426/85 della Commissione del 28 agosto 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2365/84, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
Gazzetta ufficiale n. L 230 del 29/08/1985 pag. 0010 - 0010
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0119
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2426/85 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2365/84, che fissa modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, considerando che occorre precisare e rendere più flessibili le disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione di trasformazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2365/84 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1970/85 (4); che un'impresa non dovrebbe perdere necessariamente il diritto all'aiuto nella sua interezza, qualora ometta di presentare tale dichiarazione a intervalli regolari; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2365/84, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. L'impresa presenta a intervalli regolari una dichiarazione di trasformazione, relativa ai quantitativi trasformati nel corso di un periodo la cui durata è fissata dall'organismo competente dello stato membro in cui è stata effettuata la trasformazione, ma che non può essere superiore a un mese. Questa dichiarazione è presentata all'organismo competente al più tardi entro una data stabilita da quest'ultimo ed entro un periodo che non superi, in ogni caso, due mesi. Tuttavia, se la trasformazione di una singola partita di piselli, fave, favette o lupini dolci si estende su un certo numero di mesi, l'impresa presenta la dichiarazione relativa a tale partita al più tardi entro la fine del secondo mese successivo alla fine del processo di trasformazione. Nelle dichiarazione deve essere indicato almeno, per prodotto e per modo di trasformazione, il quantitativo di cui è stata effettuata la trasformazione, espresso in peso lordo e se richiesto, eventualmente adattato secondo il metodo esposto nell'allegato I. Se l'impresa omette di presentare la dichiarazione entro la data prevista, l'organismo competente dello stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione detrae, per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a tale data, il 2 % dell'aiuto cui l'impresa stessa aveva inizialmente diritto ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ad eccezione dell'ultimo comma del nuovo testo del paragrafo 3 dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2365/84, il quale, su richiesta dell'interessato, si applica alle pratiche che non sono ancora chiuse. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (2) GU n. L 157 del 10. 6. 1985, pag. 7. (3) GU n. L 222 del 20. 8. 1984, pag. 26. (4) GU n. L 185 del 18. 7. 1985, pag. 12.