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Document 31985R2275

    Regolamento (CEE) n. 2275/85 della Commissione del 29 luglio 1985 che fissa, per la campagna viticola 1985/1986, le modalità d' applicazione del regime di aiuti per l' utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di succhi d' uva, nonché l' importo dell' aiuto

    GU L 212 del 9.8.1985, p. 14–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/09/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2275/oj

    31985R2275

    Regolamento (CEE) n. 2275/85 della Commissione del 29 luglio 1985 che fissa, per la campagna viticola 1985/1986, le modalità d' applicazione del regime di aiuti per l' utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di succhi d' uva, nonché l' importo dell' aiuto

    Gazzetta ufficiale n. L 212 del 09/08/1985 pag. 0014 - 0017
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0009
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0009


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2275/85 DELLA COMMISSIONE

    del 29 luglio 1985

    che fissa, per la campagna viticola 1985/1986, le modalità d'applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione di succhi d'uva, nonché l'importo dell'aiuto

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo 4, l'articolo 48, paragrafo 6, e l'articolo 65,

    visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    considerando che l'articolo 14 bis, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 ha istituito un regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve e di mosti di uve concentrati, elaborati a partire da uve prodotte nella Comunità, a fini di fabbricazione di succhi d'uva; che lo stesso articolo prevede, al paragrafo 2, che il regime di aiuti può essere applicato anche all'utilizzazione di uve di origine comunitaria; che è opportuno estendere il beneficio dell'aiuto anche a tali uve tenuto conto dei metodi di fabbricazione dei succhi d'uva;

    considerando che l'applicazione del regime di aiuti richiede un sistema amministrativo che consenta tanto il controllo dell'origine quanto il controllo della destinazione del prodotto che può beneficiare dell'aiuto;

    considerando che la finalità economica del regime di aiuti è di incoraggiare, nella fabbricazione dei succhi d'uva, l'utilizzazione dei prodotti della vigna di origine comunitaria invece dei prodotti importati; che è pertanto opportuno accordare l'aiuto agli utilizzatori della materia prima, cioè ai trasformatori;

    considerando che, per garantire un funzionamento efficace del regime di aiuti e dei controlli, è necessario prevedere che i trasformatori interessati presentino una dichiarazione scritta comprendente le indicazioni necessarie per l'identificazione del prodotto e per rendere possibile il controllo delle operazioni;

    considerando che, affinché il regime di aiuti possa avere una sensibile incidenza quantitativa sull'utilizzazione dei prodotti comunitari, è opportuno fissare un quantitativo minimo per ciascun prodotto che può formare oggetto di una dichiarazione;

    considerando che occorre precisare che l'aiuto è accordato solamente per i prodotti che presentino le caratteristiche qualitative richieste per la trasformazione in succhi d'uva; che è pertanto necessario prescrivere in particolare che le uve e i mosti di uve che formano oggetto di una dichiarazione debbono avere, a 20 °C, una massa volumica compresa tra 1,055 e 1,085 g/cm3;

    considerando che l'articolo 14 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 ha definito i criteri di fissazione dell'importo dell'aiuto; che, a norma del paragrafo 3 bis dello stesso articolo, una parte dell'aiuto è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva; che, ai fini dell'organizzazione di queste campagna, l'importo dell'aiuto può essere maggiorato; che, tenuto conto dei criteri presi in considerazione e della necessità di finanziare tali campagne, è opportuno fissare l'importo dell'aiuto ad un livello che consenta di ottenere disponibilità sufficienti per attuare un'efficace promozione del prodotto;

    considerando che, per consentire alle autorità competenti degli stati membri di effettuare i necessari controlli, è opportuno, oltre alle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (5) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (6), precisare gli obblighi del trasformatore per quanto riguarda la propria contabilità di magazzino;

    considerando che è opportuno prevedere che il diritto all'aiuto è acquisito nel momento in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione; che, per tener conto delle perdite tecniche, è necessario ammettere, per il quantitativo effettivamente sottoposto a trasformazione, una tolleranza del 10 % in meno rispetto al quantitativo che figura nella dichiarazione;

    considerando che, per ragioni di controllo, è opportuno prescrivere un coefficiente di trasformazione tra le uve utilizzate e il succo d'uva ottenuto basato su normali tecniche di trasformazione;

    considerando che, per beneficiare dell'aiuto, gli interessati devono presentare una domanda accompagnata da un certo numero di documenti giustificativi; che, per garantire il funzionamento uniforme del sistema negli stati membri, è opportuno prevedere dei termini per la presentazione della domanda, nonché per il versamento dell'aiuto dovuto al trasformatore;

    considerando che, a norma dell'articolo 48, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, il succo di uve non può formare oggetto di vinificazione né essere aggiunto al vino; che per garantire il rispetto di tale disposizione è opportuno precisare gli obblighi ed i controlli particolari cui sono assoggettati i trasformatori e gli imbottigliatori di succo di uve;

    considerando che, al fine di evitare un trattamento discriminatorio tra operatori e per risolvere taluni dubbi d'interpretazione che rischiano di presentarsi per quanto riguarda i tassi rappresentativi da applicare in virtù del regolamento (CEE) n. 1054/78 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1342/85 (2), è opportuno precisare che, per tutte le operazioni effettuate in base al presente regolamento, il tasso rappresentativo applicabile è comunque quello in vigore nel settore del vino, il 1o settembre 1984;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Alle condizioni fissate dal presente regolamento è concesso, per la campagna vitivinicola 1985/1986 un aiuto ai trasformatori:

    - che acquistino presso i produttori o produttori associati uve di produzione comunitaria, oppure mosti di uve o mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità, per la fabbricazione mediante tali prodotti di succhi d'uva;

    - che, essendo essi stessi produttori o produttori associati, utilizzino tali prodotti, di loro produzione, per la fabbricazione di succhi d'uva.

    2. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per « prodotti » le uve raccolte nella Comunità, nonché i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità.

    3. Le operazioni di trasformazione devono essere eseguite tra il 1o settembre 1985 e il 31 agosto 1986.

    Articolo 2

    1. I trasformatori che intendono ottenere l'aiuto di cui all'articolo 1 devono presentare una dichiarazione scritta all'autorità competente o alle autorità competenti dello stato membro in cui ha luogo la trasformazione dei prodotti.

    Qualora verta sulla trasformazione di mosti di uve o mosti di uve concentrati, la dichiarazione deve essere presentata almeno tre giorni lavorativi prima che vengano iniziate le operazioni di trasformazione.

    2. La dichiarazione dev'essere presentata in almeno due esemplari, uno dei quali, debitamente vistato dall'autorità competente o dalle autorità competenti, sarà rinviato al trasformatore.

    3. La dichiarazione deve contenere, in particolare, i dati seguenti:

    a) nome o ragione sociale e indirizzo del trasformatore,

    b) indicazione della zona viticola da cui proviene il prodotto, quale definita nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 337/79,

    c) i seguenti elementi tecnici:

    - natura del prodotto (uve, mosti di uve o mosti di uve concentrati),

    - luogo di magazzinaggio,

    - luogo in cui verrà eseguita la trasformazione,

    - quantità (in quintali di uve o in hl di mosti di uve o di mosti di uve concentrati),

    - colore,

    - massa volumica.

    Gli stati membri possono esigere indicazioni supplementari per l'identificazione del prodotto.

    Articolo 3

    1. La dichiarazione deve vertere al minimo sui quantitativi seguenti:

    - 13 quintali per le uve,

    - 10 hl per i mosti di uve,

    - 3 hl per i mosti di uve concentrati.

    2. Il prodotto oggetto di dichiarazione deve essere di qualità sana, leale, mercantile ed idonea alla trasformazione in succhi d'uva. Le uve ed i mosti di uve devono avere, a 20 °C, una massa volumica compresa tra 1,055 e 1,085 g/cm3.

    Articolo 4

    1. L'importo dell'aiuto, valido per tutta la Comunità, è fissato in via forfettaria a:

    - 6,4 ECU per quintale di uve,

    - 8,0 ECU per hl di mosti di uve,

    - 28,0 ECU per hl di mosti di uve concentrati.

    2. La parte dell'aiuto destinata al finanziamento della campagna di promozione ammonta al 35 % degli importi di cui al paragrafo 1; l'importo corrispondente a questa parte viene trattenuto quando viene erogato l'aiuto. L'autorità competente versa al trasformatore solo il 65 % degli aiuti di cui al paragrafo 1.

    Articolo 5

    In conformità delle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75, il trasformatore deve tenere una contabilità di magazzino nella quale deve registrare, in particolare:

    - giorno per giorno, le partite di prodotto acquistate ed entrate nei suoi impianti, indicando i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c) nonché, se del caso, il nome e l'indirizzo del venditore (o dei venditori);

    - giorno per giorno, la quantità e la zona viticola di origine dei prodotti utilizzati;

    - giorno per giorno, i quantitativi di succhi d'uva ottenuti dalla trasformazione;

    - giorno per giorno, le partite di succhi d'uva uscite dai suoi impianti, specificando il nome e l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari).

    Articolo 6

    1. Entro tre mesi al massimo dalla fine delle operazioni di trasformazione, il trasformatore presenta domanda di aiuto all'autorità competente, allegandovi:

    - la copia in suo possesso della dichiarazione,

    - tranne nei casi previsti dal paragrafo 4, primo e secondo comma, una copia o un riassunto della documentazione contabile di cui all'articolo 5 per il prodotto di cui trattasi; gli stati membri possono stabilire che la copia o il riassunto siano vistati da un organismo di controllo.

    2. Nella domanda di aiuto devono essere precisati sia il quantitativo di prodotti effettivamente trasformato, il quale non può essere inferiore al 90 % di quello indicato nella dichiarazione, sia il giorno in cui le operazioni di trasformazione sono state concluse.

    Allorquando la domanda d'aiuto concerne le uve, il rapporto tra le uve utilizzate e il succo d'uva ottenuto non può essere superiore a 1,3.

    3. Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, dev'essere ugualmente acclusa alla domanda di aiuto una copia del documento d'accompagnamento predisposto per il trasporto del prodotto dagli impianti del produttore a quelli del trasformatore, oppure un estratto di detto documento. Gli stati membri possono richiedere che tale copia o estratto siano vidimati da un'autorità di controllo.

    Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino, il trasformatore deve fornire la prova che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto sono:

    - per quanto riguarda le uve, raccolte nella Comunità,

    - per quanto riguarda i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati, ottenuti unicamente da uve raccolte nella Comunità.

    4. Inoltre, se l'imbottigliamento del succo d'uva viene eseguito nella Comunità da una persona diversa dal trasformatore, questi deve presentare all'autorità competente:

    - un attestato di presa in consegna del succo d'uva da parte dell'imbottigliatore, con indicazione della data di presa in consegna;

    - se per il trasporto del succo d'uva occorre un documento d'accompagnamento, una copia di quest'ultimo.

    Quando l'imbottigliamento del succo d'uva viene eseguito fuori della Comunità, il trasformatore presenta all'autorità competente una copia del documento d'accompagnamento recante nella casella 23 il timbro della dogana che autentica l'esportazione.

    I documenti giustificativi di cui al primo e secondo comma, nonché la copia o il riassunto di cui al paragrafo 1, secondo trattino, sono presentati, a seconda dei casi, entro sei mesi dalla data della presa in consegna da parte dell'imbottigliatore o dell'esportazione del succo d'uva.

    5. Nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, l'imbottigliatore tiene una contabilità di magazzino in conformità delle disposizioni del titolo II del regolamento (CEE) n. 1153/75 facendo registrare, in particolare:

    - giorno per giorno, le partite di succo d'uva entrate nei suoi impianti, indicando il nome e l'indirizzo del trasformatore,

    - giorno per giorno, la quantità di succo d'uva ottenuta,

    - giorno per giorno, le partite di succo d'uva ottenute e uscite dai suoi impianti, indicando il nome e l'indirizzo del destinatario (o dei destinatari).

    Articolo 7

    L'autorità competente versa l'importo dell'aiuto, calcolato per il quantitativo di prodotto effettivamente trasformato, tre mesi al massimo dopo aver ricevuto tutti i documenti giustificativi di cui all'articolo 6. Articolo 8

    1. Il fatto che dà origine al diritto all'aiuto si considera avvenuto dal momento in cui le uve, il mosto di uve o il mosto di uve concentrato sono stati utilizzati per i fini previsti all'articolo 1.

    2. Gli importi di cui all'articolo 4 vengono convertiti in moneta nazionale mediante il tasso rappresentativo vigente il 1o settembre 1985.

    Articolo 9

    1. Salvo causa di forza maggiore, se il trasformatore non trasforma la quantità di prodotto oggetto della dichiarazione - tenuto conto della tolleranza di cui all'articolo 6, paragrafo 2 - l'aiuto non viene versato.

    2. Salvo causa di forza maggiore, se il trasformatore - a prescindere dall'obbligo di trasformare in succo d'uva il prodotto oggetto della dichiarazione - non adempie uno degli altri obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, l'aiuto viene ridotto di un importo fissato dall'autorità competente proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.

    3. Nei casi di forza maggiore, l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.

    4. Gli stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2, indicando se ed in quale misura sia stato dato seguito alle domande tendenti a far valere una causa di forza maggiore.

    Articolo 10

    1. Gli stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Tali provvedimenti comprendono in particolare le misure di controllo che consentono di accertare l'identità del prodotto oggetto di domanda di aiuto.

    2. A tale scopo, l'autorità competente esegue, fra l'altro, le operazioni seguenti:

    - controllo mediante sondaggio, presso gli impianti del trasformatore e, se del caso, presso gli impianti dell'imbottigliatore,

    - verifica della contabilità di magazzino di ogni singolo trasformatore ai sensi dell'articolo 5 e, se del caso, di ogni singolo imbottigliatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5.

    Articolo 11

    Prima del 20 di ogni mese, gli stati membri comunicano alla Commissione, per il mese precedente:

    a) i quantitativi di prodotti per i quali è stato chiesto un aiuto, ripartiti in base alla loro natura e alla zona viticola da cui provengono;

    b) i quantitativi di prodotti per i quali è stato concesso un aiuto, ripartiti in base alla loro natura e alla zona viticola da cui provengono.

    Articolo 12

    Gli stati membri designano una o più autorità competenti, incaricate dell'applicazione del presente regolamento, comunicandone immediatamente alla Commissione la denominazione e l'indirizzo.

    Articolo 13

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica dal 1o settembre 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.

    (3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

    (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

    (5) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

    (6) GU n. L 333 del 11. 12. 1980, pag. 18.

    (1) GU n. L 134 del 22. 5. 1978, pag. 40.

    (2) GU n. L 138 del 27. 5. 1985, pag. 1.

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