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Document 31985R2047

    Regolamento (CEE) n. 2047/85 della Commissione del 24 luglio 1985 che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1985/1986

    GU L 193 del 25.7.1985, p. 16–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2047/oj

    31985R2047

    Regolamento (CEE) n. 2047/85 della Commissione del 24 luglio 1985 che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1985/1986

    Gazzetta ufficiale n. L 193 del 25/07/1985 pag. 0016 - 0016
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0006
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0006


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2047/85 DELLA COMMISSIONE

    del 24 luglio 1985

    che fissa i prezzi di riferimento delle carpe per la campagna di commercializzazione 1985/1986

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3655/84 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

    considerando che l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 dispone che per le carpe possono essere fissati prezzi di riferimento prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione; che detti prezzi possono essere differenziati all'interno di ogni campagna in funzione dell'andamento stagionale dei corsi;

    considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1985/74 della Commissione, del 25 luglio 1974, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2046/85 (4), viene fissato un prezzo di riferimento per tale prodotto per il periodo dal 1o agosto al 30 novembre, per il periodo dal 1o dicembre al 31 dicembre e dal 1o gennaio al 31 luglio;

    considerando che la fissazione di prezzi di riferimento costituisce un presupposto indispensabile per l'eventuale applicazione di misure adeguate, atte a proteggere la produzione comunitaria; che, sulla scorta dei dati disponibili in materia di prezzi alla produzione, i prezzi di riferimento possono essere fissati ai livelli sotto indicati;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il prezzo di riferimento per le carpe è fissato:

    - per il periodo dal 1o agosto al 30 novembre 1985 a 1 715 ECU/t;

    - per il periodo dal 1o dicembre al 31 dicembre 1985 a 1 462 ECU/t;

    - per il periodo dal 1o gennaio al 31 luglio 1986 a 1 373 ECU/t.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

    (2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.

    (3) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30.

    (4) A pagina 15 di questo numero della Gazzetta ufficiale.

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