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Document 31985R2041
Council Regulation (EEC) No 2041/85 of 23 July 1985 opening, allocating and providing for the administration of a Community tariff quota for certain polyester films falling within subheading ex 39.01 C III a) of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 2041/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni fogli di poliestere della sottovoce ex 39.01 C III a) della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 2041/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni fogli di poliestere della sottovoce ex 39.01 C III a) della tariffa doganale comune
GU L 193 del 25.7.1985, p. 3–5
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 2041/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni fogli di poliestere della sottovoce ex 39.01 C III a) della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 193 del 25/07/1985 pag. 0003 - 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2041/85 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1985 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni fogli di poliestere della sottovoce ex 39.01 C III a) della tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, considerando, che la produzione di fogli di poliestere, non rivestiti, aventi spessore uguale o inferiore a 12 micron è attualmente insufficiente nella Comunità a coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; che di conseguenza l'approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione dipende attualmente, per una parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume adeguato e durante un periodo relativamente limitato; che, per non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno limitare il beneficio del contingente tariffario ai soli prodotti destinati alla fabbricazione di videonastri magnetici, di aprire tale contingente per il periodo dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 1985, in esenzione di dazio e di fissarne il volume a 200 tonnellate; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, della quota di dazi prevista per detto contingente a tutte le importazioni fino ad esaurimento di quest'ultimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla ripartizione tra gli stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proprozionalmente al fabbisogno degli stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato; considerando che, trattandosi di un contingente tariffario comunitario autonomo destinata a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingentale si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni in provenienza da paesi terzi stimato per ciascuno degli stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune; considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra taluni stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale, nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli stati membri, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere fissato a 180 tonnellate; considerando che le aliquote iniziali degli stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado, di esaurimento del volume contingentale e informarne gli stati membri; considerando che, poiché il Regno del Beglio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote atrribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 1985, il dazio della tariffa doganale comune per i fogli di poliestere, non rivestiti, aventi spessore uguale o inferiore a 12 micron, desti nati alla fabbricazione di videonastri magnetici, della sottovoce ex 39.01 C III a) è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 200 tonnellate. 2. Nei limiti di detto contingente tariffario, la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979. 3. L'utilizzazione dei prodotti per la destinazione specifica prescritta è controllata conformemente alle disposizioni comunitari in materia. Articolo 2 1. Una prima parte di 180 tonnellate di detto contingente tariffario comunitario è suddivisa tra taluni stati membri; le quote che sono valide fino al 31 dicembre 1985 ammontano per ciascuno di questi stati membri a: 1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 21 // Germania // 138 // Regno Unito // 21 2. La seconda parte, di 20 tonnellate, costituisce la riserva. 3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al propria fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. Articolo 3 1. Se la quota iniziale di uno degli stati membri menzionati all'articolo 2, quale è fissata al paragrafo 1 dello stesso articolo, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta. 2. Se dopo aver esaurito la quota iniziale, uno di questi stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 2,5 % della propria quota iniziale. 3. Se dopo aver esaurito la seconda quota, uno di questi stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo. Articolo 4 Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1985. Articolo 5 Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 15 novembre 1985, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 1o novembre 1985, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata. Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 novembre 1985, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 1o novembre 1985 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva. Articolo 6 La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa inoltre gli stati membri, entro il 20 novembre 1985, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo. Articolo 7 1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario. 2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate. 3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3. Articolo 8 Su richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote. Articolo 9 Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento. Articolo 10 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1985 Per il Consiglio Il Presidente J. POOS