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Document 31985R2040

    Regolamento (CEE) n. 2040/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per aldicarb (ISO) in una soluzione di diclorometano della sottovoce ex 29.31 B

    GU L 193 del 25.7.1985, p. 2–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2040/oj

    31985R2040

    Regolamento (CEE) n. 2040/85 del Consiglio del 23 luglio 1985 recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per aldicarb (ISO) in una soluzione di diclorometano della sottovoce ex 29.31 B

    Gazzetta ufficiale n. L 193 del 25/07/1985 pag. 0002 - 0002


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2040/85 DEL CONSIGLIO

    del 23 luglio 1985

    recante sospensione temporanea del dazio autonomo della tariffa doganale comune per aldicarb (ISO) in una soluzione di diclorometano della sottovoce ex 29.31 B

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

    considerando che la produzione nella Comunità del prodotto in questione non consente di coprire il fabbisogno dell'industria utilizzatrice della Comunità; che è quindi nell'interesse della Comunità sospendere totalmente il dazio autonomo della tariffa doganale comune per questo prodotto;

    considerando che, tenuto conto delle difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nel settore interessato, è opportuno prendere questa misura di sospensione solo a titolo temporaneo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Dalla data di entrata in vigore del presente regoamento fino al 31 dicembre 1985, il dazio autonomo della tariffa doganale comune relativo all'aldicarb (ISO) in una soluzione di diclorometano, della sottovoce ex 29.31 B, è sospeso totalmente.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. POOS

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