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Document 31985R2033

    Regolamento (CEE) n. 2033/85 della Commissione del 23 luglio 1985 relativo all' adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell' articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84

    GU L 192 del 24.7.1985, p. 9–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/04/1987; abrog. impl. da 31987R1105

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2033/oj

    31985R2033

    Regolamento (CEE) n. 2033/85 della Commissione del 23 luglio 1985 relativo all' adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell' articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84

    Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1985 pag. 0009 - 0009


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2033/85 DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 1985

    relativo all'adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

    visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1305/85 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68 e del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, è possibile, in determinate condizioni, adeguare i quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari fissati per le consegne agli acquirenti e per le vendite dirette al consumo;

    considerando che è stato accertato, per l'Italia, che le cifre corrispondenti al quantitativo globale garantito delle consegne e al quantitativo delle vendite dirette al consumo alla data del 2 aprile 1984 devono essere adeguati tenuto conto dei dati statistici forniti dal governo italiano;

    considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985:

    - la cifra di 8 323 migliaia di tonnellate, che rappresenta quantitativo globale garantito per le consegne agli acquirenti dell'Italia, di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 804/68 è portata a 8 798 migliaia di tonnellate;

    - la cifra di 1 591 migliaia di tonnellate, che rappresenta il quantitativo globale garantito per le vendite dirette al consumo in Italia, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 è portata a 1 116 migliaia di tonnellate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.

    (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

    (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 12.

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