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Document 31985R2033
Commission Regulation (EEC) No 2033/85 of 23 July 1985 adapting the guaranteed total quantities of milk and milk products referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 and in Article 6 of Regulation (EEC) No 857/84
Regolamento (CEE) n. 2033/85 della Commissione del 23 luglio 1985 relativo all' adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell' articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84
Regolamento (CEE) n. 2033/85 della Commissione del 23 luglio 1985 relativo all' adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell' articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84
GU L 192 del 24.7.1985, p. 9–9
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 22/04/1987; abrog. impl. da 31987R1105
Regolamento (CEE) n. 2033/85 della Commissione del 23 luglio 1985 relativo all' adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell' articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 24/07/1985 pag. 0009 - 0009
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2033/85 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 1985 relativo all'adeguamento dei quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 e dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7, visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1305/85 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68 e del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, è possibile, in determinate condizioni, adeguare i quantitativi globali garantiti di latte e di prodotti lattiero-caseari fissati per le consegne agli acquirenti e per le vendite dirette al consumo; considerando che è stato accertato, per l'Italia, che le cifre corrispondenti al quantitativo globale garantito delle consegne e al quantitativo delle vendite dirette al consumo alla data del 2 aprile 1984 devono essere adeguati tenuto conto dei dati statistici forniti dal governo italiano; considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985: - la cifra di 8 323 migliaia di tonnellate, che rappresenta quantitativo globale garantito per le consegne agli acquirenti dell'Italia, di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 804/68 è portata a 8 798 migliaia di tonnellate; - la cifra di 1 591 migliaia di tonnellate, che rappresenta il quantitativo globale garantito per le vendite dirette al consumo in Italia, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84 è portata a 1 116 migliaia di tonnellate. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 12.