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Document 31985R2007

    Regolamento (CEE) n. 2007/85 della Commissione del 19 luglio 1985 che proroga la durata dei contratti d' ammasso privato conclusi in Belgio in virtù dei regolamenti (CEE) n. 772/85 e (CEE) n. 978/85 nel settore delle carni suine

    GU L 188 del 20.7.1985, p. 25–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2007/oj

    31985R2007

    Regolamento (CEE) n. 2007/85 della Commissione del 19 luglio 1985 che proroga la durata dei contratti d' ammasso privato conclusi in Belgio in virtù dei regolamenti (CEE) n. 772/85 e (CEE) n. 978/85 nel settore delle carni suine

    Gazzetta ufficiale n. L 188 del 20/07/1985 pag. 0025 - 0026


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2007/85 DELLA COMMISSIONE

    del 19 luglio 1985

    che proroga la durata dei contratti d'ammasso privato conclusi in Belgio in virtù dei regolamenti (CEE) n. 772/85 e (CEE) n. 978/85 nel settore delle carni suine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 20,

    visto il regolamento (CEE) n. 2763/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine (3), in particolare l'articolo 3,

    considerando che, data l'attuale situazione sanitaria nel settore dell'allevamento in Belgio, sono state adottate dalla Commissione misure straordinarie di sostegno del mercato delle carni suine a favore di tale stato membro, tra l'altro con i regolamenti (CEE) n. 772/85 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 978/85 (5) e con lo stesso regolamento (CEE) n. 978/85, modificato dal regolamento (CEE) n. 1086/85 (6);

    considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2763/75 prevede la proroga dei contratti di ammasso a condizioni da definire; che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione, del 2 maggio 1980, recante modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 201/85 (8), nei contratti di ammasso deve essere indicata la possibilità di ridurre o di prorogare il periodo di ammasso;

    considerando che i contratti di aiuti all'ammasso privato per le carni immagazzinate in virtù dei regolamenti (CEE) n. 772/85 e (CEE) n. 978/85 cominiciano a scadere a partire dalla fine del mese di luglio 1985, senza che siano state definitivamente decise le modalità del trattamento di tali carni dopo lo svincolo dall'ammasso; che è pertanto opportuno prevedere un periodo supplementare di ammasso di un mese, affinché si possano definire le condizioni della reimmissione sul mercato delle carni immagazzinate;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per i contratti di aiuti all'ammasso privato, conclusi in virtù dei regolamenti (CEE) n. 772/85 e (CEE) n. 978/85, la durata dell'ammasso è prorogata di un mese.

    Gli importi degli aiuti sono aumentati in conformità delle tabelle che figurano negli allegati dei suddetti regolamenti.

    2. Nel caso in cui, in seguito alla proroga del contratto di ammasso prevista al paragrafo 1, si avvera necessario immagazzinare la carne in un magazzino diverso da quello previsto inizialmente, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1092/80 non si applica per quanto riguarda lo spostamento dei prodotti immagazzinati.

    Dette spostamento deve essere preventivamente autorizzato dall'organismo d'intervento belga.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

    (2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

    (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.

    (4) GU n. L 86 del 27. 3. 1985, pag. 20.

    (5) GU n. L 105 del 17. 4. 1985, pag. 6.

    (6) GU n. L 114 del 27. 4. 1985, pag. 36.

    (7) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 22.

    (8) GU n. L 23 del 26. 1. 1985, pag. 19.

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