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Document 31985R1982

Regolamento (CEE) n. 1982/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

GU L 186 del 19.7.1985, p. 8–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1982/oj

31985R1982

Regolamento (CEE) n. 1982/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all' esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 19/07/1985 pag. 0008 - 0008
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0090
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0090


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1982/85 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/83 (4), prevede soltanto possibilità limitate di fissazione delle restituzioni differenziate secondo la destinazione;

considerando che è nell'interesse della Comunità prevedere la possibilità di fissare, per le merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune, restituzioni differenziate a seconda della loro destinazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3035/80 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 7. La restituzione può essere differenziata per le merci della voce 19.03 della tariffa doganale comune secondo la loro destinazione. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 325 del 29. 11. 1980, pag. 17.

(4) GU n. L 116 del 30. 4. 1983, pag. 9.

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