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Document 31985R1678

    Regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio dell' 11 giugno 1985 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

    GU L 164 del 24.6.1985, p. 11–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogato da 31992R3813

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1678/oj

    31985R1678

    Regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio dell' 11 giugno 1985 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 24/06/1985 pag. 0011 - 0017
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0156
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0156


    REGOLAMENTO (CEE) n. 1678/85 DEL CONSIGLIO

    dell'11 giugno 1985

    che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 2,vista la proposta della Commissione (2),visto il parere del comitato monetario,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85 prevede la fissazione di tassi di conversione agricoli; che detti tassi di conversione devono essere ripubblicati in un nuovo testo; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1223/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 (4);considerando che è auspicabile semplificare la situazione attuale, precisando i tassi di conversione agricoli che saranno applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;considerando che se i tassi devono essere adattati, l'adattamento deve essere fatto tenendo conto dell'effetto, in particolare sui prezzi e sulla situazione degli Stati membri interessati; che, in particolare per questo motivo, occorre

    prevedere che i nuovi tassi siano applicati entro un termine ragionevole, connesso, in linea di massima, all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi;considerando che, onde evitare disparità di trattamento tra prodotti interdipendenti, è necessario disporre che i nuovi tassi si applichino a decorrere dalla stessa data nel settore dei cereali, esclusi il frumento duro, le semole e i semolini di frumento duro, nonché nei settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina, della lattoalbumina e delle carni suine,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I tassi di conversione agricoli e le date dalle quali decorre la loro applicazione figurano negli allegati.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1223/83 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F. M. PANDOLFI

    (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (2) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 74.

    (3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.

    (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1.

    ALLEGATO I

    BELGIO/LUSSEMBURGO

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    DANIMARCA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    GERMANIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    FRANCIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO V

    GRECIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VI

    IRLANDA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VII

    ITALIA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO VIII

    PAESI BASSI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IX

    REGNO UNITO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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