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Document 31985R1678
Council Regulation (EEC) No 1678/85 of 11 June 1985 fixing the conversion rates to be applied in agriculture
Regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio dell' 11 giugno 1985 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo
Regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio dell' 11 giugno 1985 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo
GU L 164 del 24.6.1985, p. 11–17
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogato da 31992R3813
Regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio dell' 11 giugno 1985 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo
Gazzetta ufficiale n. L 164 del 24/06/1985 pag. 0011 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0156
REGOLAMENTO (CEE) n. 1678/85 DEL CONSIGLIO dell'11 giugno 1985 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 2,vista la proposta della Commissione (2),visto il parere del comitato monetario,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1676/85 prevede la fissazione di tassi di conversione agricoli; che detti tassi di conversione devono essere ripubblicati in un nuovo testo; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1223/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 (4);considerando che è auspicabile semplificare la situazione attuale, precisando i tassi di conversione agricoli che saranno applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;considerando che se i tassi devono essere adattati, l'adattamento deve essere fatto tenendo conto dell'effetto, in particolare sui prezzi e sulla situazione degli Stati membri interessati; che, in particolare per questo motivo, occorre prevedere che i nuovi tassi siano applicati entro un termine ragionevole, connesso, in linea di massima, all'inizio della campagna o ad una modifica dei prezzi;considerando che, onde evitare disparità di trattamento tra prodotti interdipendenti, è necessario disporre che i nuovi tassi si applichino a decorrere dalla stessa data nel settore dei cereali, esclusi il frumento duro, le semole e i semolini di frumento duro, nonché nei settori delle uova, del pollame, dell'ovoalbumina, della lattoalbumina e delle carni suine,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I tassi di conversione agricoli e le date dalle quali decorre la loro applicazione figurano negli allegati. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 1223/83 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 74. (3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33. (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1. ALLEGATO I BELGIO/LUSSEMBURGO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II DANIMARCA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III GERMANIA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV FRANCIA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V GRECIA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI IRLANDA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII ITALIA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VIII PAESI BASSI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IX REGNO UNITO >SPAZIO PER TABELLA>