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Document 31985R1562
Commission Regulation (EEC) No 1562/85 of 7 June 1985 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of oranges and the marketing of products processed from lemons
Regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione del 7 giugno 1985 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
Regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione del 7 giugno 1985 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
GU L 152 del 11.6.1985, p. 5–11
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1994; abrogato da 31993R3338
Regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione del 7 giugno 1985 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
Gazzetta ufficiale n. L 152 del 11/06/1985 pag. 0005 - 0011
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0089
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0089
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1562/85 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 1985 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 987/84 (2), in particolare l'articolo 3, para- grafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1318/85 (4), in particolare l'articolo 3, visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1297/85 (6), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 208/70 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2972/75 (8), ha stabilito le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance; considerando che il regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3482/80 (10), ha stabilito le modalità di applicazione delle misure intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni; considerando che, per agevolare il funzionamento del regime di compensazioni finanziarie, è opportuno che ciascun trasformatore che intenda beneficiare del regime stesso sia riconosciuto dalle autorità; che i trasformatori devono comunicare alle autorità i dati necessari per garantire il corretto funzionamento del regime; considerando che il regime di compensazioni finanziarie è basato su contratti conclusi tra i produttori e i trasformatori; che occorre specificare i dati che devono figurare nei contratti; considerando che, per le arance fresche, i contratti di trasformazione devono essere conclusi anteriormente all'inizio della campagna; che per i limoni freschi, onde favorire la regolarità degli approvvigionamenti delle imprese di trasformazione e tenuto conto della durata della campagna, i contratti sono conclusi per un periodo di 6 mesi; che tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, le parti contraenti devono poter aumentare mediante clausola aggiuntiva ed entro un determinato limite i quantitativi inizialmente previsti nel contratto; considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzato per la politica agraria comune (11), è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione dello Stato membro interessato; che tuttavia, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1223/83, è possibile derogare alle disposizioni di cui sopra; che è tuttavia difficile stabilire la data di trasformazione di ciascuna partita; che pertanto, onde garantire l'applicazione uniforme del regime di compensazioni finanziarie, per il calcolo degli importi in moneta nazionale è opportuno utilizzare, per quanto riguarda le arance, il tasso di conversione valido all'inizio della campagna e, per quanto riguarda i limoni, quello in vigore il 1o giugno e il 1o dicembre di ogni anno; che a motivo della connessione tra la compensazione finanziaria e il prezzo minimo da pagare al produttore, il tasso di conversione applicabile a detto prezzo dovrebbe essere uguale a quello applicabile alla compensazione finanziaria; considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria viene concessa alle industrie situate nella Comunità per l'85 % dei limoni di origine comunitaria acquistati al prezzo d'acquisto minimo; che tuttavia la compensazione viene concessa alle industrie di cui sopra per un quantitativo superiore allorché l'interessato può comprovare di aver smerciato fuori dall'Italia un quantitativo di succhi eccedente la percentuale citata; che occorre pertanto definire i mezzi di prova del superamento di detta percentuale; considerando che le domande di compensazioni finanziarie devono recare tutti i dati necessari per consentire la verifica della fondatezza delle domande stesse; considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime di compensazioni finanziarie, i trasformatori devono essere obbligati a tenere aggiornata un'adeguata documentazione; che, per prevenire irregolarità nell'applicazione del regime, il trasformatore deve essere sottoposto a tutte le misure di ispezione e di controllo ritenute necessarie; considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono quelle dei regolamenti (CEE) n. 208/70 e (CEE) n. 1045/77; che conseguentemente, questi ultimi regolamenti devono essere abrogati; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I Campo d'applicazione del regolamento Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di compensazioni finanziarie intesi, a promuovere la trasformazione delle arance e dei limoni di cui, rispettivamente, al regolamento (CEE) n. 2601/69 e al regolamento (CEE) n. 1035/77. Articolo 2 Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2601/69 e (CEE) n. 1035/77 si intende per: - industria, un'impresa che gestisce a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la trasformazione delle arance e/o dei limoni; - produttore, qualsiasi persona fisica o giuridica che coltiva nella sua azienda la materia prima destinata alla trasformazione. TITOLO II Informazioni comunicate dai trasformatori Articolo 3 1. I trasformatori che intendono beneficiare del regime di compensazioni finanziarie ne informano l'autorità competente dello Stato membro nel quale avrà luogo la trasformazione al più tardi 45 giorni prima dell'inizio della campagna nel corso della quale verrà domandato l'aiuto e, in tale occasione, forniscono tutte le informazioni richieste dalla Stato membro, necessarie per la gestione e il controllo adeguato del regime di compensazioni finanziarie. Gli Stati membri possono decidere che tali comunicazioni: a) vengano fatte soltanto dai nuovi trasformatori, qualora le informazioni relative agli altri siano già disponibili; b) si riferiscano ad una sola campagna, a più campagne o ad un periodo indeterminato. 2. In casi eccezionali e debitamente motivati a soddisfazione dello Stato membro, gli Stati membri possono accettare le comunicazioni ricevute dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, a condizione che non ne derivino conseguenze sfavorevoli per il regime di compensazioni finanziarie. Per la campagna 1985/1986, per quanto riguarda i limoni, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere effettuate nei 15 giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento. Articolo 4 1. Per ogni campagna, i trasformatori comunicano alle autorità competenti la settimana in cui inizia la trasformazione. L'informazione deve pervenire alle autorità competenti al più tardi 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della trasformazione. 2. In casi eccezionali e debitamente motivati a soddisfazione dello Stato membro, gli Stati membri possono accettare comunicazioni ricevute dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1; tuttavia, in tal caso, nessun aiuto è concesso per i quantitativi già trasformati o in corso di trasformazione, per i quali le autorità competenti non ritengono di poter controllare nel modo dovuto i requisiti prescritti per la concessione della compensazione finanziaria. TITOLO III Contratti di trasformazione Articolo 5 1. Ciascuno dei contratti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77, in appresso denominati « contratti di trasformazione », è concluso per iscritto tra, da un lato, i produttori o le loro associazioni o unione legalmente riconosciute nella Comunità e, dall'altro, i trasformatori o le loro associazioni o unione legalmente riconosciute. Il contratto di trasformazione può avere la forma di un'impegno di conferimento tra, da un lato, uno o più produttori e, dall'altro, la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore. 2. Nel contratto di trasformazione devono essere indicati: a) il nome e l'indirizzo del produttore o della relativa associazione o unione di produttori riconosciuta; b) il nome e l'indirizzo del trasformatore o della relativa associazione o unione di trasformatori riconosciuta; c) i quantitativi di materie prime previsti; d) il programma di conferimento alla trasformazione; e) il prezzo che deve essere pagato all'altro contraente per le materie prime, esclusi, in particolare, i costi di condizionamento, carico, trasporto, scarico e gli eventuali oneri fiscali, i cui importi devono essere indicati separatamente. 3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti di trasformazione, segnatamente per quanto riguarda i termini, le condizioni di pagamento del prezzo minimo e gli indennizzi che devono essere pagati dal trasformatore o dal produttore nel caso in cui questi ultimi non adempiano agli obblighi previsti dal contratto. Articolo 6 Qualora il produttore agisca anche come trasformatore, il contratto di trasformazione di cui all'articolo 5 si ritiene concluso quando è stato compilato un prospetto recante le seguenti indicazioni: - l'estensione totale della superficie su cui viene coltivata la materia prima, - la stima del raccolto totale, - il quantitativo destinato alla trasformazione, - il programma di conferimento alla trasformazione. Articolo 7 1. I contratti di trasformazione sono conclusi: - anteriormente al 20 gennaio per le arance; - anteriormente al 20 maggio o al 20 novembre per i limoni che devono essere consegnati all'industria nei periodi compresi rispettivamente tra il 1o giugno e il 30 novembre e tra il 1o dicembre e il 31 maggio. Tuttavia: - per determinate varietà di arance e in circostanze eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a differire tale data secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/77; - per i limoni, i contratti per le consegne all'industria da effettuare tra il 1o giugno e il 30 novembre 1985 possono essere conclusi sino al 31 luglio 1985. 2. I contraenti possono decidere, mediante una clausola aggiuntiva scritta, di aumentare i quantitativi inizialmente previsti nel contratto. Tali clausole aggiuntive devono essere stipulate entro: a) il 30 aprile per le arance, b) il 31 agosto o il 28 e 29 febbraio per i limoni, secondo che si tratti dell'uno o dell'altro dei periodi di cui al paragrafo 1. Tuttavia, per la prima parte della campagna 1985/1986 tali clausole aggiuntive possono essere concluse sino al 30 settembre 1985. Le clausole aggiuntive possono tuttavia vertere: - nel caso delle arance, sul 40 % al massimo dei quantitativi iniziali per le clausole aggiuntive stipulate anteriormente al 15 marzo e sul 15 % al massimo dei quantitativi iniziali per quelle stipulate tra il 15 marzo e il 30 aprile; - nel caso dei limoni, sul 40 % al massimo dei quantitativi iniziali previsti nel contratto. 3. Qualora il prezzo minimo che deve essere pagato al produttore per un determinato prodotto non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno 21 giorni prima della data corrispondente indicata al paragrafo 1, la data ultima per la conclusione dei contratti per il prodotto in causa è, in deroga al disposto del paragrafo 1, il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del prezzo suddetto. Articolo 8 1. Il trasformatore o la sua associazione o unione trasmette una copia di ciascun contratto di trasformazione e delle eventuali clausole aggiuntive all'organismo designato dallo Stato membro nel quale sono prodotte le materie prime e, se del caso, all'organismo dello Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione. La copia deve pervenire alle autorità competenti entro e non oltre i dieci giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto o, secondo il caso, alla stipulazione delle clausole aggiuntive. 2. In casi eccezionali e debitamente motivati a soddisfazione dello Stato membro, gli Stati membri possono accettare contratti di trasformazione e clausole aggiuntive pervenuti alle autorità competenti ad una data successiva, a condizione che ciò sia compatibile con le finalità del regime di compensazioni finanziarie e non pregiudichi la possibilità di controlli. TITOLO IV Materie prime Articolo 9 I prodotti consegnati ai trasformatori nell'ambito dei contratti di trasformazione devono: - per le arance, rispondere almeno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III, - per i limoni, rispondere almeno ai requisiti qualitativi minimi previsti al titolo II B i) delle norme comuni, con un massimo del 15 % in peso di frutti non conformi ma idonei alla trasformazione. Articolo 10 1. Al momento dell'entrata nello stabilimento di trasformazione di ciascuna partita di arance o di limoni consegnata in esecuzione dei contratti di trasformazione, le autorità competenti designate dallo Stato membro nel quale viene effettuata la trasformazione verificano il peso dei prodotti consegnati, la varietà per quanto riguarda le arance, nonché la conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi precisati all'articolo 9. Al termine delle operazioni di controllo, per ciascuna partita viene rilasciato al trasformatore un certificato che precisa: - il nome e l'indirizzo degli altri contraenti, - la conformità ai requisiti qualitativi e il peso netto suddivisi, per quanto riguarda le arance, secondo le varietà. Una copia del certificato viene consegnata al produttore e una copia è conservata dalle autorità competenti. 2. Se, in occasione dei controlli di cui al paragrafo 1, la totalità o parte dei prodotti non risulta conforme alle disposizioni dell'articolo 9, le autorità di cui al paragrafo 1 ne informano i contraenti, precisandone le conseguenze sul pagamento della compensazione finanziaria. TITOLO V Tassi di conversione Articolo 11 1. Il fatto generatore del diritto alla compensazione finanziaria si considera intervenuto: a) per le arance: il 1o ottobre della campagna in corso per i prodotti consegnati durante tale campagna; b) per i limoni: - rispettivamente il 1o giugno e il 1o dicembre della campagna in corso, secondo che si tratti di prodotti consegnati durante l'uno o l'altro dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1; - il 1o dicembre della campagna in corso per i prodotti che formano oggetto di una compensazione finanziaria supplementare. 2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo fissato in ECU è il tasso rappresentativo in vigore: - per le arance: il primo giorno della campagna di commercializzazione per i prodotti consegnati durante tale campagna; - per i limoni: rispettivamente il 1o giugno e il 1o dicembre della campagna di commercializzazione in corso, secondo che si tratti di prodotti consegnati durante l'uno o l'altro dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1. TITOLO VI Domande di compensazione finanziaria Articolo 12 Il trasformatore presenta le domande di concessione di compensazione finanziaria all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la trasformazione: a) per le arance: rispettivamente: - dopo il 15 febbraio per i quantitativi trasformati anteriormente a tale data, - dopo la fine delle operazioni di trasformazione ed al più tardi entro un termine di 90 giorni; b) per i limoni: rispettivamente dopo il 30 novembre e il 31 maggio, e al più tardi entro i 90 giorni successivi. Se, per una determinata campagna, il trasformatore intende beneficiare del disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/77, una domanda di concessione di compensazione finanziaria supplementare viene presentata al più tardi il 31 dicembre successivo alla fine della campagna. Articolo 13 1. La domanda di concessione di compensazione finanziaria deve in particolare contenere: a) il nome e indirizzo del richiedente; b) l'indicazione dei quantitativi globali: - di arance fresche acquistate nel corso della campagna fino al 15 febbraio e a decorrere dal 16 febbraio e/o - di limoni freschi acquistati nel corso di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1; c) l'indicazione dei quantitativi corrispondenti acquistati in esecuzione dei contratti o delle eventuali clausole aggiuntive, suddivisi, per quanto riguarda le arance, secondo le varietà; d) l'indicazione dei quantitativi globali di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle arance fresche e/o dei limoni freschi; e) l'indicazione dei quantitativi globali di prodotti ottenuti dalla trasformazione delle arance fresche o dei limoni freschi acquistati in esecuzione dei contratti; f) se del caso, l'indicazione dei quantitativi di succhi di limone acquistati nel corso di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1; g) una dichiarazione con la quale il trasformatore attesta di aver pagato per i prodotti freschi un prezzo pari almeno al prezzo minimo. 2. La domanda di concessione di compensazione finanziaria è in particolare corredata: a) delle fatture debitamente quietanzate dall'altro contraente per i quantitativi di arance fresche o limoni freschi di cui al paragrafo 1, lettera c), dalle quali risulti che lo stesso ha ottenuto un prezzo almeno pari al prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2601/69, e all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/77, ovvero b) in caso di impegno di conferimento, di una dichiarazione con la quale il produttore attesta che il trasformatore gli ha pagato o accreditato un prezzo almeno pari al prezzo minimo, c) del certificato di cui all'articolo 10. 3. Oltre alle indicazioni di cui sopra, le industrie di trasformazione dei limoni operanti fuori d'Italia nonché quelle operanti in Italia che intendono beneficiare del disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/77, indicano nella domanda i dati seguenti per la campagna in causa: - i quantitativi totali di succhi di limone che il richiedente ha commercializzato; - i quantitativi di succhi di limone che lo stesso ha commercializzato fuori d'Italia. Articolo 14 La prova dell'avvenuto smercio dei succhi di limone fuori d'Italia viene fornita secondo le modalità sotto indicate: 1. Le industrie di trasformazione di limoni operanti in Italia forniscono la prova dell'uscita dei succhi di limone dall'Italia mediante la presentazione di una dichiarazione di esportazione o di spedizione, corredata di un attestato con il quale l'ufficio doganale di cui al punto 3 certifica che i prodotti sono usciti da detto Stato membro. 2. Le industrie di trasformazione di limoni operanti in uno Stato membro diverso dall'Italia forniscono la prova: a) della commercializzazione dei prodotti nello Stato membro in cui è avvenuta la trasformazione, mediante la presentazione delle relative fatture debitamente quietanzate, b) ovvero dell'esportazione dei prodotti verso paesi terzi o della loro spedizione verso uno Stato membro diverso dall'Italia, mediante la presentazione di una copia della dichiarazione di esportazione o di spedizione, corredata di un attestato con il quale l'ufficio doganale di cui al punto 3 certifica che i prodotti sono usciti da detto Stato membro. 3. In caso di spedizione verso un altro Stato membro o di esportazione verso paesi terzi è obbligatorio far ricorso alla procedura del transito comunitario onde consentire il rilascio dell'attestato di cui al punto 1 e al punto 2, lettera b), da parte dell'ufficio di partenza. Quest'ultimo, a richiesta dell'interessato, appone il proprio visto sull'attestato dopo aver ricevuto l'esemplare di rinvio del documento di transito. Per i prodotti spediti sotto scorta di uno dei seguenti documenti equiparati al documento T 2: - lettera di vettura internazionale, o - bollettino di spedizione colli espressi internazionali, o - bollettino di consegna - transito comunitario, l'attestato è rilasciato, a richiesta dell'interessato, dall'ufficio di partenza dopo che quest'ultimo ha preso visione della lettera di vettura, del bollettino di spedizione o del bollettino di consegna, da cui risulti che i prodotti che ne formano oggetto sono stati accettati, per il trasporto, dall'amministrazione ferroviaria. L'ufficio di partenza può autorizzare una modifica nel contratto di trasporto intesa a far terminare il trasporto stesso nello Stato membro speditore soltanto se l'attestato non è stato o non sarà rilasciato. Se i prodotti vengono esportati verso paesi terzi senza transitare nel territorio di alcun altro Stato membro oltre a quello in cui si trova l'ufficio di partenza, l'attestato di cui al punto 1 e al punto 2, lettera b), è rilasciato dall'ufficio di partenza, a richiesta dell'interessato, quando i prodotti sono usciti dallo Stato membro in causa. TITOLO VII Controlli Articolo 15 1. Il trasformatore tiene registri nei quali figurano almeno le indicazioni seguenti ripartite, per quanto riguarda i limoni, secondo i periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 e, per quanto riguarda le arance, secondo i periodi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), primo trattino: - le partite di materie prime acquistate o entrate giornalmente nell'impresa, precisando quali sono oggetto di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte, nonché i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite; - il peso di ciascuna partita in entrata, nonché il nome e l'indirizzo dell'altro contraente; - i quantitativi di prodotti finiti ottenuti giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelli che possono beneficiare di una compensazione finanziaria; - i quantitativi dei prodotti che lasciano lo stabilimento di trasformazione, per ciascuna partita specificando il destinatario. Tali indicazioni possono figurare nei registri mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi ultimi contengano i dati richiesti. Inoltre, per i limoni, devono essere registrati i seguenti dati supplementari: - i quantitativi di succhi acquistati; - gli eventuali quantitativi di succhi restituiti all'impresa; - i quantitativi totali di succhi di limone commercializzati; - i quantitativi di succhi di limone commercializzati fuori d'Italia. 2. Il trasformatore conserva le prove del pagamento per tutte le materie prime acquistate nell'ambito dei contratti di trasformazione o delle clausole aggiuntive scritte nei cinque anni successivi alla fine della campagna di trasformazione. 3. Il trasformatore è sottoposto alle misure di ispezione o di controllo ritenute necessarie e deve tenere gli eventuali registri supplementari prescritti dalle autorità nazionali, che consentano loro di svolgere le operazioni di controllo da esse reputate necessarie. Articolo 16 I quantitativi di succhi di cui all'articolo 15 devono inoltre essere espressi in peso di prodotti freschi corrispondenti. Articolo 17 1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, le autorità competenti verificano i registri dei trasformatori e, mediante controlli per sondaggio, verificano in particolare: a) se i quantitativi di arance fresche o di limoni freschi acquistati in virtù dei contratti e trasformati nell'impresa corrispondono a quelli indicati nella domanda di compensazione finanziaria; b) se i quantitativi indicati nella domanda di compensazione finanziaria corrispondono a quelli per i quali è stato rilasciato il certificato di cui all'articolo 10; c) se il prezzo pagato per i prodotti di cui sopra ai fini della loro trasformazione è almeno pari al prezzo minimo fissato; d) se i requisiti qualitativi prescritti sono stati rispettati. Inoltre, per le industrie che intendono beneficiare del disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/77, le operazioni di controllo comportano la verifica dei quantitativi di succhi di limone commercializzati fuori d'Italia. 2. Per ciascuna campagna di commercializzazione, le autorità competenti procedono inoltre a controlli per sondaggio delle firme che figurano sulle fatture di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e dell'esattezza di tali fatture, nonché ad un controllo del pagamento delle fatture stesse, ad esempio un confronto tra le parti interessate. 3. Le autorità competenti designate dagli Stati membri procedono almeno due volte all'anno, nell'impresa di trasformazione, ad un controllo materiale delle scorte e dei prodotti trasformati. 4. Le verifiche effettuate in virtù del presente articolo non pregiudicano la possibilità di eventuali controlli supplementari da parte delle autorità competenti, né le eventuali conseguenze che possono derivare dall'applicazione delle disposizioni in vigore. 5. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire e reprimere le frodi relative al regime di compensazioni finanziarie e garantirne la corretta applicazione. TITOLO VIIII Quote Articolo 18 Per ciascuna impresa di trasformazione delle arance, la compensazione finanziaria è concessa per la totalità dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalità dei quantitativi acquistati. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione è ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati. Articolo 19 1. Per ciascuna impresa di trasformazione dei limoni, la compensazione finanziaria è concessa per l'85 % dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2, a condizione che l'impresa abbia effettivamente trasformato la totalità dei quantitativi acquistati. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la compensazione è ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati. 2. Per le industrie che si trovano nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria è concessa per una percentuale dei quantitativi acquistati nell'ambito dei contratti di trasformazione pari alla percentuale dei quantitativi smerciati fuori d'Italia rispetto ai quantitativi totali commercializzati. Tuttavia, qualora l'impresa non abbia effettivamente trasformato la totalità dei quantitativi acquistati, tale percentuale è ridotta, salvo caso di forza maggiore, proporzionalmente ai quantitativi effettivamente trasformati rispetto ai quantitativi totali acquistati. TITOLO IX Comunicazioni alla Commissione Articolo 20 Al più tardi il 31 gennaio che segue la fine della campagna, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione: 1. il quantitativo totale, espresso in peso netto, di prodotto finito ottenuto dalla trasformazione totale di arance e di limoni da parte delle industrie di trasformazione; 2. il quantitativo totale, espresso in peso netto, di prodotti finiti ottenuti da arance e limoni che hanno formato oggetto di una compensazione finanziaria; 3. i quantitativi totali di arance e di limoni trasformati; 4. i quantitativi totali di arance e di limoni che hanno formato oggetto di contratti di trasformazione di cui all'articolo 5; 5. il quantitativo totale di arance, distinte per varietà, e di limoni per ciascuno dei periodi di cui, rispettivamente, all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, e all'articolo 7, paragrafo 1 che, sulla base delle domande di compensazione finanziaria, risulta utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto 2; 6. gli importi, espressi in moneta nazionale, delle spese relative alle compensazioni finanziarie per i quantitativi di cui al punto 5; 7. il quantitativo totale, espresso in peso netto, di prodotti non venduti, in giacenza alla fine della campagna di trasformazione; 8. per quanto riguarda le industrie di trasformazione dei limoni: a) i quantitativi totali di succhi di limone acquistati nel corso di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, b) i quantitativi totali di succhi commercializzati dai trasformatori, c) i quantitativi totali di succhi commercializzati dai trasformatori fuori d'Italia nel corso dei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1. TITOLO X Disposizioni finali Articolo 21 I regolamenti (CEE) n. 208/70 e (CEE) n. 1045/77 sono abrogati. Essi restano tuttavia applicabili ai prodotti trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 22 Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 10. (3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3. (4) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 37. (5) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33. (6) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 12. (8) GU n. L 28 dell'1. 2. 1985, pag. 46. (9) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 23. (10) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 89. (11) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.