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Document 31985R1452

    Regolamento (CEE) n. 1452/85 della Commissione del 31 maggio 1985 che fissa, per la campagna 1985/1986, i prezzi di riferimento dei limoni

    GU L 144 del 1.6.1985, p. 64–65 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1452/oj

    31985R1452

    Regolamento (CEE) n. 1452/85 della Commissione del 31 maggio 1985 che fissa, per la campagna 1985/1986, i prezzi di riferimento dei limoni

    Gazzetta ufficiale n. L 144 del 01/06/1985 pag. 0064 - 0065
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0019
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0019


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1452/85 DELLA COMMISSIONE

    del 31 maggio 1985

    che fissa, per la campagna 1985/1986, i prezzi di riferimento dei limoni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

    considerando che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione vengono fissati i prezzi di riferimento validi per l'intera Comunità;

    considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di limoni, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

    considerando che la commercializzazione dei limoni raccolti durante una campagna di produzione si estende dal mese di giugno al mese di maggio dell'anno successivo; che è quindi opportuno fissare i prezzi di riferimento dal 1o giugno al 31 maggio dell'anno successivo;

    considerando che, date le variazioni stagionali dei prezzi, è opportuno suddividere la campagna in più periodi e fissare un prezzo di riferimento per ciascuno di essi;

    considerando che a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1035/72 i prezzi di riferimento sono fissati ad un livello pari a quello della campagna precedente, maggiorato, previa deduzione dell'importo forfettario delle spese di trasporto della campagna precedente sostenute dai prodotti comunitari dalle zone di produzione sino al centro di consumo della Comunità,

    - del 15 % al massimo, ripartito su due campagne,

    - dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli diminuita dell'aumento della produttività,

    - dell'importo forfettario delle spese di trasporto valido per la campagna in questione,

    senza che il livello così ottenuto possa superare la media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro, maggiorata - ai sensi dello stesso articolo 23 - delle spese di trasporto parziali per la campagna in questione; che l'importo così ottenuto è maggiorato dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli, diminuita dell'aumento della produttività; che, d'altra parte, il prezzo di riferimento non può essere inferiore al prezzo di riferimento della campagna precedente;

    considerando che i prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati, nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che costituiscono una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso o che rispondono a determinati requisiti per quanto concerne il condizionamento; che la media dei corsi per ogni mercato rappresentativo viene calcolata escludendo i corsi che possono considerarsi eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate su tale mercato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1985/1986, i prezzi di riferimento dei limoni freschi (sottovoce 08.02 C della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 chilogrammi netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:

    giugno: 49,29

    luglio e agosto: 54,52

    settembre: 49,92

    ottobre: 44,45

    da novembre ad aprile: 41,87

    maggio: 42,43

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

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