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Document 31985R1368

    Regolamento (CEE) n. 1368/85 della Commissione del 24 maggio 1985 che fissa i prezzi d' acquisto dei quarti anteriori applicabili all' intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 27 maggio 1985 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1177/85

    GU L 139 del 27.5.1985, p. 24–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/1985; abrogato da 31985R2562

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1368/oj

    31985R1368

    Regolamento (CEE) n. 1368/85 della Commissione del 24 maggio 1985 che fissa i prezzi d' acquisto dei quarti anteriori applicabili all' intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 27 maggio 1985 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1177/85

    Gazzetta ufficiale n. L 139 del 27/05/1985 pag. 0024 - 0029
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0249
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0249


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1368/85 DELLA COMMISSIONE

    del 24 maggio 1985

    che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti anteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 27 maggio 1985 e che abroga il regolamento (CEE) n. 1177/85

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

    visto il regolamento (CEE) n. 1308/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo d'orientamento e il prezzo d'intervento dei bovini adulti (2), in particolare l'articolo 3, punto 5,

    considerando che, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio, che stabilisce le norme generali relative all'intervento nel settore delle carni bovine (3), le qualità e presentazioni dei prodotti acquistati devono essere determinate tenendo conto tanto della necessità di assicurare un efficace sostegno del mercato e di tutelare l'equilibrio tra il mercato in causa e quello delle produzioni animali concorrenti, quanto delle responsabilità finanziarie che incombono a tal riguardo alla Comunità; che è pertanto opportuno limitare gli acquisti a determinate presentazioni di carni;

    considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 869/84, del 31 marzo 1984 (4), il Consiglio ha deciso, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, di applicare la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, istituita in virtù del regolamento (CEE) n. 1208/81 (5), ai fini dell'attuazione delle misure d'intervento; che, di conseguenza, le categorie e le qualità di prodotti che possono essere oggetto di acquisto da parte degli organismi d'intervento devono essere definite sulla base della suddetta tabella;

    considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 869/84 prevede il ravvicinamento dei prezzi d'acquisto all'intervento in tre tappe eguali a partire dalla campagna di commercializzazione 1984/1985 e la fissazione di un prezzo d'acquisto unico in tutta la Comunità all'inizio della campagna di commercializzazione 1986/1987; che, dopo la scadenza di un anno di applicazione della tabella comunitaria di classificazione, è necessario passare alla seconda tappa;

    considerando che è opportuno definire, per ciascuna qualità, i limiti superiore e inferiore all'interno dei quali gli Stati membri possono differenziare i prezzi d'acquisto per tener conto delle suddivisioni di classi che praticano in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81;

    considerando che la presentazione congiunta del quarto anteriore e del quarto posteriore provenienti dalla stessa mezzena è tale da facilitare i controlli dell'organismo d'intervento per quanto concerne l'osservanza delle prescrizioni in materia di qualità e di classificazione delle presentazioni di carni; che occorre prevedere che gli organismi d'intervento possano chiedere, a tal fine, che i due quarti siano presentati congiuntamente;

    considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1177/85 della Commissione, del 6 maggio 1985, che fissa i prezzi di acquisto dei quarti anteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 13 maggio 1985 (6);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A decorrere dal 27 maggio 1985, gli organismi d'intervento acquistano i quarti anteriori di talune qualità di bovini adulti offerti alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 2226/78 (7) a prezzi fissati in allegato per i singoli prodotti.

    2. I prezzi d'acquisto per ciascuna qualità di cui al paragrafo 1 possono essere maggiorati sino ad un limite massimo di 2 ECU, o diminuiti sino ad un limite massimo di 5 ECU, per tener conto della facoltà di suddivisione di ciascuna delle classi della tabella comunitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1208/81.

    3. Gli Stati membri che procedono alla suddivisione delle classi di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a limitare gli acquisti all'intervento a talune delle suddette sottoclassi.

    4. Possono formare oggetto di acquisti all'intervento, conformemente alle condizioni di cui sopra, soltanto le carni provenienti da animali maschi.

    5. Su richiesta dell'organismo d'intervento interessato, l'operatore presenta a detto organismo, unitamente al quarto anteriore offerto, il quarto posteriore proveniente dalla stessa mezzena.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 1177/85 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 27 maggio 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985.

    (3) GU n. L 132 del 15. 5. 1973, pag. 3.

    (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 32.

    (5) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.

    (6) GU n. L 122 del 7. 5. 1985, pag. 13.

    (7) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

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