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Document 31985R0632

Regolamento (CEE) n. 632/85 della Commissione del 12 marzo 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77, per quanto concerne lo svincolo della cauzione d'acquisto alla vendita di talune carni bovine

GU L 72 del 13.3.1985, p. 25–25 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/632/oj

31985R0632

Regolamento (CEE) n. 632/85 della Commissione del 12 marzo 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77, per quanto concerne lo svincolo della cauzione d'acquisto alla vendita di talune carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 13/03/1985 pag. 0025 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0131
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 34 pag. 0010
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0131
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 34 pag. 0010


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 632/85 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2182/77, per quanto concerne lo svincolo della cauzione d'acquisto alla vendita di talune carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione, del 4 ottobre 1979, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio delle carni bovine acquistate dagli organismi d'intervento e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 216/69 (2), dispone all'articolo 15, paragrafo 2, che la cauzione costituita dall'acquirente viene svincolata soltanto se l'acquirente stesso ha rispetto gli obblighi imposti da detto regolamento e le condizioni previste dal contratto di vendita;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1560/84 (4), prescrive all'articolo 4 il deposito di una cauzione per garantire la trasformazione dei prodotti; che tale cauzione viene svincolata quando l'operatore abbia assolto tutti i suoi impegni;

considerando che, data l'esistenza di una cauzione di trasformazione, non è più necessario conservare la prima cauzione fino al momento in cui l'operatore fornisca la prova di aver trasformato i prodotti; che appare pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2182/77, introducendovi una deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2173/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2182/77 è inserito il seguente articolo 8 bis:

« Articolo 8 bis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2173/79 e fatto salvo l'articolo 16 di detto regolamento, la cauzione di cui al suddetto articolo 15, paragrafo 1, viene immediatamente svincolata se l'acquirente:

- non ha ritirato la propria domanda o la propria offerta e

- ha pagato l'intero quantitativo del prodotto fissato nel contratto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 23.

(2) GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

(3) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

(4) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 11.

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