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Document 31985R0591

    Regolamento (CEE) n. 591/85 del Consiglio del 26 febbraio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    GU L 68 del 8.3.1985, p. 5–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/591/oj

    31985R0591

    Regolamento (CEE) n. 591/85 del Consiglio del 26 febbraio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    Gazzetta ufficiale n. L 068 del 08/03/1985 pag. 0005 - 0005
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0251
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0251
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0115
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0115


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 591/85 DEL CONSIGLIO

    del 26 febbraio 1985

    che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando che l'articolo 5 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 (2), introdotto dal regolamento (CEE) n. 856/84 (3), stabilisce il quantitativo globale di latte ed equivalente latte che in ogni Stato membro può essere consegnato ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari per il periodo 2 aprile 1984 - 31 marzo 1985 e per i quattro periodi di dodici mesi successivi; che tale quantitativo non può essere superato;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 857/84 (4) fissa nell'allegato, per ogni Stato membro, il quantitativo globale di latte ed equivalente latte che può essere venduto direttamente negli stessi periodi; che detto quantitativo non può essere superato;

    considerando che la diminuzione della produzione di burro di fattoria in Belgio porta ad una revisione verso il basso del quantitativo globale delle vendite dirette ed a un aumento dello stesso importo del quantitativo globale delle consegne; che occorre dunque correggere per il Belgio gli importi corrispondenti, da un lato ai quantitativi globali delle consegne e, dall'altro, ai quantitativi globali delle vendite dirette,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

    1) Al paragrafo 3, secondo comma, per il Belgio, l'importo « 3 106 » è sostituito da « 3 131 ».

    2) Al paragrafo 3, terzo comma, per il Belgio, l'importo « 3 138 » è sostituito da « 3 163 ».

    Articolo 2

    Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84, per il Belgio, l'importo « 505 » è sostituito da « 480 ».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1985.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    F. M. PANDOLFI

    (1) Parere reso il 15 febbraio 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

    (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

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