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Document 31985R0590

Regolamento (CEE) n. 590/85 del Consiglio del 26 febbraio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

GU L 68 del 8.3.1985, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/590/oj

31985R0590

Regolamento (CEE) n. 590/85 del Consiglio del 26 febbraio 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 08/03/1985 pag. 0001 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0247
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0247


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 590/85 DEL CONSIGLIO

del 26 febbraio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 ha istituito un regime di controllo della produzione lattiera basato sulla determinazione di quantitativi di riferimento individuali per i produttori o gli acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari, secondo la formula adottata dallo Stato membro; che il produttore o l'acquirente che superi in ogni trimestre la produzione o la raccolta corrispondente di un anno di riferimento deve versare un prelievo, tramite acconti provvisori; che questi quantitativi di riferimento individuali sono stabiliti in modo da non superare un quantitativo globale garantito dallo Stato membro il quale corrisponde alla raccolta dell'anno 1981, aumentata dell'1 %, oppure del 2 % se si tratta del primo anno di applicazione del regime; che, dato il ritmo di aumento della produzione lattiera registrato in generale da parecchi anni, la fissazione di questi limiti di produzione e l'importo del prelievo supplementare applicabile impongono ai produttori e agli acquirenti uno sforzo rigoroso di controllo e di adattamento della loro produzione; che l'adattamento per ogni produttore o acquirente è reso più difficile, quando si tratta del primo anno di applicazione, da una notifica tardiva dei quantitativi di riferimento individuali, dovuta alle difficoltà generalmente incontrate per l'attuazione del regime nei diversi Stati membri;

considerando che affinché i soggetti passivi del prelievo possano procedere ad un adattamento più graduale, in particolare nelle regioni che registrano un sensibile aumento della produzione lattiera, sembra necessario attenuare il rigore dei meccanismi comunitari per il primo anno di applicazione; che l'obiettivo ricercato può essere realizzato autorizzando gli Stati membri ad assegnare, a titolo temporaneo, all'interno di una regione, ai produttori o agli acquirenti, i quantitativi non utilizzati da parte di altri produttori o acquirenti della stessa regione a causa della diminuzione delle consegne oppure degli acquisti di questi ultimi rispetto a quelli del loro anno di riferimento; che i quantitativi non utilizzati restanti possono essere assegnati, a titolo temporaneo, anche ai produttori o acquirenti di altre regioni; che un tale meccanismo non può tuttavia essere realizzato in modo distinto nell'ambito delle consegne e delle vendite dirette; che occorre prevedere che l'assegnazione precitata possa essere effettuata utilizzando taluni criteri di differenziazione; che occorre limitare queste disposizioni al primo anno di applicazione del prelievo supplementare;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 857/84 (3) autorizza gli Stati membri a prendere in considerazione, per la determinazione dei quantitativi di riferimento dei produttori o degli acquirenti sull'insieme del loro territorio nell'ambito delle formule A e B, la produzione di un anno civile diverso dal 1981, con applicazione di una percentuale fissata in modo da tener conto delle loro condizioni di produzione o di raccolta; che occorre prevedere la possibilità di applicare disposizioni analoghe per quanto riguarda la determinazione dei quantitativi di riferimento per i produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari, i quali vendono direttamente per il consumo;

considerando che i quantitativi di riferimento supplementari necessari per tener conto della situazione particolare di taluni produttori sono prelevati, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n.

857/84, su una riserva costituita da ogni Stato membro all'interno della quantità garantita; che occorre precisare le modalità di costituzione della riserva relativa alle vendite dirette;

considerando che taluni produttori consegnano in parte la loro produzione ad un acquirente e la vendono in parte direttamente per il consumo; che per tener conto delle parti rispettive delle loro due attività economiche è giustificato, perché possano far fronte a taluni bisogni specifici di commercializzazione, accordar loro un aumento, all'interno di uno stesso periodo di dodici mesi, per quanto riguarda un quantitativo di riferimento, non appena una parte uguale dell'altro quantitativio di riferimento resti non utilizzata durante lo stesso periodo; che l'aumento di un quantitativo è dunque subordinato alla previa riduzione, per uno stesso importo, dell'altro quantitativo;

considerando che l'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 857/84 relativo ai trasferimenti dei quantitativi di riferimento in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, può in taluni casi condurre a situazioni difficili sul piano economico e sociale; che è dunque opportuno, per permettere ad un affittuario il cui contratto arrivi a scadenza per quanto riguarda un'azienda di continuare altrove la propria produzione lattiera, di autorizzare gli Stati membri a mettere a disposizione di detto affittuario una parte o la totalità del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda che egli abbandona; che occorre, per realizzare lo stesso obiettivo, prevedere disposizioni analoghe a beneficio del produttore uscente nel caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche o nel caso di trasferimento per motivo di utilità pubblica;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 857/84 dà una definizione della nozione di acquirente per l'applicazione del regime del prelievo supplementare; che questa definizione non tiene sufficientemente conto delle latterie di dimensioni molto piccole presenti in talune zone geografiche della Comunità; che la fissazione di un importo di prelievo più elevato nel quadro della formula B è stata giustificata dalla possibilità per una determinata latteria di realizzare una compensazione naturale tra le crescenti consegne di taluni produttori e le consegne in diminuzione di altri produttori; che questa compensazione naturale non può essere effettuata in modo armonioso per quanto riguarda le latterie di dimensioni molto piccole; che per ottenere una migliore equivalenza nei risultati occorre considerare come acquirente, ai sensi di detto articolo, un'associazione di acquirenti la quale effettui per conto di questi ultimi talune operazioni dal momento che la raccolta degli aderenti e la raccolta totale dell'associazione siano inferiori a determinati limiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato nel modo seguente:

1) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 4 bis

1. Per il primo periodo di dodici mesi, gli Stati membri possono assegnare i quantitativi di riferimento non utilizzati dei produttori o degli acquirenti ai produttori o agli acquirenti della stessa regione e, se necessario, di altre regioni.

Queste assegnazioni vengono effettuate in via prioritaria all'interno della stessa regione e poi tra regioni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 possono applicarsi tenendo conto:

- del livello o dell'evoluzione per quanto riguarda le consegne di certe categorie di debitori,

- se necessario, dell'evoluzione delle consegne in talune regioni.

3. Il presente articolo si applica altresì alle vendite dirette.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione del presente articolo. »;

2) il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

1. A ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 è attribuito un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da lui effettuate durante l'anno civile 1981, con un aumento dell'1 %.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sul loro territorio il quantitativo di riferimento del produttore sia uguale al quantitativo delle vendite dirette da esso effettuate durante l'anno civile 1982 o l'anno civile 1983, con l'applicazione di una percentuale. Tale percentuale può essere modulata in funzione del livello delle vendite di certe categorie di debitori del prelievo, dell'evoluzione delle vendite in talune regioni tra il 1981 ed il 1983 o dell'evoluzione delle vendite di alcune categorie di debitori del prelievo durante lo stesso periodo, secondo le condizioni da determinarsi in conformità della procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. Fatto salvo l'articolo 6 bis la totalità dei quantitativi di riferimento attribuiti in conformità del paragrafo 1 non deve eccedere i quantitativi fissati in allegato. 3. Gli articoli 3, 4 e 7 si applicano al produttore di cui al presente articolo, secondo le norme da determinarsi in conformità della procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4, gli Stati membri, all'interno del quantitativo totale indicato in allegato per ciascuno di essi, possono costituire una riserva. »;

3) è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 6 bis

I produttori che dispongono di due quantitativi di riferimento, per le consegne e per le vendite dirette, ottengono su loro richiesta, per far fronte a modifiche del loro fabbisogno di commercializzazione, un aumento di uno dei due quantitativi di riferimento all'interno di un periodo di dodici mesi. Tale aumento è subordinato a una identica riduzione dell'altro quantitativo di riferimento durante lo stesso periodo di dodici mesi. Tale riduzione e l'aumento corrispondente sono contabilizzati nelle riserve corrispondenti menzionate agli articoli 5 e 6.

Affinché sia ricevibile, la richiesta di cui al primo comma deve contenere tutti gli elementi d'informazione necessari per valutare:

- le dimensioni dell'azienda lattiera del richiedente,

- il volume complessivo della produzione lattiera, delle consegne e delle vendite dirette di latte e/o prodotti lattiero-caseari,

- la natura e la portata della modifica delle esigenze di commercializzazione. »;

4) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7

1. In caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento è trasferito totalmente o in parte all'acquirente, all'affittuario o all'erede, secondo modalità da stabilire.

In caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, fatto salvo il paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda o alla parte di azienda oggetto del trasferimento sia messa a disposizione del produttore uscente, se intende continuare la produzione lattiera.

2. Nell'ambito della formula B, se un acquirente sostituisce, totalmente o in parte, uno o più acquirenti, il suo quantitativo annuo di riferimento viene fissato:

- per la parte rimanente del corrente periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento, proporzionalmente al periodo restante,

- per il successivo periodo di dodici mesi, prendendo in considerazione totalmente o in parte i quantitativi di riferimento degli acquirenti che sostituisce.

3. Gli Stati membri possono prevedere che una parte dei quantitativi in questione sia aggiunta alla riserva di cui all'articolo 5 o, secondo il caso, a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Tuttavia, in caso di trasferimento di terre alle autorità pubbliche e/o per motivi di utilità pubblica, gli Stati membri possono prevedere che i quantitativi di referimento in questione siano aggiunti nella loro totalità alla riserva di cui all'articolo 5 o, secondo il caso, a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

4. Nel caso di contratti agrari che stanno per scadere, qualora l'affittuario non abbia il diritto alla riconferma del contratto in condizioni analoghe, gli Stati membri possono prevedere che la totalità o una parte del quantitativo di riferimento corrispondente all'azienda che è oggetto del contratto sia messa a disposizione dell'affittuario uscente, se intende continuare la produzione lattiera.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. »;

5) il testo dell'articolo 12, lettera e), è completato dal testo del comma seguente:

« Tuttavia, si considera come acquirente un'associazione di acquirenti, situata in una stessa zona geografica, la quale effettui per conto dei propri aderenti operazioni di gestione amministrativa e contabile, a condizione che:

- la raccolta di ogni aderente sia inferiore a 165 tonnellate di latte al giorno,

- la raccolta annua media degli aderenti sia inferiore a 30 tonnellate di latte al giorno, e

- la raccolta totale dell'associazione sia inferiore a 1 100 000 tonnellate di latte all'anno. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. M. PANDOLFI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

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