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Document 31985D0517
85/517/EEC: Commission Decision of 18 November 1985 on the issue of import licences in respect of beef and veal products originating in Botswana, Kenya, Madagascar, Swaziland and Zimbabwe
85/517/CEE: Decisione della Commissione del 18 novembre 1985 relativa al rilascio di titoli d' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe
85/517/CEE: Decisione della Commissione del 18 novembre 1985 relativa al rilascio di titoli d' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe
GU L 317 del 28.11.1985, p. 36–36
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 10/12/1985
85/517/CEE: Decisione della Commissione del 18 novembre 1985 relativa al rilascio di titoli d' importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 317 del 28/11/1985 pag. 0036 - 0036
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0054
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0054
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 1985 relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe (85/517/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 22, visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i), considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori; considerando che le domande di titoli presentate fra il 1o e il 10 novembre 1985, espressi in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti; considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o dicembre 1985, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo supplementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 486/85; considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre 1985, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine: 1. Germania: - 130,0 t originarie del Botswana, - 213,1 t originarie dello Swaziland, - 200,0 t originarie dello Zimbabwe. 2. Regno Unito: - 720,0 t originarie del Botswana, - 350,0 t originarie dello Zimbabwe. 3. Grecia: 40,0 t originarie dello Swaziland. 4. Francia: 29,4 t originarie del Madagascar. Articolo 2 Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1985 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate: Botswana: 6 302,4 t Kenia: 142,0 t Madagascar: 6 365,9 t Swaziland: 1 174,3 t Zimbabwe: 6 100,0 t Articolo 3 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4. (2) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5. (3) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13. (4) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (5) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.