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Document 31985D0488

85/488/CEE: Decisione della Commissione del 17 ottobre 1985 che completa, con l' aggiunta della Groenlandia, l' elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

GU L 293 del 5.11.1985, p. 17–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1986; abrog. impl. da 31986D0425

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/488/oj

31985D0488

85/488/CEE: Decisione della Commissione del 17 ottobre 1985 che completa, con l' aggiunta della Groenlandia, l' elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri autorizzano l' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 05/11/1985 pag. 0017 - 0017
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0111
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0111


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1985

che completa, con l'aggiunta della Groenlandia, l'elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche

(85/488/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, per quanto riguarda gli animali delle specie bovina e suina, nonché le carni fresche, si tiene conto in particolare dei criteri fissati all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, per decidere se un paese o una zona può figurare sull'elenco;

considerando che si può ritenere che la Groenlandia soddisfi a tali criteri per le carni fresche di bovini, ovini, caprini e solipedi domestici e di biungulati selvatici con l'esclusione delle carni suine; che è quindi necessario integrare, con l'aggiunta della Groenlandia e per le categorie di carni fresche di cui sopra, l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, adottato dal Consiglio e figurante nell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (3);

considerando che rimangono da adottare altre misure relative alla sanità animale e alla sanità pubblica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni della direttiva 72/462/CEE ed in particolare qualsiasi misura eventualmente da adottarsi ai sensi della procedura di cui all'articolo 29 di tale direttiva, l'elenco dei paesi da cui gli stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche figurante nella decisione 79/542/CEE è completato con l'aggiunta della Groenlandia per quanto concerne le carni fresche di bovini, ovini, caprini e solipedi domestici e di biungulati selvatici con l'esclusione delle carni suine.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

(3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

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