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Document 31985D0487
85/487/EEC: Commission Decision of 17 October 1985 concerning animal health conditions and veterinary certification for importation of fresh meat from Chile
85/487/CEE: Decisione della Commissione del 17 ottobre 1985 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria per l' importazione di carni fresche provenienti dal Cile
85/487/CEE: Decisione della Commissione del 17 ottobre 1985 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria per l' importazione di carni fresche provenienti dal Cile
GU L 293 del 5.11.1985, p. 14–16
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1987; abrogato da 31987D0363
85/487/CEE: Decisione della Commissione del 17 ottobre 1985 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria per l' importazione di carni fresche provenienti dal Cile
Gazzetta ufficiale n. L 293 del 05/11/1985 pag. 0014 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 38 pag. 0108
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 38 pag. 0108
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 1985 relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche provenienti dal Cile (85/487/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 16, considerando che, con decisione 79/544/CEE della Commissione (3), gli stati membri sono stati autorizzati ad importare dal Cile carni fresche di animali della specie bovina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici, conformemente alle condizioni di polizia sanitaria e alle norme di certificazione veterinaria applicabili a quell'epoca alla situazione del Cile sotto il profilo dell'afta epizootica; considerando che, dalla vista compiuta da esperti veterinari della Comunità e dalle informazioni ricevute risulta che la situazione sanitaria in Cile è eccellente, stabile e completamente controllata da servizi veterinari validamente strutturati e organizzati, in particolare per quanto riguarda le malattie che possono essere trasmesse dalle carni; considerando, inoltre che le competenti autorità veterinarie cilene hanno certificato che il Cile è indenne da peste bovina e da afta epizootica da almeno dodici mesi e durante tale periodo non ha proceduto a vaccinazioni contro tali malattie; considerando che le competenti autorità veterinarie cilene si sono impegnate a notificare entro 24 ore alla Commissione ed agli stati membri, con telex o telegramma, il manifestarsi di una delle suddette malattie o la decisione di procedere alle necessarie vaccinazioni; considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono corrispondere alla situazione specifica del paese terzo interessato; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche di animali della specie bovina, ovina e caprina, nonché di solipedi domestici, in provenienza dal Cile, a condizione che tali carni corrispondano ai requisiti indicati in un certificato di polizia sanitaria, conforme al modello riprodotto in allegato, che deve accompagnare le carni stesse. Articolo 2 La presente decisione non si applica alle importazioni di ghiandole e organi autorizzati dal paese di destinazione per usi farmaceutici. Articolo 3 La decisione 79/544/CEE è abrogata. Articolo 4 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34. (3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 24. ALLEGATO CERTIFICATO DI SANITÀ relativo a carni fresche (1) di bovini, ovini, caprini e solipedi domestici, destinate alla Comunità economica europea Paese di destinazione: Riferimento del certificato di sanità (2): Paese esportatore: Cile. Ministero: Servizio: Riferimento: (facoltativo) I. Identificazione delle carni: Carni di (specie animale) Natura dei pezzi: Natura dell'imballaggio: Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: Peso netto: II. Provenienza delle carni: Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del(i) macello(i) riconosciuto(i): Indirizzo(i) e numero(i) di approvazione veterinaria (2) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): III. Destinazione delle carni: 1.2 // Le carni sono spedite da: // (luogo di spedizione) // a: // (paese e luogo di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto (3): Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: IV. Attestato di sanità: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra indicate sono ottenute: - da animali che hanno soggiornato in territorio cileno per almeno tre mesi prima della macellazione, o dalla nascita se tratta di animali di età inferiore a tre mesi; - nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, di animali non provenienti da aziende soggette a divieto per motivi d'ordine sanitario in seguito alla comparsa di casi di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti. Fatto a , il Bollo (Firma del veterinario ufficiale) (1) Carni fresche: tutte le parti idonee al consumo umano degli animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina, nonché dei solipedi domestici, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; tuttavia le carni trattate con il freddo si considerano fresche. (2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, ai sensi dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE. (3) Per gli aerei indicare il numero del volo, per le navi il nome della nave.