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Document 31985D0473
85/473/EEC: Commission Decision of 2 October 1985 supplementing, by the addition of Zimbabwe, the list of third countries from which Member States authorize imports of bovine animals, swine and fresh meat
85/473/CEE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1985 che integra, con l' aggiunta dello Zimbabwe, l' elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
85/473/CEE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1985 che integra, con l' aggiunta dello Zimbabwe, l' elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
GU L 278 del 18.10.1985, p. 35–35
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1986; abrog. impl. da 31986D0425
85/473/CEE: Decisione della Commissione del 2 ottobre 1985 che integra, con l' aggiunta dello Zimbabwe, l' elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche
Gazzetta ufficiale n. L 278 del 18/10/1985 pag. 0035 - 0035
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1985 che integra, con l'aggiunta dello Zimbabwe, l'elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (85/473/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 3, considerando che, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e suina e le carni fresche, la decisione di includere in detto elenco un paese o parte di un paese deve tener conto in modo particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE; considerando che è possibile ritenere che lo Zimbabwe soddisfa i criteri previsti per le carni fresche di animali della specie bovina; che, per quanto concerne la summenzionata categoria di carni fresche, è necessario integrare, con l'aggiunta dello Zimbabwe, l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE adottato dal Consiglio e incluso nell'allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (3), che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli stati membri possono autorizzare le importazioni di animali delle specie suina e bovina e di carni fresche; considerando che sarà necessario specificare le regioni dello Zimbabwe dalle quali possono essere autorizzate dette importazioni; che devono ancora essere adottate misure di polizia sanitaria; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Fermo restando quanto disposto dalla direttiva 72/462/CEE, in particolare qualsiasi misura che sia adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 29 della suddetta direttiva, l'elenco dei paesi dai quali gli stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche, che figura nell'allegato alla decisione 79/542/CEE, è integrato con l'aggiunta dello Zimbabwe per quanto concerne le carni fresche di animali della specie bovina. Articolo 2 Gli stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. (2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34. (3) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.