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Document 31985D0414

85/414/CEE: Decisione della Commissione del 29 luglio 1985 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche in provenienza da taluni paesi terzi

GU L 229 del 28.8.1985, p. 22–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/04/1986; abrog. impl. da 31986D0191 e 31986D0192

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/414/oj

31985D0414

85/414/CEE: Decisione della Commissione del 29 luglio 1985 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche in provenienza da taluni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 28/08/1985 pag. 0022 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0116
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0117
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0116
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0117


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1985

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche in provenienza da taluni paesi terzi

(85/414/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare gli articoli 16, 23 e 28,

considerando che le decisioni 78/693/CEE (2), 85/96/CEE (3), 85/97/CEE (4), 85/99/CEE (5) e 85/220/CEE (6) della Commissione hanno fissato le condizioni di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione veterinaria per le importazioni di carni fresche in provenienza, rispettivamente, da Argentina, Uruguay, Barsile, Paraguay e Colombia; che tali decisioni conferiscono agli stati membri la facoltà di autorizzare le importazioni di lingue di bovini, nel rispetto di determinate condizioni; che l'ispezione di dette lingue, da effettuarsi all'importazione a norma dell'articolo 23 della direttiva per accertare la presenza di afta epizootica, è impossibile qualora sia già stato asportato l'epitelio; che, pertanto, è opportuno, per ragioni sanitarie, proibire l'importazione di lingue sprovviste di epitelio da Argentina, Uruguay, Brasile, Paraguay e Colombia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. All'articolo 1 delle decisioni 78/693/CEE, 85/96/CEE, 85/97/CEE, 85/99/CEE e 85/220/CEE della Commissione, relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche in provenienza, rispettivamente, da Argentina, Uruguay, Brasile, Paraguay e Colombia, le parole « lingue completamente pulite, senza osso, cartilagini o tonsille » sono sostituite da « lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso, cartilagini o tonsille ».

2. Nella prima nota a piè di pagina dell'allegato D della decisione 78/693/CEE e nella prima nota a piè di pagina dell'allegato C delle decisioni 85/96/CEE, 85/97/CEE, 85/99/CEE e 85/220/CEE, la parola « lingue » è sostituita da « lingue con epitelio e ».

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 29 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(2) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 19.

(3) GU n. L 36 del 9. 2. 1985, pag. 34.

(4) GU n. L 36 dell'8. 2. 1985, pag. 43.

(5) GU n. L 38 del 9. 2. 1985, pag. 20.

(6) GU n. L 102 del 12. 4. 1985, pag. 53.

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