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Document 31985D0330
85/330/EEC: Commission Decision of 28 June 1985 on precautionary measures with regard to the buying in of rape seed
85/330/CEE: Decisione della Commissione del 28 giugno 1985 relativa a misure conservative per quanto concerne gli acquisti all' intervento di semi di colza e di ravizzone
85/330/CEE: Decisione della Commissione del 28 giugno 1985 relativa a misure conservative per quanto concerne gli acquisti all' intervento di semi di colza e di ravizzone
GU L 169 del 29.6.1985, p. 96–96
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
85/330/CEE: Decisione della Commissione del 28 giugno 1985 relativa a misure conservative per quanto concerne gli acquisti all' intervento di semi di colza e di ravizzone
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29/06/1985 pag. 0096 - 0096
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 35 pag. 0189
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 35 pag. 0189
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1985 relativa a misure conservative per quanto concerne gli acquisti all'intervento di semi di colza e di ravizzone (85/330/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2), considerando che il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna di commercializzazione 1985/1986, in conformità degli articoli 22 e 24 bis del predetto regolamento n. 136/66/CEE; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti che le incombono in virtù del trattato, deve prendere le misure conservative indispensabili per garantire la continuità del funzionamento della politica agraria comune nel settore dei semi di colza e di ravizzone; che tali misure sono prese a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi per la campagna 1985/1986; considerando che il mantenimento, anche provvisorio, dei prezzi d'intervento applicati durante la campagna 1984/1985 implicherebbe un innegabile rischio di massicci conferimenti all'intervento per i semi di colza e di ravizzone del nuovo raccolto, tenuto conto dell'eventualità di un ribasso dei prezzi che saranno adottati per la nuova campagna; che, per evitare perturbazioni dannose per la gestione del settore, è opportuno, a titolo conservativo ed in via provvisoria, appplicare i prezzi d'acquisto fissati per la campagna 1984/1985, corretti con una diminuzione; considerando che l'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede l'obbligo di applicare una diminuzione dei prezzi indicativi all'intervento quando la produzione effettiva media delle tre campagne di commercializzazione più recenti supera il limite di garanzia fissato; che, tenuto conto degli orientamenti manifestatesi nell'ambito del Consiglio in considerazione della proposta modificata dellla Commissione, è opportuno attuare provvisoriamente una diminuzione dell'1,8 %; che tale diminuzione non pregiudica la possibilità di un successivo adeguamento in caso di fissazione dei prezzi ad un livello più elevato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. All'acquisto all'intervento dei semi di colza e di ravizzone, gli organismi d'intervento applicano un prezzo d'intervento uguale a quello fissato dal regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio (3), per la campagna di commercializzazione 1984/1985, diminuito dell'1,8 %. 2. In conformità dell'articolo 25 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo di cui al paragrafo 1 è maggiorato, ogni mese a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna e per un periodo di otto mesi, di un importo pari a quello previsto dal regolamento (CEE) n. 1103/84 del Consiglio (4). 3. In conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo d'acquisto è adeguato in funzione delle maggiorazioni e diminuizioni previste dal regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (5). 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare in conformità degli articoli 22 e 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12. (3) GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8. (4) GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 10. (5) GU n. L 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.