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Document 31985D0016
85/16/EEC: Commission Decision of 19 December 1984 authorizing the Italian Republic to continue to apply certain protective measures pursuant to Article 108 (3) of the Treaty (Only the Italian text is authentic)
85/16/CEE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1984 che autorizza la Repubblica italiana a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
85/16/CEE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1984 che autorizza la Repubblica italiana a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 8 del 10.1.1985, p. 34–36
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1987; abrogato da 31987D0414
85/16/CEE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1984 che autorizza la Repubblica italiana a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 008 del 10/01/1985 pag. 0034 - 0036
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0116
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0116
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1984 che autorizza la Repubblica italiana a proseguire l'applicazione di talune misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato CEE (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (85/16/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 3, considerando che, con decisione 74/287/CEE della Commissione (1), modificata dalla decisione 75/355/CEE (2), la Commissione ha autorizzato la Repubblica italiana a prendere alcune misure ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato; considerando che il rincaro dei prodotti petroliferi verificatosi nel 1979-1980 ha causato un forte deterioramento della bilancia delle operazioni correnti; che il risanamento che si è constatato a partire dal 1983 resta fragile e subordinato al proseguimento degli sforzi intrapresi al fine di rafforzare la competività dell'economia un contesto di maggiore stabilità monetaria interna e esterna; considerando che le autorità italiane si sono impegnate in un programma economico e finanziario destinato a controllare la spesa pubblica, ridurre il disavanzo del bilancio e diminuire il tasso d'inflazione; che questo programma è di natura tale da contribuire al ristabilimento dell'equilibrio esterno; considerando che è necessario limitare gli oneri derivanti dall'indebitamente esterno, il cui peso è sensibilmente cresciuto a causa dell'apprezzamento del dollaro e dell'aumento, in termini reali, dei tassi d'interesse internazionali; considerando che l'abolizione delle misure di salvaguardia che l'Italia era stata autorizzata a prendere deve avvenire in maniera graduale onde evitare che gli aggiustamenti di portafoglio, per lungo tempo differiti, conducano a dei movimenti destabilizzanti di capitali e interrompano il risanamento dell'equilibrio esterno; che conviene, pertanto, mantenere delle restrizioni valutarie su talune operazioni in capitale normalmente liberate; considerando che le autorità italiane hanno proceduto a degli alleggerimenti delle misure di salvaguardia inizialmente prese in deroga agli obblighi comunitari in materia di libera circolazione dei capitali; che esse hanno la volontà di proseguire in tale direzione in funzione dei risultati ottenuti nel risanamento della bilancia dei pagamenti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La Repubblica italiana è autorizzata, a titolo temporaneo e nei limiti delle misure indicate nell'allegato alla presente decisione, a sottoporre a restrizioni i trasferimenti afferenti ai movimenti di capitali liberati alla data della presente decisione conformemente agli articoli 1 e 2 della direttiva dell'11 maggio 1960 (prima direttiva presa in applicazione dell'articolo 67) modificata dalla direttiva del 18 dicembre 1962. 2. Salvo proroga decisa dalla Commissione in base all'articolo 2, paragrafo 3, la validità della presente decisione è limitata a 3 anni a partire dalla data della sua adozione. Articolo 2 1. La Commissione segue attentamente l'andamento della situazione economica dell'Italia. 2. Essa si riserva di modificare o di abrogare, previa consultazione dello Stato membro interessato, la presente decisione qualora dovesse constatare che i presupposti che l'hanno motivata siano mutati in modo significativo o che i suoi effetti abbiano un carattere più restrittivo di quanto non richieda l'obiettivo perseguito. 3. Se, prima della scadenza della presente decisione, lo Stato membro destinatario adduce la persistenza di difficoltà o di minaccia grave di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, la Commissione procederà ad un esame complessivo della sua situazione economica al fine di stabilire se sia opportuno o meno prorogare in tutto o in parte l'applicazione delle misure di salvaguardia effettivamente in vigore. Articolo 3 La decisione 74/287/CEE è abrogata. Articolo 4 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1984. Per la Commissione Il Presidente Gaston THORN (1) GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 18. (2) GU n. L 158 del 20. 6. 1975, pag. 25. ALLEGATO 1.2 // // // Denominazione delle operazioni // Natura delle restrizioni autorizzate in deroga agli obblighi comunitari // // // Investimenti immobiliari // La costruzione o l'acquisto di proprietà immobiliari all'estero da parte di residenti sono sottoposti ad un deposito bancario infruttifero pari al 40 % del valore dell'immobile. // Operazioni su titoli // a) L'acquisto da parte di residenti di titoli esteri negoziati in borsa è sottoposto alla costituzione di un deposito bancario infruttifero pari al: // // - 30 % dell'importo dell'acquisto qualora si tratti di titoli emessi dalle istituzioni comunitarie europee e dalla Banca europea per gli investimenti, // // - 40 % dell'importo dell'acquisto per tutti gli altri titoli esteri, // // alla condizione che i titoli acquistati siano detenuti per un periodo superiore ad un anno. Qualora i titoli siano detenuti per un periodo inferiore, tale deposito è pari al 50 %. // // b) L'acquisto di titoli esteri da parte di un fondo comune d'investimento in valori mobiliari è esonerato dall'obbligo del deposito a concorrenza di un importo pari al 10 % del suo portafoglio di titoli. // //