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Document 31984S2289

    Decisione n. 2289/84/CECA della Commissione del 1o agosto 1984 recante seconda modifica della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche

    GU L 210 del 7.8.1984, p. 14–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/2289/oj

    31984S2289

    Decisione n. 2289/84/CECA della Commissione del 1o agosto 1984 recante seconda modifica della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 07/08/1984 pag. 0014 - 0014
    edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 16 pag. 0035
    edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0035


    *****

    DECISIONE n. 2289/84/CECA DELLA COMMISSIONE

    del 1o agosto 1984

    recante seconda modifica della decisione n. 234/84/CECA che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese siderurgiche

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47 e 58,

    considerando quanto segue:

    L'economia dell'Irlanda è caratterizzata da una crescente presenza dell'industria, e la politica del governo irlandese è di stimolare ed incoraggiare gli investimenti in progetti industriali e l'impianto di nuove industrie in Irlanda. Questa evoluzione comporta una crescente domanda dei prodotti siderurgici destinati all'edilizia e di quelli necessari per un settore industriale in sviluppo.

    Tradizionalmente l'Irlanda ha coperto soltanto una piccola quota del suo fabbisogno di acciaio, mediante la produzione nazionale, facendo ricorso ad importazioni per la parte rimanente. La ristrutturazione dell'industria siderurgica irlandese messa in atto negli ultimi anni, approvata dalla Commissione perché è stata giudicata conforme agli obiettivi siderurgici generali, ha incrementato la capacità produttiva per soddisfare una parte del fabbisogno irlandese, specialmente per quanto riguarda alcuni acciai impiegati nell'edilizia, e svolge quindi un ruolo importante nello sviluppo dell'economia. Inoltre l'industria siderurgica di per sé costituisce una parte integrante di questa evoluzione economica dato che vende i propri prodotti su altri mercati della Comunità e di terzi.

    Per questi motivi occorre che, quando la domanda è molto depressa, la Commissione garantisca che le restrizioni connesse al sistema di quote non pongano l'industria siderurgica irlandese in una posizione tale da ostacolare il conseguimento dei due obiettivi interconnessi rappresentati dallo sviluppo dell'industria siderurgica e dell'economia irlandese; è inoltre opportuno modificare in tal senso la decisione n. 234/84/CECA della Commissione (1), modificata dalla decisione n. 2105/84/CECA (2).

    Previa consultazione del comitato consultivo e in base al parere conforme del Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo della decisione n. 234/84/CECA è modificato come segue:

    - dopo « Grecia » aggiungere i termini: « o in Irlanda »,

    - sostituire i termini: « delle produzioni di riferimento » con i termini: « quote e/o parti di quote che possono venir consegnate nel mercato comune »,

    - alla fine aggiungere: « purché l'impresa in questione non sia stata sottoposta ad ammende per infrazioni alle norme in materia di prezzo , oppure abbia pagato le ammende dovute ».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Essa è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1984.

    La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 1984.

    Per la Commissione

    Étienne DAVIGNON

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 18.

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