Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R3689

    Regolamento (CEE) n. 3689/84 del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativo alla settima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

    GU L 341 del 29.12.1984, p. 7–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/12/1985; abrog. impl. da 31985R3581

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3689/oj

    31984R3689

    Regolamento (CEE) n. 3689/84 del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativo alla settima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

    Gazzetta ufficiale n. L 341 del 29/12/1984 pag. 0007 - 0007
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0076
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0076


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3689/84 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 1984

    relativo alla settima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3518/83 (4); che l'esperienza acquisita mostra d'altronde che una tale proroga non rischia di creare inconvenienti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79 la data del 31 dicembre 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1985.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fato a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. O'TOOLE

    (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77.

    (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.

    (4) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 1.

    Top