This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31984R3689
Council Regulation (EEC) No 3689/84 of 19 December 1984 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 351/79 concerning the addition of alcohol to products in the wine sector
Regolamento (CEE) n. 3689/84 del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativo alla settima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
Regolamento (CEE) n. 3689/84 del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativo alla settima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
GU L 341 del 29.12.1984, p. 7–7
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 23/12/1985; abrog. impl. da 31985R3581
Regolamento (CEE) n. 3689/84 del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativo alla settima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l' aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo
Gazzetta ufficiale n. L 341 del 29/12/1984 pag. 0007 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0076
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0076
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3689/84 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1984 relativo alla settima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1208/84 (2), in particolare l'articolo 42, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando che, in attesa che vengano adottate norme destinate a completare o armonizzare le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 22.06 della tariffa doganale comune, è opportuno prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3518/83 (4); che l'esperienza acquisita mostra d'altronde che una tale proroga non rischia di creare inconvenienti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 351/79 la data del 31 dicembre 1984 è sostituita da quella del 31 dicembre 1985. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fato a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984. Per il Consiglio Il Presidente P. O'TOOLE (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 77. (3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90. (4) GU n. L 352 del 15. 12. 1983, pag. 1.