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Document 31984R3669

    Regolamento (CEE) n. 3669/84 della Commissione del 21 dicembre 1984 che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone

    GU L 340 del 28.12.1984, p. 37–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3669/oj

    31984R3669

    Regolamento (CEE) n. 3669/84 della Commissione del 21 dicembre 1984 che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone

    Gazzetta ufficiale n. L 340 del 28/12/1984 pag. 0037 - 0042


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3669/84 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 1984

    che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

    previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

    considerando quanto segue:

    A. Procedura

    (1) Nel marzo 1984 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame concernente la decisione 81/406/CEE della Commissione, del 4 giugno 1981 (2), che accetta gli impegni relativi alla procedura antidumping riguardante le importazioni di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone e conclude tale procedura. La richiesta, presentata dalla federazione dell'industria europea dei cuscinetti a sfera (FEBMA), a nome dei produttori comunitari di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo di oltre 30 mm e di cuscinetti a rulli conici la cui produzione globale rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria dei prodotti in oggetto, conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping inerenti alle importazioni di prodotti simili originari del Giappone, nonché del notevole pregiudizio da esse derivante.

    (2) In base alla richiesta suddetta, nonché alle informazioni raccolte durante il controllo degli impegni sopra citati, la Commissione ha deciso che il riesame appare giustificato e che esistono sufficienti elementi di prova per giustificare la riapertura della procedura. Con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3) la Commissione ha pertanto annunciato la riapertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di cuscinetti a sfera con un diametro esterno di oltre 30 mm e di cuscinetti a rulli conici, di cui alla voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe 84.62-09 e 84.62-17, originari del Giappone ed ha avviato un'inchiesta.

    (3) La Commissione ne ha informato debitamente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore ed i ricorrenti ed ha offerto a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente.

    (4) Tutti i produttori, gli esportatori e gli importatori noti hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni, mentre i ricorrenti ed alcuni esportatori ed importatori interessati hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente.

    (5) Gli acquirenti comunitari dei cuscinetti in esame non hanno presentato osservazioni scritte, ad eccezione di un acquirente che ha chiesto l'esclusione di un determinato tipo di cuscinetti da eventuali provvedimenti antidumping. La richiesta, essendo stata ricevuta molto tempo dopo la scadenza fissata nell'avviso di riapertura dell'inchiesta, non ha potuto essere presa in considerazione.

    (6) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una valutazione preliminare ed ha svolto inchieste presso le sedi dei seguenti:

    Produttori comunitari

    - FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, Schweinfurt, Germania,

    - SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt, Germania,

    - Georg Mueller Nuernberg GmbH (GMN), Nuernberg, Germania,

    - Société nouvelle de roulements (SNR), Annecy, Francia,

    - SKF Compagnie d'applications mécaniques, Clamart, Francia,

    - Timken, Colmar, Francia,

    - RHP Bearings Limited, Newark, Regno Unito,

    - SKF (UK) Ltd, Luton, Regno Unito,

    - Timken, Duston, Regno Unito.

    Produttori/esportatori non comunitari

    - Koyo Seiko Co. Ltd, Osaka, Giappone,

    - Nachi-Fujikoshi Corporation, Tokyo, Giappone,

    - Nippon Seiko KK (NSK), Tokyo, Giappone,

    - NTN Toyo Bearing Co. Ltd, Osaka, Giappone,

    Importatori comunitari

    - Deutsche Koyo Waelzlager Verkaufsgesellschaft mbH, Hamburg, Germania,

    - Koyo (UK) Ltd, Leeds, Regno Unito,

    - Koyo France, Argenteuil, Francia,

    - Europa-Koyo BV, Nieuwpoort, Paesi Bassi,

    - Nachi Germany GmbH, Neuss, Germania,

    - Nachi Fujikoshi (Europa) GmbH, Neuss, Germania,

    - Nach (UK) Ltd, Birmingham, Regno Unito,

    - NKS Kugellager, GmbH, Ratingen, Germania,

    - NKS Bearings Europe Ltd, Edgware, Regno Unito,

    - NKS France SA, Clichy, Francia,

    - NKS Nederland BV, Amstelveen, Paesi Bassi,

    - NTN Waelzlager (Europa) GmbH, Erkrath, Germania,

    - NTN Bearings - GKN Ltd, Walsall, Regno Unito,

    - NTN France Sa Schweinghouse-sur-Moder, Francia,

    - NTN Danmark A/S, Copenhagen, Danimarca,

    - ISO Import Standard Office, Paris, Francia.

    (7) La Commissione ha chiesto ed ottenuto osservazioni scritte circostanziate dai produttori comunitari ricorrenti, dagli esportatori e dagli importatori ed ha verificato per quanto necessario le informazioni ivi contenute.

    (8) L'inchiesta relativa alla pratiche di dumping riguarda il periodo 1o ottobre 1983 - 31 marzo 1984.

    B. Valore normale

    (9) Ai fini della determinazione del valore normale per le esportazioni effettuate da Koyo Seiko, Nachi-Fujikoshi e NTN Toyo Bearing, la Commissione ha scelto un campione rappresentativo di cuscinetti ad un unico ordine di sfere con solco profondo e di cuscinetti a rulli conici. Il campione comprendeva i tipi di cuscinetti le cui vendite nella Comunità rappresentavano i maggiori valori complessivi e globalmente corrispondevano almeno al 75 % delle vendite di cuscinetti nella Comunità effettuate da ciascun produttore durante il periodo oggetto dell'indagine.

    Per tale campione il valore normale è stato determinato in via provvisoria in base alla media ponderata del prezzo pagato sul mercato interno per prodotti simili da acquirenti, che, secondo quanto la Commissione ha accertato, non avevano concluso alcun accordo con i produttori giapponesi in questione. In questi casi, quando il produttore/esportatore aveva effettuato vendite a tali acquirenti tanto direttamente quanto mediante società commerciali di sua proprietà oppure soggette al suo controllo, è stata presa in considerazione la media ponderata dei prezzi di vendita praticati nei confronti di acquirenti indipendenti. Quando il produttore/esportatore non vendeva sul mercato interno un tipo di cuscinetti identico a quello esportato il valore normale è stato determinato in rapporto al tipo più simile venduto sul mercato interno. Durante l'inchiesta la Commissione ha osservato che sul mercato giapponese si verificano rilevanti differenze di prezzo secondo il volume delle vendite e che i quantitativi venduti a singoli clienti giapponesi superano spesso i volumi delle vendite effettuate a singoli clienti nella Comunità. La Commissione esaminerà ulteriormente questo punto prima di determinare i valori normali a titolo definitivo.

    C. Prezzo all'esportazione

    (10) Per quanto riguarda le esportazioni effettuate da Nachi-Fujikoshi Corporation alla ISO Import Standard Office in Francia, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti.

    (11) In tutti gli altri casi, quando le esportazioni sono state effettuate a società consociate nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi praticati per la prima rivendita del prodotto importato ad un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tener conto di tutti i costi intercorsi tra l'importazione e la rivendita, dazi doganali compresi, nonché di un margine di profitto del 6 %, ritenuto equo in considerazione dei margini di utile ricavati dagli importatori indipendenti per il prodotto in oggetto e per altri prodotti simili.

    D. Confronto

    (12) Il valore normale determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 9 è stato confrontato con i prezzi all'esportazione, allo stadio franco fabbrica, secondo le singole transazioni, raggruppando le esportazioni effettuate a prezzi identici e tenendo opportunamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi.

    Gli adeguamenti riguardavano in particolare le differenze nelle condizioni e nelle modalità di vendita nei casi in cui è stata provata l'esistenza di un rapporto diretto con le vendite in esame. Nel confronto tra il valore normale ed i prezzi all'esportazione la Commissione ricorre all'esame delle singole transazioni in quanto soltanto utilizzando questo metodo si possono eliminare gli effetti compensativi delle vendite all'esportazione effettuate a prezzi superiori al valore normale. Questi ultimi non sono pertinenti per determinare in quale misura si sono verificate vendite all'esportazione a prezzi inferiori al valore normale e per definire l'effettiva portata delle pratiche di dumping. Nel regolamento (CEE) n. 1681/79 (1) del Consiglio, che modificava la legislazione allora in vigore, questo principio era chiaramente espresso in quanto il margine di dumping veniva definito come l'importo per il quale il valore normale supera il prezzo all'esportazione, escludendo quindi il concetto di un margine di dumping « negativo ». Il principo è stato implicitamente confermato nella successiva legislazione comunitaria in materia. La Commissione ha quindi costantemente applicato il metodo dell'esame delle singole transazioni, fatta eccezione per i casi in cui la media dei prezzi all'esportazione non incideva sul risultato globale della procedura. La Commissione è consapevole del fatto che questo metodo è diverso da quello impiegato nella procedura conclusa con l'accettazione degli impegni sui prezzi nel 1981. A suo parere, tuttavia, il fatto di aver applicato un determinato sistema ai fini dell'accettazione degli impegni non esclude il ricorso a modalità diverse in una fase successiva, se queste ultime, alla luce di dati supplementari, appaiono maggiormente adeguate alle condizioni di mercato in questione.

    E. Margini di dumping

    (13) Dal suddetto esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping da parte di Koyo Seiko, Nachi Fujikoshi e Tojo Bearing, con un margine di dumping pari alla media ponderata della differenza tra il valore normale e i prezzi all'esportazione nella Comunità.

    (14) La media ponderata dei margini di dumping è la seguente:

    1.2.3 // // Cuscinetti a sfere // Cuscinetti a rulli conici // Koyo Seiko // 6,88 % // 5,79 % // Nachi Fujikoshi // 19,00 % // 31,34 % // NTN Toyo Bearing // 2,01 % // 2,16 %

    (15) Dal controllo effettuato presso uno dei produttori/esportatori giapponesi, la società Nippon Seiko KK, è emerso che le informazioni comunicate in risposta al questionario inviato dalla Commissione in merito ai prezzi praticati sul mercato giapponese non erano esatte. Alcuni dati contabili, inoltre, non sono stati resi noti in tempo per poter essere controllati. La società ha quindi presentato nuove informazioni che non hanno potuto essere verificate prima della determinazione preliminare. È stato quindi necessario determinare il margine di dumping relativo alla NSK in base ai dati disponibili. A questo proposito, a parere della Commissione, i risultati dell'inchiesta costituiscono una base accurata per determinare il livello di dumping e, inoltre, si premierebbe l'esportatore che non ha collaborato se si attribuisse alla Nippon Seiko KK un margine di dumping inferiore al margine più elevato stabilito per ciascun mercato comunitario oggetto dell'inchiesta. Si ritiene quindi opportuno attribuire detti margini di dumping all'esportatore in questione, con un'adeguata ponderazione rispetto alla sua cifra d'affari in ciascun mercato comunitario.

    F. Pregiudizio

    (16) La Commissione ha effettuato un esame preliminare per determinare se il pregiudizio era stato provocato dalle importazioni oggetto di dumping prendendo in considerazione fattori quali il volume ed i prezzi delle importazioni suddette, nonché le loro ripercussioni sull'industria comunitaria interessata.

    (17) Sino al 1983 le statistiche comunitarie relative all'importazione e all'esportazione di cuscinetti a sfere non distinguono tra i cuscinetti a sfere aventi un diametro esterno massimo inferiore a 30 mm (cuscinetti miniaturizzati) e quelli con un diametro superiore a 30 mm. La valutazione quantitativa dell'andamento del mercato deve quindi essere effettuata tenendo conto di tutti i cuscinetti a sfera. Secondo la Commissione, tuttavia, dato il basso peso unitario dei cuscinetti a sfere miniaturizzati l'incidenza di questi ultimi sui dati globali è talmente limitata che l'elemento di inesattezza introdotto nella valutazione quantitativa può essere considerato irrilevante.

    (18) Per quanto riguarda il volume delle importazioni in esame, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione emerge che le importazioni nella Comunità di cuscinetti a sfera originari del Giappone sono aumentate da 8 477 t nel 1981 a 9 473 t nel 1983. Nello stesso periodo le importazioni nella Comunità di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone sono rimaste relativamente stabili essendo pari a 2 746 t nel 1981 ed a 2 760 t nel 1983. Nella prima metà del 1984 le importazioni di questi ultimi prodotti sono nettamente aumentate in Francia, nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito, i tre Stati membri principalmente interessati. Le importazioni di cuscinetti a rulli conici nei tre paesi

    suddetti sono infatti passate da 2 399 t nel 1983 a 1 676 t nel primo semestre del 1984. Tra il 1981 ed il 1983 la quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone è aumentata dal 9,5 % al 10,7 %, facendo registrare un incremento particolarmente sensibile nella Repubblica democratica tedesca (dal 13,1 % al 15,9 %) e nel Regno Unito (dal 7,6 % al 9,9 %). La quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone è aumentata dal 5,5 % al 6,3 %, con un incremento particolarmente marcato nella Repubblica democratica tedesca, dove nel primo semestre del 1984 i prodotti giapponesi rappresentavano il 9 % del mercato, rispetto al 5,5 % nel 1981.

    (19) La Commissione ha inoltre esaminato se i prezzi di vendita nella Comunità dei cuscinetti originari del Giappone erano inferiori ai prezzi praticati dai produttori comunitari. A questo proposito, prendendo in esame un campione rappresentativo di cuscinetti a sfere ed a rulli conici pari al 20 % circa delle vendite nella Comunità dei prodotti giapponesi oggetto dell'inchiesta nel periodo in esame, la media ponderata dei prezzi praticati dai principali produttori in Francia, Germania e Regno Unito, i tre Stati membri in cui viene venduto il maggior volume di cuscinetti giapponesi, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi medi di rivendita praticati dalle consociate comunitarie dei produttori giapponesi per cuscinetti simili negli stessi mercati nazionali. Nell'80 % dei casi i prezzi praticati dagli esportatori giapponesi erano inferiori a quelli dei produttori comunitari. Per quanto riguarda i cuscinetti a sfere la media ponderata dei margini di differenza era 35,6 % nel Regno Unito, 35,2 % in Germania e 16,1 % in Francia. Per i cuscinetti a rulli conici i margini corrispondenti erano 16 % nel Regno Unito, 12,1 % in Germania e 14,6 % in Francia.

    (20) Per quanto riguarda gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sull'industria comunitaria interessata, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione risulta che la produzione di cuscinetti a sfere nella Comunità è scesa da 88 929 t nel 1981 a 76 309 t nel 1983. Nello stesso periodo la produzione comunitaria di cuscinetti a rulli conici è scesa da 60 111 t a 51 310 t. Tra il 1980-1981 e il 1983 lo sfruttamento del potenziale di quasi tutti i principali produttori comunitari è diminuito in misura rilevante, in alcuni casi di oltre il 25 %. Nella prima metà del 1984 si può tuttavia rilevare un incremento dello sfruttamento del potenziale presso alcuni produttori comunitari.

    (21) Le vendite di cuscinetti a sfere nella Comunità da parte dei produttori comunitari nel periodo 1981-1983 sono leggermente diminuite da 58 210 t a 58 173 t, mentre le corrispondenti vendite di cuscinetti a rulli conici sono scese da 41 064 t a 35 973 t. Nello Stesso periodo la quota di mercato dei produttori comunitari è aumentata da 64,9 % a 65,5 % per quanto riguarda i cuscinetti a sfere e da 82,0 % a 82,7 % per i cuscinetti a rulli conici.

    (22) Dagli elementi di prova di cui la Commissione dispone risulta che i prezzi dei prodotti in questione nella Comunità sono diminuiti in misura eccessiva, in quanto i prezzi ottenuti dai produttori comunitari sono insufficienti per compensare tutti i costi di produzione oppure per permettere un equo margine di profitto. In molti casi per i produttori comunitari è stato difficile, se non impossibile, negoziare incrementi di prezzi anche minimi con i principali clienti, i quali hanno spesso utilizzato i prezzi più bassi offerti dai fornitori giapponesi quale argomentazione per rifiutare qualsiasi aumento significativo. Per evitare un ulteriore calo dello sfruttamento del potenziale, che avrebbe implicato nuovi aumenti di costi, i produttori hanno dovuto adeguare i propri prezzi ad un livello estremamente basso ed insufficiente.

    Nel periodo 1981-1983 tutti i principali produttori comunitari hanno subito perdite molto gravi oppure hanno registrato una netta diminuzione dei margini di profitto. Nel 1984 si è delineato un miglioramento, dovuto principalmente a rigorosi interventi di razionalizzazione e ad un aumento della produzione in seguito ad una ripresa della domanda, che ha ridotto i costi unitari. Non si è rilevato tuttavia alcun miglioramento significativo del livello dei costi.

    (23) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato provocato da altri fattori, quali le importazioni da altri paesi terzi oppure l'andamento della domanda. Si è accertato tuttavia che tra il 1981 e il 1983 le importazioni di cuscinetti a sfere dai paesi terzi, escluso il Giappone, sono scese da 22 949 t a 21 170 t e le corrispondenti importazioni di cuscinetti a rulli conici sono diminuite da 6 285 t a 4 808 t. Le quote di mercato detenute dai paesi in questione sono quindi scese rispettivamente da 25,6 % a 23,8 % e da 12,5 % a 11,0 %. In merito all'andamento della domanda è stato accertato che tra il 1981 e il 1983 il consumo di cuscinetti a sfere nella Comunità è diminuito lievemente, passando da 89 663 t a 88 816 t, ma, mentre le vendite dei produttori comunitari nel periodo suddetto sono dimunite, le importazioni dei prodotti simili originari del Giappone sono aumentate. Per quanto riguarda i cuscinetti a rulli conici, la domanda nella Comunità ha avuto una netta flessione passando da 50 113 t nel 1981 a 43 541 t nel 1983. Nel 1983, tuttavia, le importazioni di cuscinetti a rulli conici originari del Giappone mantenevano gli stessi livelli del 1981, mentre le vendite dei produttori comunitari erano scese di oltre il 12 %.

    Si è quindi concluso che nel settore dei cuscinetti a sfere ed a rulli conici le importazioni giapponesi hanno migliorato la propria posizione a scapito della produzione comunitaria.

    (24) Tutti i fattori suddetti, ed in particolare il livello dei prezzi eccessivamente basso provocato dal fatto che le esportazioni giapponesi sono state sistematicamente vendute a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari, hanno indotto la Commissione a stabilire che le importazioni oggetto di dumping di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo di oltre 30 mm e di cuscinetti a rulli conici, originari del Giappone, hanno provocato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

    G. Interesse della Comunità

    (25) In considerazone dei margini di dumping e dell'entità del pregiudizio accertati a titolo provvisorio, e data la mancanza di reazioni da parte dei consumatori comunitari dei prodotti in questione, oppure dei loro rappresentanti entro le scadenze fissate, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare opportune misure e che è quindi opportuno ritirare l'accettazione degli impegni.

    H. Aliquota del dazio

    (26) Vista la portata del pregiudizio arrecato, l'aliquota del dazio antidumping dovrebbe corrispondere ai margini di dumping accertati in via provvisoria.

    (27) Si deve stabilire un periodo durante il quale le parti interessate possano rendere note le loro osservazioni e chiedere di essere sentite oralmente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È abrogata la decisione 81/406/CEE che accetta gli impegni offerti dalle società Koyo Seiko Co. Ltd, Nachi Fujikoshi Corporation, Nippon Seiko KK e NTN Toyo Bearing Co. Ltd, per quanto riguarda le importazioni di cuscinetti a sfere con un diametro esterno massimo di oltre 30 mm e di cuscinetti a rulli conici.

    Articolo 2

    1. Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuscinetti a sfere con diametro esterno massimo di oltre 30 mm e di cuscinetti a rulli conici, di cui alla voce ex 84.62 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 84.62-09 ed 84.62-17, originari del Giappone e prodotti o esportati dalle società Koyo Seiko Co. Ltd, Nachi-Fujikoshi Corporation (Nachi), Nippon Seiko KK (NSK) o NTN Toyo Bearing Co. Ltd.

    2. L'importo del dazio antidumping è pari alle seguenti percentuali del prezzo unitario netto, franco frontiera comunitario, dazio non corrisposto.

    1.2,3 // Produttori/esportatori // Aliquota del dazio provvisorio 1.2.3 // // Cuscinetti a sfere // Cuscinetti a rulli conici // Koyo Seiko Co. Ltd // 6,88 % // 5,79 % // Nachi-Fujikoshi Corporation (Nachi) // 19,0 % // 31,34 % // Nippon Seiko KK (NSK) // 16,26 % // 23,60 % // NTN Toyo Bearing // 2,01 % // 2,16 %

    3. Si applicano i provvedimenti in vigore in materia di dazi doganali.

    4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

    Articolo 3

    Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2176/84, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono rendere note le loro osservazioni e chiedere di essere sentite oralmente dalla Commissione.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, il presente regolamento è applicabile per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1984.

    Per la Commissione

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

    (2) GU n. L 152 dell'11. 6. 1981, pag. 44.

    (3) GU n. C 101 del 13. 4. 1984, pag. 11.

    (1) GU n. L 196 del 2. 8. 1979, pag. 1.

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