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Document 31984R3525

Regolamento (CEE) n. 3525/84 della Commissione del 14 dicembre 1984 che revoca il regolamento (CEE) n. 3105/84 e che sospende la pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

GU L 328 del 15.12.1984, p. 21–21 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3525/oj

31984R3525

Regolamento (CEE) n. 3525/84 della Commissione del 14 dicembre 1984 che revoca il regolamento (CEE) n. 3105/84 e che sospende la pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 15/12/1984 pag. 0021 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3525/84 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1984

che revoca il regolamento (CEE) n. 3105/84 e che sospende la pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984 e la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3175/84 (4), prevede dei contingenti di nasello e di sogliola per il 1984;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/84 della Commissione, del 7 novembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del nasello e della sogliola da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito (5), ha proibito la pesca di nasello nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE) e IV, e di sogliola nelle acque della zona VII f, g, eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito, a partire dal 28 ottobre 1984;

considerando che la Danimarca ha trasferito, il 14 novembre 1984, al Regno Unito 100 tonnellate del suo contingente di nasello della zona CIEM II a (zona CE) e IV; che la pesca di nasello nelle acque della zona II a (zona CE) e IV, eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 3105/84 e mantenere la sospensione della pesca della sogliola nella zona CIEM VII f, g,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3105/84 è revocato.

Articolo 2

Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona VII f, g, eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1984.

La pesca della sogliola nelle acque della zona VII f, g, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione, da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito, sono proibiti dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 14 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 196 del 28. 6. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.

(4) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 1.

(5) GU n. L 291 del 9. 11. 1984, pag. 26.

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