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Document 31984R2867
Commission Regulation (EEC) No 2867/84 of 11 October 1984 amending Regulation (EEC) No 2213/76 on the sale of skimmed-milk powder from public storage
Regolamento (CEE) n. 2867/84 della Commissione dell' 11 ottobre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d' ammasso pubblico
Regolamento (CEE) n. 2867/84 della Commissione dell' 11 ottobre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d' ammasso pubblico
GU L 271 del 12.10.1984, p. 10–10
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 27/03/1985; abrog. impl. da 31985R0771
Regolamento (CEE) n. 2867/84 della Commissione dell' 11 ottobre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d' ammasso pubblico
Gazzetta ufficiale n. L 271 del 12/10/1984 pag. 0010 - 0010
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2867/84 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2538/84 (4), gli organismi d'intervento vendono a chiunque vi abbia interesse latte scremato in polvere da essi detenuto e immagazzinato anteriormente al 1o gennaio 1984; che la situazione del latte scremato in polvere è attualmente caratterizzata da una rarefazione dell'offerta; che, nell'ambito delle forniture di latte scremato in polvere vitaminizzato per l'aiuto alimentare, il latte scremato in polvere deve essere il più fresco possibile; che è pertanto opportuno prevedere che, nell'ambito di vendite di latte scremato in polvere nel quadro dei programmi decisi dalle autorità nazionali a titolo di aiuto alimentare, il limite di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76 non si applica; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76 viene aggiunta la seguente frase: « Quest'ultima condizione non si applica quando il latte scremato in polvere è venduto ai fini delle forniture nel quadro dei programmi decisi o riconosciuti dalle autorità nazionali a titolo di aiuto alimentare ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1984. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6. (3) GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6. (4) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 12.