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Document 31984R2814

Regolamento (CEE) n. 2814/84 della Commissione del 4 ottobre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d' importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

GU L 264 del 5.10.1984, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2814/oj

31984R2814

Regolamento (CEE) n. 2814/84 della Commissione del 4 ottobre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d' importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 05/10/1984 pag. 0014 - 0015
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 32 pag. 0118
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 32 pag. 0118


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2814/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2783/84 (4), stabilisce il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ed all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (5); che il paragrafo 1, lettera b), del suddetto articolo 12 fissa a 3,63 ECU per tonnellata il tasso della cauzione, in caso di titoli d'importazione dei prodotti per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo, ad eccezione dei titoli di importazione per l'orzo, l'avena, il granturco ed il sorgo, per i quali il tasso della cauzione è di 7,25 ECU per tonnellata; che attualmente questi tassi sono troppo bassi per le importazioni dei cereali di base, tenuto conto delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, nonché dei movimenti monetari e della durata di validità dei titoli di importazione;

considerando che è pertanto opportuno aumentare temporaneamente, sino al 31 luglio 1985, le cauzioni per i titoli di importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo;

considerando che, ai fini della chiarezza del testo, è necessario procedere all'attualizzazione degli importi di cauzione espressi in UC di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 utilizzando il coefficiente di conversione fissato nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 706/79 della Commissione (6);

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ammonta a:

a) 0,60 ECU per tonnellata in caso di titoli d'importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all'importazione, della restituzione o del prelievo all'esportazione;

b) 3,63 ECU per tonnellata in caso di titoli d'importazione dei prodotti per i quali il prelievo all'importazione è fissato in anticipo, ad eccezione dei titoli d'importazione dei prodotti delle voci e sottovoci 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune, per i quali il tasso della cauzione e di 7,25 ECU per tonnellata;

c) 12,09 ECU per tonnellata, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione è fissato anticipatamente;

d) 9,67 ECU per tonnellata per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esclusi i prodotti della voce 11.07, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione è fissato in anticipo;

e) 12,09 ECU per tonnellata per i prodotti della voce 11.07, se si tratta di titoli d'esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione è fissato in anticipo.

Tuttavia, per i titoli rilasciati in conformità dell'articolo 9 bis, la cauzione ammonta a:

- 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1o gennaio al 30 aprile;

- 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati dal 1o luglio al 31 dicembre.

In tal caso, la cauzione:

- viene incamerata, se la destinazione di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, non è stata precisata entro il termine previsto, in conformità di tale articolo,

- viene svincolata, in deroga all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3183/80, soltanto se viene addotta la prova che il prodotto è giunto a destinazione; tale prova deve essere addotta conformemente al disposto dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 ».

Articolo 2

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2042/75, per i titoli di importazione che implicano la fissazione anticipata del prelievo, rilasciati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, della Commissione (1), a partire dal 5 ottobre 1984 e sino al 31 luglio 1985, il tasso della cauzione è di:

- 8 ECU per tonnellata per i prodotti delle sottovoci e voci 10.01 B I, 10.01 B II e 10.02 della tariffa doganale comune;

- 12 ECU per tonnellata per i prodotti delle voci e sottovoci 10.03, 10.04, 10.05 B e 10.07 della tariffa doganale comune;

- 3,63 ECU per tonnellata per gli altri prodotti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(4) GU n. L 262 del 3. 10. 1984, pag. 5.

(5) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 89 del 9. 4. 1979, pag. 3.

(1) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

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