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Document 31984R2664

Regolamento (CEE) n. 2664/84 del Consiglio del 18 settembre 1984 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 171/83 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

GU L 253 del 21.9.1984, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2664/oj

31984R2664

Regolamento (CEE) n. 2664/84 del Consiglio del 18 settembre 1984 recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 171/83 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 21/09/1984 pag. 0001 - 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 3 pag. 0064
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 3 pag. 0064


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2664/84 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1984

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 171/83 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio, alla luce dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca, elaborare le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento precitato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 171/83 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2178/84 (3), definisce un regime generale per la pesca delle risorse biologiche che si trovano nelle acque comunitarie;

considerando che è opportuno regolamentare in modo più rigoroso la pesca degli sgombri nella zona CIEM VII,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 171/83 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 15

1. È vietato tenere a bordo sgombri pescati in una zona, appresso denominata "zona", delimitata dalle coordinate seguenti:

- costa meridionale dell'Inghilterra a 03°00' longitudine ovest,

- 49°30' latitudine nord, 03°00' longitudine ovest,

- 49°30' latitudine nord, 07°00' longitudine ovest,

- 52°00' latitudine nord, 07°00' longitudine ovest,

- costa occidentale del Galles a 52°00' latitudine nord,

salvo che il peso degli sgombri non superi il 15 % in peso delle quantità totali di sgombri e di altre specie che si trovano a bordo e che sono state pescate nella zona.

Il primo comma non si applica ai pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e palamiti.

Esso non si applica neppure ai pescherecci che utilizzano reti a strascico, ciancioli danesi o altre reti analoghe, qualora detti pescherecci detengano a bordo una quantità minima del 75 % in peso, calcolata in percentuale del peso totale di tutte le specie a bordo,

- di scampi, quando i pescherecci impiegano reti aventi maglie le cui dimensioni sono fissate per le regioni in questione all'allegato IV,

- di scampi e di specie elencate all'allegato V, quando i pescherecci impiegano reti aventi maglie le cui dimensioni sono fissate per le regioni in questione all'allegato I.

Esso non si applica neppure ai pescherecci che transitano nella zona, sempreché le attrezzature di pesca siano riposte secondo le condizioni stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2057/82 (1), in modo da non poter essere facilmente impiegate, né ai pescherecci non attrezzati per la pesca sui quali si trasbordano sgombri.

Tutti gli sgombri che si trovano a bordo si considerano catturati nella zona, ad eccezione di quelli, la cui presenza a bordo sia stata dichiarata prima che il peschereccio penetri nella zona conformemente alle disposizioni dei commi che seguono.

Il capitano di un peschereccio che desideri penetrare nella zona per pescarvi e che detenga sgombri a bordo è tenuto a notificare all'autorità di controllo dello Stato membro, nella cui zona di pesca intende pescare, l'ora e il luogo in cui prevede di arrivare nella zona. Tale notifica deve essere fatta al più presto 36 ore e al più tardi 24 ore prima che il peschereccio penetri nella zona.

Quando penetra nella zona, il capitano del peschereccio deve notificare all'autorità di controllo competente i quantitativi di sgombri che sono presenti a bordo e che figurano nel giornale di bordo. Il capitano può essere invitato a presentare per verifica il giornale di bordo e le catture presenti a bordo nel momento e nel luogo determinati dalla competente autorità di controllo. Tale verifica non può tuttavia essere effettuata più di 6 ore dopo che l'autorità di controllo ha ricevuto la notifica dei quantitativi di sgombri presenti a bordo e il luogo della verifica deve essere situato il più vicino possibile all'entrata nella zona.

Il capitano di un peschereccio che desideri penetrare nella zona per trasbordare sgombri sulla propria nave deve notificare l'ora e il luogo del trasbordo previsto all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona di pesca avverrà il trasbordo. Tale notifica deve essere fatta al più presto 36 ore e al più tardi 24 ore prima di effettuare il trasbordo. Non appena terminato il trasbordo, il capitano deve notificare all'autorità di controllo competente i quantitativi di sgombri trasbordati.

Le autorità di controllo competenti sono le seguenti:

- Francia:

Mimer, telex: Paris 25 08 23,

- Irlanda:

Departement of Fisheries and Forestry,

telex: Dublin 90253 FFWS,

- Regno Unito:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,

telex: London 21 27 4.

Nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata nel senso che un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, o in esso registrato, cui non sia stata assegnata una quota di cattura di sgombri della riserva della zona o la cui quota sia esaurita, sia autorizzato a detenere sgombri a bordo, a meno che non si tratti di catture accessorie mescolate a catture di suri o di sardine e che gli sgombri non superino il 10 % del peso totale di sgombri, suri e sardine a bordo, salvo che il capitano possa provare che tali sgombri provengono da un'altra riserva.

Il presente paragrafo scade il 1o gennaio 1987, a meno che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, non decida altrimenti anteriormente al 1o agosto 1986, tenendo presente la situazione della riserva occidentale di sgombri.

2. L'uso di reti a strascico aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm è vietato dal 1o luglio al 15 settembre nelle acque entro un limite di 3 miglia dalla linea costiera dello Skagerrak e del Kattegat.

Tuttavia la pesca a strascico esercitata all'interno di tali acque durante il suddetto periodo può essere effettuata

- con reti a maglia di 30 mm per la cattura di gamberi boreali (Pandalus borealis);

- con reti a maglie di qualsiasi dimensione per la cattura di blenni vivipari, ghiozzi o scorfani da utilizzare come esche.

3. È proibito pescare ricorrendo all'impiego di esplosivi, veleni, narcotici o armi da tiro. Inoltre, nello Skagerrak e nel Kattegat, è vietato l'uso della corrente elettrica per pescare. Tuttavia l'impiego di fucili ad arpione e della corrente elettrica è permesso per la pesca del tonno e dello squalo elefante.

(1) GU n. L 220 del 19. 7. 1982, pag. 1. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

(3) GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 1.

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