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Document 31984R2326

    Regolamento (CEE) n. 2326/84 della Commissione del 9 agosto 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dodecilbenzolo, della sottovoce doganale 38.19 E I della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

    GU L 214 del 10.8.1984, p. 11–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2326/oj

    31984R2326

    Regolamento (CEE) n. 2326/84 della Commissione del 9 agosto 1984 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dodecilbenzolo, della sottovoce doganale 38.19 E I della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 214 del 10/08/1984 pag. 0011 - 0011


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2326/84 DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 1984

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al dodecilbenzolo, della sottovoce doganale 38.19 E I della tariffa doganale comune, originario del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1984 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che per il dodecilbenzolo della sottovoce 38.19 E I della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 205 000 ECU; che, in data 7 luglio 1984, l'importazione nella Comunità del suddetto prodotto originario del Brasile ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per il prodotto in questione, nei confronti del Brasile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 13 agosto 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità del seguente prodotto, originario del Brasile:

    1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 38.19 E I (Codice Nimexe 38.19-07) // Dodecilbenzolo // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1984.

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.

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