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Document 31984R2151

    Regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità

    GU L 197 del 27.7.1984, p. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 31992R2913

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2151/oj

    31984R2151

    Regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio del 23 luglio 1984 relativo al territorio doganale della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 197 del 27/07/1984 pag. 0001 - 0003
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 11 pag. 0047
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 11 pag. 0047


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/84 DEL CONSIGLIO

    del 23 luglio 1984

    relativo al territorio doganale della Comunità

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il territorio doganale della Comunità è definito dal regolamento (CEE) n. 1496/68 (4), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979; che detto regolamento non pregiudica, ai termini dell'articolo 4, né il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale, né quello applicabile alle acque e ai banchi situati tra il lido o la sponda e il limite delle acque territoriali, né le disposizioni applicabili in conformità delle norme comunitarie che saranno adottate in materia di zone franche;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (5), ha di fatto definito il regime doganale applicabile ai prodotti estratti dalla piattaforma continentale; che nella situazione attuale non esiste un motivo per integrare al territorio doganale della Comunità la piattaforma continentale adiacente al territorio degli Stati membri;

    considerando che la direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime delle zone franche (6), ha fissato le norme comunitarie applicabili in dette zone;

    considerando che, per assicurare un'applicazione uniforme della normativa doganale comunitaria, occorre precisare che il campo d'applicazione dell'unione doganale si estende al mare territoriale ed allo spazio aereo degli Stati membri;

    considerando di conseguenza che non è necessario mantenere le disposizioni di carattere conservativo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1496/68;

    considerando che la definizione del territorio doganale comune è volta a determinare l'area geografica nella quale deve applicarsi, in maniera uniforme, salvo specifiche disposizioni contrarie, la totalità delle normative doganali comunitarie; che è opportuno indicarlo espressamente;

    considerando che le disposizioni del presente regolamento non possono pregiudicare né l'attuale regime del commercio interno tedesco ai sensi del protocollo relativo a detto commercio ed ai problemi connessi né il regime applicabile a Saint-Pierre-et-Miquelon, già territorio francese d'oltremare espressamente menzionato nell'allegato IV del trattato;

    considerando che, dato che il mare territoriale di taluni Stati membri non fa attualmente parte del loro territorio doganale nazionale o è considerato come non facente parte di esso per talune attività economiche che vi si svolgono, occorre precisare che il regime doganale in vigore, nel mare territoriale degli Stati membri, per quanto riguarda le piattaforme di perforazione o di coltivazione e i prodotti destinati al rifornimento delle navi e delle piattaforme di perforazione o di coltivazione, si applica fino all'adozione di disposizioni doganali comunitarie in questi settori;

    considerando che, in particolare per l'applicazione in sede nazionale di talune direttive del Consiglio in materia doganale, taluni Stati membri hanno fatto espressamente riferimento al loro territorio doganale nazionale; che al fine di evitare che detti Stati membri elaborino, per motivi puramente formali, una nuova legislazione nazionale nei settori in causa, unicamente di carattere provvisorio, occorre autorizzarli a mantenere il suddetto riferimento fino al momento in cui i regolamenti del Consiglio in materia sono messi in applicazione;

    considerando che occorre peraltro precisare che le disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2 della direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci (1), non si applicano alle navi che transitano nel mare territoriale degli Stati membri né alle aeronavi che ne attraversano lo spazio aereo senza avere per destinazione un porto o un aeroporto situato in tali Stati membri;

    considerando che è preferibile, per ragioni di chiarezza, riunire in un nuovo regolamento l'insieme delle disposizioni ormai applicabili in merito alla definizione del territorio doganale della Comunità, abrogando di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1496/68;

    considerando che le disposizioni del trattato non conferiscono specificamente alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie riguardanti il territorio doganale della Comunità; che pertanto è necessario fondare sull'articolo 235 del trattato le disposizioni del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Il territorio doganale della Comunità comprende:

    - il territorio del Regno del Belgio;

    - il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeroeer;

    - i territori tedeschi in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Buesingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera);

    - il territorio della Repubblica ellenica;

    - il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare;

    - il territorio dell'Irlanda;

    - il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse tra la sponda e il confine politico della zona situata tra Ponte Tresa e Porto Ceresio;

    - il territorio del Granducato del Lussemburgo;

    - il territorio del Regno dei Paesi Bassi;

    - il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché le Isole Normanne e l'isola di Man.

    2. Sono inclusi nel territorio doganale della Comunità:

    a) il mare territoriale degli Stati membri costieri e le acque interne di detti Stati;

    b) lo spazio aereo di ogni Stato membro.

    Articolo 2

    I territori indicati nell'allegato e situati fuori dal territorio degli Stati membri sono considerati come parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili.

    Articolo 3

    Salvo disposizioni specifiche contrarie risultanti da convenzioni o da misure comunitarie autonome, la normativa doganale comunitaria si applica uniformemente nell'insieme del territorio doganale della Comunità.

    Articolo 4

    Il presente regolamento non pregiudica:

    a) l'attuale regime del commercio interno tedesco ai sensi del protocollo relativo a detto commercio ed ai problemi ad esso connessi ed in particolare la normativa tedesca sul territorio doganale tedesco;

    b) il regime applicabile a Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Articolo 5

    1. Le disposizioni degli Stati membri che fissano il regime doganale applicabile, nel loro mare territoriale:

    a) ai prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di coltivazione, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o del loro equipaggiamento, nonché gli elementi che collegano dette piattaforme di perforazione o di coltivazione al continente,

    b) ai prodotti destinati al rifornimento delle navi e delle piattaforme di perforazione o di coltivazione,

    sono applicabili fino all'adozione di disposizioni doganali comunitarie in questi settori.

    Ai fini dell'applicazione della lettera a) si considerano come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di coltivazione i prodotti necessari al funzionamento di macchine ed apparecchi utilizzati a bordo delle suddette piattaforme ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento.

    2. Qualora, in un settore della normativa doganale non ancora armonizzato a livello comunitario o per l'applicazione di una direttiva comunitaria in materia doganale, uno Stato membro abbia fatto riferimento, nelle disposizioni di diritto interno, al proprio territorio doganale nazionale, il riferimento può essere mantenuto fino all'istituzione di un regolamento comunitario in materia.

    3. Le disposizioni prese dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 68/312/CEE non si applicano alle navi che transitano nel mare territoriale degli Stati membri né alle aeronavi che ne attraversano lo spazio aereo senza avere per destinazione un porto o un aeroporto situato in tali Stati membri.

    Articolo 6

    1. Il regolamento (CEE) n. 1496/68 è aborgato.

    2. In tutti gli atti comunitari nei quali si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 1496/68, il riferimento stesso deve essere considerato come relativo al presente regolamento. A tal fine la nozione « acque e banchi situati tra il lido o la sponda e il limite delle acque territoriali » che figura all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1496/68 a cui si riferiscono altri atti comunitari e la nozione « mare territoriale » di cui al presente regolamento devono essere considerate identiche.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. O'KEEFFE

    (1) GU n. C 305 del 22. 11. 1980, pag. 4.

    (2) GU n. C 260 del 12. 10. 1981, pag. 115.

    (3) GU n. C 185 del 27. 7. 1981, pag. 5.

    (4) GU n. L 238 del 28. 9. 1968, pag. 1.

    (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

    (6) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.

    (1) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13.

    ALLEGATO

    1. GERMANIA

    I territori austriaci di Jungholz e Mittelberg quali sono definiti dai trattati seguenti:

    - per quanto riguarda Jungholz: trattato del 3 maggio 1868 (Bayerisches Regierungsblatt 1868, pag. 1245),

    - per quanto riguarda Mittelberg: trattato del 2 dicembre 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, pag. 59).

    2. FRANCIA

    Il territorio del principato di Monaco quale è definito dalla convenzione doganale firmata a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 8679).

    3. ITALIA

    Il territorio della Repubblica di San Marino quale è definito dalla convenzione del 31 marzo 1939 (legge del 6 giugno 1939, n. 1220).

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