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Document 31984R2108

    Regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione del 23 luglio 1984 che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca

    GU L 194 del 24.7.1984, p. 22–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2003; abrogato da 32003R0129

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2108/oj

    31984R2108

    Regolamento (CEE) n. 2108/84 della Commissione del 23 luglio 1984 che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca

    Gazzetta ufficiale n. L 194 del 24/07/1984 pag. 0022 - 0023
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0019
    edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 3 pag. 0060
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0019
    edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 3 pag. 0060


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2108/84 DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 1984

    che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie delle reti da pesca

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 171/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/84 (2), in particolare l'articolo 6,

    considerando che, al fine di garantire l'osservanza delle misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, è necessario fissare norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie;

    considerando che occorre a tale scopo stabilire i tipi di misuratori da utilizzare, il modo in cui devono essere impiegati, i criteri di scelta delle maglie da misurare, la tecnica di misurazione delle maglie e infine il metodo di calcolo della dimensione delle maglie, nonché l'ordine della procedura d'ispezione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Descrizione dei misuratori

    1. I misuratori impiegati per determinare la dimensione delle maglie sono strumenti piatti, di 2 mm di spessore, fabbricati in materiale inalterabile e indeformabile, recanti una serie di bordi paralleli collegati da bordi intermedi convergenti secondo un restringimento di 1 a 8 su ciascun lato o soltanto bordi convergenti secondo il restringimento suddetto. I misuratori sono perforati nella parte più stretta.

    2. I misuratori recano la dicitura « misuratore CEE ». Sulla faccia di ciascun misuratore è impressa la larghezza in millimetri, sia nella sezione a bordi paralleli sia nella sezione a bordi convergenti. In quest'ultimo caso la larghezza è impressa ad ogni millimetro di distanza ed è indicata a intervalli regolari.

    Articolo 2

    Impiego del misuratore

    1. La rete è stirata nel senso diagonale maggiore delle maglie.

    2. Un misuratore del tipo descritto all'articolo 1 è inserito con l'estremità più piccola nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.

    3. Il misuratore è introdotto nell'apertura della maglia manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

    Articolo 3

    Scelta delle maglie da misurare

    1. Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.

    2. Non si misurano maglie situate a meno di 50 cm dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura, Questa distanza va misurata perpendicolarmente alle cuciture, ai cavi o alla sagola di chiusura mantenendo la rete stirata nella direzione in cui si effettua tale misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate, rotte o recanti dispositivi di attacco alla rete.

    3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che le maglie da misurare siano consecutive qualora vi si opponga il disposto del paragrafo 2.

    4. La misura delle maglie va effettuata unicamente su reti bagnate, ma non gelate.

    Articolo 4

    Misura delle maglie

    La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, impiegato conformemente all'articolo 2, viene bloccato.

    Articolo 5

    Determinazione della dimensione delle maglie

    La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica delle misure del numero totale di maglie scelte e misurate in conformità degli articoli 3 e 4 espressa in millimetri e arrotondata per eccesso al millimetro successivo.

    Il numero totale delle maglie da misurare è stabilito dall'articolo 6.

    Articolo 6

    Ordine della procedura di ispezione

    1. L'ispettore misura una serie di 20 maglie scelte in conformità dell'articolo 3 inserendo manualmente il misuratore senza usare un peso o un dinamometro.

    La dimensione delle maglie della rete viene quindi determinata in conformità dell'articolo 5.

    Qualora risulti dal calcolo che la dimensione delle maglie non è conforme alla regolamentazione in vigore, si misurano altre due serie di 20 maglie scelte in conformità dell'articolo 3.

    Si procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie in conformità dell'articolo 5 sulla base delle 60 maglie misurate.

    Fatto salvo quanto il disposto del paragrafo 2, il valore ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete.

    2. Se il comandante del peschereccio contesta la dimensione della maglia determinata ai sensi del paragrafo 1, quest'ultima non viene presa in considerazione per determinare la dimensione delle maglie, e la rete viene rimisurata.

    Un peso o un dinamometro fissato al misuratore vengono utilizzati per la misurazione.

    La scelta del peso o del dinamometro è lasciata alla discrezione dell'ispettore.

    Il peso è fissato con un gancio al foro praticato nella parte più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato al foro praticato nella parte più stretta o applicato nella parte più larga del misuratore.

    Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall'autorità nazionale competente.

    Per le reti che hanno maglie di dimensione pari o inferiore a 35 mm, determinata conformemente al paragrafo 1, si applica una forza di 19,61 Newton (equivalente ad una massa di 2 kg) e per le altre reti una forza di 49,03 Newton (equivalente ad una massa di 5 kg).

    Per determinare la dimensione delle maglie ai sensi dell'articolo 5, quando viene impiegato un peso o un dinamometro, si misura solamente una serie di 20 maglie.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1984.

    Per la Commissione

    Giorgios CONTOGEORGIS

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 14.

    (2) GU n. L 156 del 13. 6. 1984, pag. 1.

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