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Document 31984R1993
Commission Regulation (EEC) No 1993/84 of 12 July 1984 re-establishing the levying of customs duties on lactic acid and its salts and esters, falling within subheading 29.16 A I and originating in China, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3569/83 apply
Regolamento (CEE) n. 1993/84 della Commissione del 12 luglio 1984 che ripristina la riscossione, dei dazi doganali applicabili all' acido lattico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce doganale 29.16 A I, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 1993/84 della Commissione del 12 luglio 1984 che ripristina la riscossione, dei dazi doganali applicabili all' acido lattico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce doganale 29.16 A I, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio
GU L 186 del 13.7.1984, p. 16–16
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984
Regolamento (CEE) n. 1993/84 della Commissione del 12 luglio 1984 che ripristina la riscossione, dei dazi doganali applicabili all' acido lattico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce doganale 29.16 A I, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 13/07/1984 pag. 0016 - 0016
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1993/84 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 1984 che ripristina la riscossione, dei dazi doganali applicabili all'acido lattico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce doganale 29.16 A I, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, del 16 dicembre 1983, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12; considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriate con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 150 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980; considerando che per l'acido lattico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce doganale 29.16 A I la base di riferimento è fissata a 246 300 ECU; che in data 11 luglio 1984, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 16 luglio 1984, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 29.16 A I (Nimexe 29.16-11) // Acido lattico, suoi sali e suoi esteri // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 362 del 24. 12. 1983, pag. 1.