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Document 31984R1754
Council Regulation (EEC) No 1754/84 of 19 June 1984 temporarily and totally suspending the Common Customs Tariff duty on a product falling within subheading ex 85.21 D II
Regolamento (CEE) n. 1754/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 recante sospensione temporanea e totale del dazio della tariffa doganale comune su un prodotto della sottovoce ex 85.21 D II
Regolamento (CEE) n. 1754/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 recante sospensione temporanea e totale del dazio della tariffa doganale comune su un prodotto della sottovoce ex 85.21 D II
GU L 165 del 23.6.1984, p. 6–6
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984
Regolamento (CEE) n. 1754/84 del Consiglio del 19 giugno 1984 recante sospensione temporanea e totale del dazio della tariffa doganale comune su un prodotto della sottovoce ex 85.21 D II
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 23/06/1984 pag. 0006 - 0006
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1754/84 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1984 recante sospensione temporanea e totale del dazio della tariffa doganale comune su un prodotto della sottovoce ex 85.21 D II IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28, considerando che la produzione del prodotto contemplato dal presente regolamento è attualmente insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono perciò soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità; considerando che la Comunità ha interesse a sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su tale prodotto; considerando che, vista la difficoltà di valutare con esattezza la prossima evoluzione della situazione economica nel settore interessato, è opportuno adottare tale misura di sospensione soltanto temporaneamente, stabilendone la validità in base all'interesse della produzione comunitaria, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il dazio autonomo della tariffa doganale comune sul prodotto elencato in appresso è totalmente sospeso dal 1o luglio al 31 dicembre 1984: ex 85.21 D II: circuito elettronico di controllo dei dati di ingresso/uscita, realizzato in tecnologia N/MOS, munito di una rete di temporizzazione e di una memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM) con capacità di memorizzazione di 128 × 8 bits, sottoforma di circuito integrato monolitico, inserito in un contenitore le cui dimensioni esterne non superano 16 × 54 mm con non più di 40 spinotti di connessione e sul quale è riportata: - una sigla di identificazione consistente in o comprendente una delle seguenti combinazioni di cifre e cifre e lettere: 6532 CO 10750 - oppure altra sigla di identificazione relativa a circuito avente le caratteristiche sopra descritte. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1984. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1984. Per il Consiglio Il Presidente C. CHEYSSON