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Document 31984R1736

    Regolamento (CEE) n. 1736/84 del Consiglio del 18 giugno 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne l' applicazione dei contingenti tariffari annui di taluni formaggi previsti per la Finlandia, ed il regolamento (CEE) n. 3148/83

    GU L 164 del 22.6.1984, p. 10–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988; abrog. impl. da 31988R0822

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1736/oj

    31984R1736

    Regolamento (CEE) n. 1736/84 del Consiglio del 18 giugno 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne l' applicazione dei contingenti tariffari annui di taluni formaggi previsti per la Finlandia, ed il regolamento (CEE) n. 3148/83

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 22/06/1984 pag. 0010 - 0011
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0077
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0077


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/84 DEL CONSIGLIO

    del 18 giugno 1984

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne l'applicazione dei contingenti tariffari annui di taluni formaggi previsti per la Finlandia, ed il regolamento (CEE) n. 3148/83

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1473/84 (4), prevede nell'allegato II, punti c), h) e q), contingenti tariffari annui a favore della Finlandia; che la Finlandia e la Comunità, al fine di sviluppare i loro scambi reciproci, hanno convenuto di modificare, per talune categorie di formaggi, i quantitativi ed i dazi all'importazione validi per il 1984; che è pertanto opportuno, affinché la Comunità possa rispettare gli impegni assunti, derogare alle disposizioni relative ai contingenti tariffari annui assegnati alla Finlandia per i formaggi in questione, nonché introdurre nel regolamento (CEE) n. 2915/79 la possibilità di importare nel 1984, a condizioni speciali, un quantitativo limitato di formaggio Tilsit di origine finlandese;

    considerando che tale deroga sostituisce quella valida per il 1984, a norma del regolamento (CEE) n. 3148/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, che deroga al regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione dei contingenti tariffari annui di taluni formaggi previsti per la Finlandia (5); che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3148/83 limitandone l'applicazione al 1983,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il 1984, in deroga all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79, i quantitativi di formaggi originari della Finlandia sono modificati nel modo seguente:

    1) il quantitativo « 2 950 tonnellate » che figura al punto c), primo trattino, lettera b), ed il quantitativo « 2 900 tonnellate » che figura al punto q) sono sostituiti dal quantitativo globale di 6 250 tonnellate ed il quantitativo della Finlandia, che figura al punto q), non può superare 2 900 tonnellate;

    2) il quantitativo « 1 350 tonnellate » che figura al punto c), secondo trattino, lettera b), è sostituito dal quantitativo di 1 600 tonnellate;

    3) il quantitativo « 500 tonnellate » che figura al punto h), lettera b), è sostituito dal quantitativo di 550 tonnellate.

    Articolo 2

    1. All'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2915/79, le parole « fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 » sono sostituite da « fatti salvi i paragrafi 2, 3, 4 e 5 ».

    2. All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2915/79 è aggiunto il paragrafo seguente:

    « 5. Per il 1984, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotti che figurano alla lettera "s" nell'allegato II è di 55,0 ECU, se è accertato che i prodotti corrispondono alla designazione che vi figura. ».

    3. All'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 è aggiunto il punto seguente:

    1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // « s) ex 04.04 E I b) 2 // Tilsit, di una maturazione di almeno un mese, originario della Finlandia, nel limite di un contingente di 100 tonnellate per il 1984 » // //

    Articolo 3

    I termini: « per il 1983-1984 » che figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3148/83 sono sostituiti dai termini: « per il 1983 ».

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. ROCARD

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 10.

    (3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

    (4) GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 3.

    (5) GU n. L 309 del 10. 11. 1983, pag. 1.

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