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Document 31984R1599

    Regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione del 5 giugno 1984 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    GU L 152 del 8.6.1984, p. 16–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/1991; abrogato da 31991R1558

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1599/oj

    31984R1599

    Regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione del 5 giugno 1984 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 152 del 08/06/1984 pag. 0016 - 0023
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0003
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0003


    considerando che , da un lato , esclusa l ' irradiazione naturale , l ' irradiazione medica resta di gran lunga la più elevata tra le esposizioni a fonti di radiazioni ionizzanti e che questa situazione preoccupa da tempo l ' organizzazione mondiale della sanità , il Comitato scientifico delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche e la Commissione internazionale di protezione radiologica , i quali hanno già raccomandato l ' adozione di misure volte a prevenire gli effetti delle radiazioni mediche eccessive ;

    considerando , dall ' altro lato , che la radiazioni ionizzanti hanno consentito alla scienza medica di compiere notevoli progressi sui piani diagnostico , terapeutico e preventivo , tanto più che si stanno sviluppando nuove tecniche , soprattutto nel settore della medicina nucleare , nella terapia mediante alte energie e con il ricorso alla stratigrafia con utilizzazione del calcolatore ; che , pur non volendo pregiudicare il legittimo impiego di radiazioni ionizzanti , quando vengono utilizzate con cognizione di causa e in buone condizioni di radioprotezione , è necessario tuttavia eliminare le esposizioni inutili ;

    considerando che le disposizioni che consentono di migliorare la protezione radiologica del paziente e del pubblico non pregiudicano affatto i benefici che i singoli traggono dall ' utilizzazione delle radiazioni ionizzanti sotto il profilo della individuazione precoce , della diagnosi o della terapia , che per converso le misure volte ad evitare le esposizioni inappropriate o eccessive alle radiazioni migliorano la qualità e l ' efficacia della radiologia medica ;

    considerando che occorre d ' altronde tener conto dell ' espansione costante del parco radiologico e della crescente varietà degli impieghi delle radiazioni ionizzanti ed evitare che ne derivi un aumento non giustificato delle esposizioni del pubblico ;

    considerando che , dato questo sviluppo e il moltiplicarsi delle tecniche , è necessario accertarsi che gli utenti possiedano la competenza e l ' esperienza indispensabili a evitare gli usi non appropriati ; che deve essere evitato l ' inutile moltiplicarsi degli impianti ;

    considerando pertanto che è opportuno adottare altre disposizioni in aggiunta a quelle contenute nelle direttive succitate , in modo da stabilire misure adeguate per la protezione radiologica dei pazienti ,

    considerando che gli Stati membri tengono conto dei risultati del programma quinquennale di ricerca e d ' insegnamento dell ' Euratom nel settore della biologia e della protezione sanitaria , approvato dal Consiglio ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

    Articolo 1

    Tutte le esposizioni a radiazioni di tipo medico debbono essere giustificate dal punto di vista medico e mantenute al più basso livello ragionevolmente ottenibile , come definito nell ' articolo 6 , primo comma , lettere a ) e b ) , della direttiva 80/836/Euratom .

    Articolo 2 1 . Senza pregiudizio delle direttive 75/362/CEE ( 4 ) e 75/363/CEE ( 5 ) , modificate dalla direttiva 82/76/CEE ( 6 ) , e delle direttive 78/686/CEE ( 7 ) e 78/687/CEE ( 8 ) , gli Stati membri adottano tutte le opportune misure e provvedono affinchù ogni ricorso a radiazioni ionizzanti per un ' applicazione medica venga fatto sotto la responsabilità di medici , odontoiatri o altri professionisti abilitati dalla legislazione nazionale a effettuare tale applicazione medica , che abbiano acquisito nel corso della loro formazione una competenza in materia di radioprotezione nonchù una formazione adeguata e appropriata alle tecniche applicate in radiodiagnostica media o dentaria , in radioterapia o in medicina nucleare .

    2 . Si dovrà eventualmente provvedere a un ciclo di formazione complementare per le persone di cui al paragrafo 1 che già esercitano , quando la loro competenza in materia di radioprotezione non è stata riconosciuta dalle autorità competenti .

    3 . Gli ausiliari vengono istruiti sulle tecniche applicate , nonchù sulle regole di radioprotezione adeguate ; essi ricevono una formazione corrispondente alla loro attività professionale .

    Articolo 3

    Le autorità competenti effettuano l ' inventario del parco radiologico medico e odontoiatrico , nonchù degli impianti di medicina nucleare , e fissano i criteri di accettabilità degli impianti radiologici e di quelli di medicina nucleare . Tutti gli impianti funzionanti devono essere oggetto di una rigorosa sorveglianza relativamente alla radioprotezione e al controllo di qualità degli apparecchi .

    Le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al fini di correggere le caratteristiche inadeguate o difettose degli impianti sottoposti a tale sorveglianza . Esse provvedono non appena possibile affinchù tutti gli impianti che non rispondono più ai criteri di cui al primo comma siano messi fuori uso o sostituiti . Gli esami radioscopici diretti senza intensificazione di brillanza sono limitati a circostanze eccezionali .

    Articolo 4

    Ogni Stato membro adotta le misure che ritiene necessarie per evitare un ' inutile moltiplicazione degli impianti di radioterapia , di radiodiagnostica e di medicina nucleare .

    Articolo 5

    Un esperto in fisica sanitaria sarà disponibile per essere addetto agli impianti complessi di radioterapia e di medicina nucleare .

    Articolo 6

    L ' allegato della presente direttiva contiene raccomandazioni pratiche cui gli Stati membri possono far riferimento .

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1986 .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva .

    Articolo 8

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

    Fatto a Bruxelles , addì 3 settembre 1984 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P . BARRY

    ( 1 ) GU n . C 149 del 14 . 6 . 1982 , pag . 102 .

    ( 2 ) GU n . C 230 dell ' 8 . 9 1980 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 246 del 17 . 9 . 1980 , pag . 1 .

    ( 4 ) GU n . L 167 del 30 . 6 . 1975 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 167 del 30 . 6 . 1975 , pag . 14 .

    ( 6 ) GU n . L 43 del 15 . 2 . 1982 , pag . 21 .

    ( 7 ) GU n . L 233 del 24 . 8 . 1978 , pag . 1 .

    ( 8 ) GU n . L 233 del 24 . 8 . 1978 , pag . 10 .

    ALLEGATO

    RACCOMANDAZIONI PRATICHE

    1 . a ) Nessuna operazione radiologica dovrebbe venire effettuata senza prescrizione medica ( 1 ) .

    b ) Gli esami radiologici individuali o collettivi , effettuati a titolo preventivo , inclusi gli esami di medicina nucleare , dovrebbero essere effettuati soltanto se sono giustificati dal punto di vista medico epidemiologico .

    c ) Dovrebbero essere promosse tecniche sostitutive che siano almeno altrettanto efficaci , dal punto di vista diagnostico o da quello terapeutico , e comportino un rischio minore per la salute .

    2 . Dovrebbero essere prese disposizioni per permettere che i documenti radiologici e di medicina nucleare e /o i resoconti esistenti siano trasmessi rapidamente , eventualmente da parte del paziente stesso , alle persone di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva , curanti o che procedono ad analisi .

    Gli Stati membri dovrebbero prendere le misure che ritengono necessarie per fornire alle persone di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva informazioni relative alle analisi e /o ai trattamenti radiologici subiti dal paziente in precedenza , purchù quest ' ultimo sia consenziente .

    Al fine di evitare esami radiologici superflui , le persone di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , della direttiva dovrebbero assicurarsi di non essere in grado di procurarsi le informazioni necessarie in base ai risultati di esami precedenti . Ciò vale in particolare per le procedure con fini medico-legali o di assicurazione . Occorre prestare la massima attenzione al fatto che tali procedure siano giustificate .

    Tenuto conto dell ' articolo 4 della direttiva , gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire un impiego ottimale degli impianti all ' avanguardia di radioterapia , di radiodiagnostica e di medicina nucleare .

    ( 1 ) Dal campo di applicazione della direttiva e delle presenti raccomandazioni è escluso l ' impiego delle radiazioni ionizzanti nel settore della ricerca scientifica .*****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1599/84 DELLA COMMISSIONE

    del 5 giugno 1984

    che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 (2), in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 4, e l'articolo 3 quinquies, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita l'aiuto alla produzione concesso per talune frutta sciroppate (3), in particolare l'articolo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 516/77 ha introdotto un regime di aiuti alla produzione per i prodotti che figurano nell'allegato I bis, dello stesso regolamento e ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità; che il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio ha limitato la quantità di talune frutta sciroppate che possono beneficiare dell'aiuto;

    considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regime, occorre definire i prodotti che possono beneficiare dell'aiuto;

    considerando che, per agevolare il funzionamento del regime di aiuti, è opportuno che ciascun trasformatore che intenda beneficiare del regime stesso sia riconosciuto dalle autorità; che i trasformatori devono comunicare alle autorità i dati necessari per garantire il corretto funzionamento del regime;

    considerando che il regime di aiuti alla produzione è basato su contratti tra i produttori e i trasformatori; che occorre specificare i dati che devono figurare nei contratti ai fini del regime di aiuti;

    considerando che, per garantire la continuità dell'approvvigionamento ai trasformatori, occorre che tali contratti vengano conclusi anteriormente ad una determinata data; che tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, le parti contraenti devono poter aumentare, mediante clausola aggiuntiva ed entro un determinato limite, i quantitativi inizialmente previsti nel contratto;

    considerando che gli Stati membri possono avere difficoltà di ordine procedurale ad adottare, entro la data limite per la conclusione di taluni contratti di trasformazione, le misure necessarie per la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione; che è questo il caso della Grecia; che è pertanto opportuno che, in Grecia, la data ultima per la conclusione di tali contratti venga prorogata per i prodotti da consegnare nel 1984;

    considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme d'applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (4), è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato;

    considerando che il fatto generatore del credito relativo all'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati ha luogo quando viene effettuata la trasformazione; che, poiché i contratti di trasformazione possono essere conclusi per un periodo di parecchi mesi, è difficile determinare la data esatta in cui è stata trasformata ciascuna partita; che pertanto, onde garantire l'applicazione uniforme del regime di aiuti alla produzione, per il calcolo degli importi in moneta nazionale deve essere utilizzato il tasso di conversione applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione di ciascun prodotto;

    considerando che, a motivo della connessione tra l'aiuto alla produzione e il prezzo minimo pagabile al produttore, il tasso di conversione applicabile a detto prezzo deve essere uguale a quello applicabile all'aiuto alla produzione;

    considerando che il numero di domande di aiuto presentate dal trasformatore deve essere determinato secondo le modalità di trasformazione; che nelle domande di aiuto devono figurare tutti i dati necessari per il calcolo dell'importo dell'aiuto pagabile al trasformatore;

    considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione, i trasformatori devono essere obbligati a tenere un'adeguata documentazione; che, per prevenire irregolarità nell'applicazione del regime, il trasformatore deve essere sottoposto a tutte le misure di ispezione e di controllo ritenute necessarie;

    considerando che la limitazione dell'aiuto alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 991/84 esige che siano forniti dati supplementari da parte dei trasformatori, onde poter procedere ad un'equa ripartizione dei quantitativi tra i trasformatori stessi; che soltanto i trasformatori che hanno comunicato tali dati possono essere presi in considerazione al momento della ripartizione; che, per consentire ai nuovi trasformatori di beneficiare dell'aiuto, è opportuno che un determinato quantitativo venga ad essi destinato;

    considerando che le misure di cui al presente regolamento sono destinate a sostituire quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1530/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1); che occorre abrogare detto regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    Campo di applicazione del regolamento

    Articolo 1

    1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 516/77.

    2. Ai fini del regime di aiuti alla produzione:

    a) per « pesche sciroppate » si intendono le pesche intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero e comprese nella sottovoce 20.06 B II a) 7 o 20.06 B II b) 7 della tariffa doganale comune;

    b) per « pere Williams sciroppate » si intendono le pere della varietà Williams, intere o in pezzi, senza buccia, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero e comprese nella sottovoce 20.06 B II a) 6 o 20.06 B II b) 6 della tariffa doganale comune;

    c) per « ciliegie sciroppate » si intendono le ciliegie anche snocciolate, che hanno subito un trattamento termico, condizionate in contenitori ermeticamente sigillati, con un liquido di copertura di sciroppo di zucchero e comprese nella sottovoce 20.06 B II a) 8 o 20.06 B II b) 8 della tariffa doganale comune;

    d) per « prugne secche » si intendono le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente ») debitamente trattate o trasformate, comprese nella sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune, condizionate in idonei contenitori e pronte per il consumo umano;

    e) per « uve secche » si intendono l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto, debitamente trattate o trasformate, comprese nella sottovoce 08.04 B della tariffa doganale comune, condizionate in idonei contenitori e pronte per il consumo umano;

    f) per « fichi secchi » si intendono i fichi secchi, inclusa la pasta di fichi, debitamente trattati o trasformati, compresi nella sottovoce 08.03 B della tariffa doganale comune, condizionati in idonei contenitori e pronti per il consumo umano;

    g) per « uve secche non trasformate » e « fichi secchi non trasformati » si intendono le uve secche e i fichi secchi che non sono stati trattati in modo da poter essere immessi direttamente in consumo;

    h) per « pomodori pelati interi congelati » si intendono i pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, congelati, condizionati in idonei contenitori, compresi nella sottovoce 07.02 B della tariffa doganale comune, il cui peso netto, determinato dopo lo scongelamento, è costituito per il 90 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente l'aspetto;

    ij) per « pomodori pelati non interi congelati » si intendono pezzi di pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, o di varietà rotonde che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, congelati, condizionati in idonei contenitori e compresi nella sottovoce 07.02 B della tariffa doganale comune;

    k) per « pomodori pelati interi conservati » si intendono i pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente sigillati, con o senza aggiunta di acqua o di succo di pomodoro, compresi nella sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune, il cui peso netto sgocciolato è costituito per il 65 % almeno da pomodori interi che non presentino lesioni che ne alterino sostanzialmente la forma;

    l) per « pomodori pelati non interi conservati » si intendono pezzi di pomodori pelati delle varietà San Marzano, Roma o simili, o di varietà rotonde

    che possono essere pelate con almeno altrettanta facilità, che hanno subito un trattamento termico, condizionati in contenitori ermeticamente sigillati, con o senza aggiunta di acqua o di succo di pomodoro, compresi nella sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune;

    m) per « fiocchi di pomodoro » si intendono i fiocchi ottenuti dall'essiccazione di pomodori, condizionati in idonei contenitori e compresi nella sottovoce 07.04 B della tariffa doganale comune;

    n) per « succo di pomodoro » si intende il succo ottenuto da pomodori, passato al setaccio per eliminare bucce, semi ed altre parti spesse, avente - eventualmente previa concentrazione - un tenore di estratto secco inferiore al 12 %, condizionato in contenitori ermeticamente sigillati e compreso nelle sottovoci 20.02 C, 20.07 B II a) 5, 20.07 B II b) 6 della tariffa doganale comune;

    o) per « concentrato di pomodoro » si intende il prodotto ottenuto dalla concentrazione di succo di pomodoro, condizionato in idonei contenitori, avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 12 %, compreso nella sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune;

    p) per « sciroppo di zucchero » si intende un liquido costituito da acqua combinata a zucchero, con un tenore totale di zucchero, determinato dopo l'omogeneizzazione, non inferiore:

    - al 9 % nel caso delle ciliege sciroppate,

    - al 14 % nel caso delle altre frutta sciroppate.

    3. I prodotti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non includono quelli cotti negli zuccheri o canditi, compresi nella voce 20.04 della tariffa doganale comune, successivamente condizionati con un liquido di copertura di zucchero, né le puree di frutta e altre preparazioni analoghe.

    4. Sino all'entrata in vigore di norme comunitarie di qualità, le definizioni di cui al paragrafo 2 non pregiudicano le norme di qualità nazionali in vigore che le rendono più restrittive.

    TITOLO II

    Comunicazioni dei trasformatori

    Articolo 2

    1. I trasformatori che intendano beneficiare del regime di aiuti devono informarne le autorità competenti degli Stati membri non oltre il 31 marzo dell'anno precedente la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto, fornendo tutte le informazioni chieste dagli Stati membri necessarie alla gestione e al controllo del regime di aiuti. Gli Stati membri possono chiedere:

    a) che le informazioni vengano fornite soltanto dai nuovi trasformatori, se questi ultimi hanno già ricevuto le necessarie informazioni relative agli altri trasformatori, e

    b) che le comunicazioni si riferiscano ad una sola campagna di commercializzazione, a più campagne o ad un periodo indeterminato.

    2. In casi eccezionali e debitamente motivali, gli Stati membri possono accettare le comunicazioni ricevute dopo il 31 marzo, sempreché non ne derivino conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione.

    3. Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 la data di cui ai paragrafi 1 e 2 è sostituita da quella del 14 giugno 1984.

    Articolo 3

    1. Ad ogni campagna di commercializzazione i trasformatori comunicano alle autorità competenti la settimana in cui iniziano la trasformazione. La comunicazione deve pervenire alle autorità competenti almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio di queste operazioni.

    2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare comunicazioni non conformi al disposto del paragrafo 1, ma in tal caso l'aiuto non è concesso per i quantitativi già trasformati e per i quali le autorità competenti non ritengono di poter controllare nel modo dovuto i requisiti prescritti per la concessione dell'aiuto.

    Articolo 4

    I trasformatori di cui all'articolo 2 comunicano ogni anno all'organismo designato dagli Stati membri:

    a) entro l'8 aprile:

    i) il quantitativo di fichi secchi non venduti,

    ii) il quantitativo di fichi secchi non trasformati, in giacenza il 1o aprile dello stesso anno, e

    iii) il quantitativo di fichi secchi ottenuti nella campagna di commercializzazione in corso, trasformati e venduti anteriormente al 1o aprile.

    I prodotti devono essere ripartiti per categoria;

    b) entro l'8 giugno:

    i) il quantitativo di uve secche non vendute,

    ii) il quantitativo di uve secche non trasformate, in giacenza il 1o giugno dello stesso anno, e

    iii) il quantitativo di uve secche ottenute nella campagna di commercializzazione in corso, trasformate e vendute anteriormente al 1o giugno.

    I prodotti devono essere ripartiti per categoria; c) entro l'8 luglio, il quantitativo di prugne secche non vendute, in giacenza il 1o luglio dello stesso anno;

    d) entro il 31 gennaio, il quantitativo invenduto di altri prodotti non finiti cui si applica il regime di aiuti alla produzione, in giacenza il 15 gennaio dello stesso anno. I dati devono essere ripartiti per prodotti per i quali è fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione, indicando, ove possibile, se i prodotti hanno o meno beneficiato dell'aiuto.

    TITOLO III

    Contratti di trasformazione

    Articolo 5

    1. Ogni contratto di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77, in appresso denominato « contratto di trasformazione », è concluso per iscritto. Esso può avere la forma di un impegno di conferimento concluso tra uno o più produttori, da un lato, e la loro associazione o unione riconosciuta che agisce in qualità di trasformatore, dall'altro.

    2. Ai fini del regime di aiuti alla produzione, per « produttore » si intende una persona giuridica o fisica che produce nella propria azienda le materie prime destinate alla trasformazione.

    3. Il contratto di trasformazione deve indicare, in particolare:

    a) il nome e l'indirizzo del produttore o della relativa associazione o unione di produttori riconosciuta;

    b) il nome e l'indirizzo del trasformatore o della relativa associazione o unione di trasformatori;

    c) le quantità di materie prime oggetto del contratto;

    d) il programma di conferimento al trasformatore;

    e) il prezzo che deve essere pagato al cocontraente per le materie prime, esclusi, in particolare, i costi di condizionamento, carico, trasporto, scarico e gli eventuali oneri fiscali, i cui importi devono essere indicati separatamente.

    4. Gli Stati membri possono adottare disposizioni supplementari in merito ai contratti di trasformazione, segnatamente per quanto riguarda i termini, le condizioni di pagamento del prezzo minimo e il risarcimento danni per i casi in cui il trasformatore o il produttore non adempia agli obblighi previsti dal contratto.

    Articolo 6

    Qualora il produttore agisca anche come trasformatore, il contratto di trasformazione di cui all'articolo 5 si ritiene concluso quando è stato compilato un prospetto recante le seguenti indicazioni:

    - l'estensione totale della superficie su cui sono state coltivate le materie prime,

    - una stima del raccolto totale,

    - la quantità destinata alla trasformazione,

    - il programma di conferimento alla trasformazione.

    Articolo 7

    1. I contratti di trasformazione sono conclusi:

    - anteriormente al 5 giugno per i pomodori che devono essere consegnati all'industria nel periodo compreso fra il 1o luglio e il 15 novembre;

    - anteriormente al 15 giugno in Francia, in Italia e in Grecia e anteriormente all'11 luglio negli altri Stati membri per le pesche che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 1o luglio e il 15 ottobre;

    - anteriormente al 10 agosto per le pere Williams che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 15 luglio e il 15 dicembre;

    - anteriormente al 25 agosto per le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente ») che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 5 settembre e il 31 dicembre;

    - anteriormente al 31 maggio in Francia, in Italia e in Grecia e anteriormente all'11 luglio negli altri Stati membri per i duroni e le altre ciliegie dolci che devono essere consegnati all'industria nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 15 settembre;

    - anteriormente all'11 luglio per le amarene che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 10 maggio e il 15 settembre.

    Tuttavia, gli Stati membri possono anticipare la data limite per la conclusione dei contratti concernenti i pomodori.

    2. Nei periodi di consegna di cui al paragrafo 1, i contraenti possono decidere, mediante una clausola aggiuntiva scritta, di aumentare le quantità inizialmente previste nel contratto.

    Tali clausole devono essere stipulato entro:

    - il 15 settembre per i pomodori,

    - il 15 agosto per le pesche in Francia, in Italia e in Grecia e il 1o settembre negli altri Stati membri,

    - il 15 settembre per le pere Williams,

    - il 15 novembre per le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente »),

    - il 15 agosto per i duroni e le altre ciliegie dolci,

    - il 31 agosto per le amarene.

    Le clausole devono avere per oggetto non più del 20 % delle quantità iniziali previste nei contratti. Tuttavia, per le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente ») e per le ciliegie tale limite è fissato al 30 %. 3. Qualora il prezzo minimo che deve essere pagato al produttore per un determinato prodotto non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno 21 giorni prima della data corrispondente indicata al paragrafo 1, la data ultima per la conclusione dei contratti per il prodotto in questione è - in deroga al disposto del paragrafo 1 - il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del prezzo suddetto.

    4. I contratti di trasformazione concernenti le uve secche e i fichi secchi possono essere conclusi durante l'intera campagna rispettiva. L'adeguamento mensile del prezzo minimo di cui all'articolo 3 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 516/77 deve essere determinato in base alla data effettiva di spedizione da parte del produttore.

    5. Per quanto riguarda la Grecia, le date del 5 e del 15 giugno di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, sono sostituite dalla data del 30 giugno per i prodotti che devono essere consegnati all'industria nel 1984.

    Articolo 8

    1. Il trasformatore o la sua associazione o unione trasmette una copia di ciascun contratto di trasformazione e delle eventuali clausole aggiuntive scritte, all'organismo designato dallo Stato membro nel quale sono prodotte le materie prime e, se del caso, all'organismo dello Stato membro nel quale deve essere effettuata la trasformazione. La copia deve pervenire alle autorità competenti entro i 10 giorni lavorativi successivi alla conclusione del contratto.

    2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare che i contratti di trasformazione e le clausole aggiuntive scritte pervengano alle autorità competenti ad una data successiva, a condizione che sussistano fondati motivi e se ciò è compatibile con le finalità del regime di aiuti e non pregiudica la possibilità di controlli.

    TITOLO IV

    Materie prime

    Articolo 9

    Le materie prime consegnate al trasformatore in esecuzione dei contratti di trasformazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile ed idonee alla trasformazione. Inoltre, i fichi secchi, le uve secche non trasformati e le prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette « prunes d'Ente ») devono essere conformi ai requisiti da stabilire.

    TITOLO V

    Tassi di conversione

    Articolo 10

    1. Ai fini dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, si considera che il fatto generatore del diritto all'aiuto alla produzione ha avuto luogo il primo giorno della campagna di commercializzazione per il prodotto interessato.

    2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo, fissato in ECU, è il tasso rappresentativo in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione per il prodotto interessato.

    TITOLO VI

    Domande di aiuto

    Articolo 11

    1. Il trasformatore presenta le domande di aiuto alla produzione all'organismo designato dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.

    2. Per i fichi secchi e le uve secche il trasformatore presenta per ogni campagna di commercializzazione quattro domande di aiuto:

    a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di novembre,

    b) la seconda per i prodotti trasformati sino alla fine di febbraio,

    c) la terza per i prodotti trasformati sino alla fine di maggio,

    d) la quarta per i prodotti trasformati o acquistati nel corso del restante periodo della campagna.

    Le domande di aiuto di cui alle lettere a), b) e c) devono essere presentate entro 60 giorni dalla fine del periodo di trasformazione, mentre la domanda di cui alla lettera d) deve essere presentata entro il 30 novembre della campagna successiva.

    3. Per le prugne secche il trasformatore presenta due domande di aiuto per ogni campagna:

    a) la prima per i prodotti trasformati sino alla fine di dicembre,

    b) la seconda per i prodotti trasformati nel restante periodo della campagna.

    La prima domanda di aiuto è presentata entro la fine di febbraio della campagna in questione e la seconda entro il 30 novembre della campagna successiva.

    4. Per ciascuno degli altri prodotti per i quali è fissato un tasso determinato dell'aiuto, è presentata una sola domanda per ogni campagna di commercializzazione. La domanda di aiuto deve pervenire all'organismo designato non oltre il 1o febbraio della campagna in causa. 5. Tuttavia, per le campagne di commercializzazione 1984/1985, 1985/1986 e 1986/1987, per i concentrati di pomodoro possono essere presentate due domande di aiuto per ogni campagna:

    a) la prima entro il 1o febbraio della campagna in questione; essa riguarderà almeno il 50 % della produzione e avrà per oggetto i quantitativi per i quali sono stati ultimati la preparazione e il condizionamento definitivi;

    b) la seconda entro il 30 aprile della campagna in questione, e avrà per oggetto la parte restante della produzione che ha subito o era destinata a subire una preparazione e/o ad un condizionamento ulteriori.

    6. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli Stati membri possono accettare domande di aiuto dopo le date limite stabilite dal presente articolo se ciò non implica conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione.

    Articolo 12

    1. La domanda di aiuto deve recare:

    a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

    b) il peso netto dei prodotti finiti, suddivisi secondo i prodotti ai quali si applica un tasso determinato dell'aiuto;

    c) il peso netto delle materie prime utilizzate per la trasformazione di ciascun prodotto di cui alla lettera b);

    d) una dichiarazione nella quale il trasformatore attesta che ha pagato per le materie prime un prezzo non inferiore al prezzo minimo e che i prodotti finiti sono conformi alle norme di qualità fissate dalla Comunità o dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.

    2. La domanda di aiuto deve essere corredata:

    a) delle fatture delle materie prime, debitamente quietanzate dal cocontraente, dalle quali risulti che esso ha ricavato un prezzo non inferiore al prezzo minimo, o

    b) in caso di impegno di conferimento, di una dichiarazione del produttore attestante che il trasformatore gli ha corrisposto o accreditato un prezzo non inferiore al prezzo minimo.

    3. La domanda di aiuto per le uve secche deve essere corredata dal documento prescritto dalle autorità competenti dal quale risulti che il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio (1), da non trasformare per il consumo umano, è stato distrutto, trasformato per impieghi diversi dal consumo umano o consegnato ad organismi riconosciuti dagli Stati membri. Inoltre, la domanda di aiuto per le uve di Corinto deve essere corredata dell'impegno scritto previsto dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77.

    4. Qualora si applichi l'articolo 11, paragrafo 5, la prima domanda di aiuto deve recare, oltre ai dati di cui al paragrafo 1, l'indicazione della quantità di concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento e della quantità di materie prime utilizzate per la trasformazione di tali concentrati.

    La domanda di aiuto deve essere inoltre corredata, per i concentrati di pomodoro destinati al condizionamento o ad ulteriore preparazione e condizionamento, delle fatture o della dichiarazione di cui al paragrafo 2.

    TITOLO VII

    Controlli

    Articolo 13

    1. Il trasformatore tiene registri nei quali deve indicare almeno:

    a) le partite di materie prime acquistate ed entrate giornalmente nei suoi locali, precisando quali sono oggetto di contratto di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte e i numeri delle ricevute eventualmente compilate per tali partite;

    b) il peso di ciascuna partita, nonché il nome e l'indirizzo dell'altro contraente;

    c) le quantità di prodotti finiti ottenute giornalmente dalla trasformazione delle materie prime, distinguendo quelle che possono beneficiare dell'aiuto;

    d) per ciascuna partita, le quantità e i prezzi dei prodotti che lasciano i locali di trasformazione, specificando il destinatario. Le registrazioni possono essere fatte mediante riferimento ai documenti giustificativi, ove questi ultimi contengano i dati richiesti.

    2. Il trasformatore conserva le prove di pagamento per tutte le materie prime acquistate in virtù di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte.

    3. Il trasformatore è sottoposto alle misure d'ispezione o di controllo ritenute necessarie e deve tener gli eventuali registri supplementari prescritti dalle autorità nazionali, che consentano loro di svolgere le operazioni di controllo da esse reputate necessarie.

    Articolo 14

    1. In ciascuna campagna di commercializzazione le autorità competenti esaminano i registri dei trasformatori e, mediante controlli per sondaggio, verificano in particolare:

    a) se i prodotti finiti per i quali può essere chiesto l'aiuto alla produzione sono conformi alle norme di qualità ad essi applicabili;

    b) se la quantità di materie prime utilizzate nella trasformazione corrisponde a quella indicata nella domanda di aiuto;

    c) se il prezzo pagato per le materie prime utilizzate nella trasformazione dei prodotti di cui alla lettera a) è almeno pari al prezzo minimo stabilito;

    d) se le materie prime sono conformi alle norme di qualità.

    2. In ciascuna campagna di commercializzazione le autorità competenti procedono inoltre a controlli per sondaggio:

    a) presso gli impianti di trasformazione, del peso delle materie prime consegnate;

    b) delle firme che figurano sulle fatture di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e dell'esattezza di tali fatture, ad esempio convocando le parti interessate.

    3. Le verifiche effettuate in virtù del presente articolo non pregiudicano la possibilità di una successiva verifica da parte delle autorità competenti né le eventuali conseguenza che possono risultare dall'applicazione delle vigenti disposizioni.

    4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del regime di aiuti alla produzione e per prevenire e reprimere le frodi contro il regime stesso.

    TITOLO VIII

    Quote

    Articolo 15

    Il presente titolo stabilisce le modalità di applicazione delle limitazioni degli aiuti alla produzione previste dal regolamento (CEE) n. 991/84, in appresso denominate « quote ».

    Articolo 16

    1. Le domande di aiuto per le ciliegie e per le pere Williams sciroppate devono essere accompagnate dall'indicazione della quantità totale, espressa in peso netto:

    a) di pere Williams conservate allo sciroppo,

    b) di duroni e di altre ciliegie dolci conservate allo sciroppo,

    c) di amarene conservate allo sciroppo,

    prodotte nella campagna di commercializzazione in questione con materie prime di origine comunitaria acquistate allo stato fresco, nonché della quantita totale di materie prime utilizzata per la fabbricazione di tali prodotti.

    2. Il trasformatore che ha fabbricato i prodotti di cui al paragrafo 1 ma non chiede l'aiuto, per poter beneficiare in futuro dell'aiuto per prodotti dello stesso tipo deve comunicare all'organismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, entro il 1o febbraio di ciascuna campagna di commercializzaione:

    - il quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione in corso a partire da prodotti di origine comunitaria espresso in peso netto;

    - il quantitativo di materie prime usato per ottenere i prodotti in causa.

    A tali comunicazioni si applica l'articolo 11, paragrafo 6.

    3. Il trasformatore che non abbia effettuato le comunicazioni di cui al paragrafo 2 per la campagna o le campagne di commercializzazione usate come periodo di riferimento ai fini dell'assegnazione delle quote, è considerato un nuovo trasformatore ai sensi dell'articolo 17.

    Il trasformatore che ha effettuato la comunicazione di cui sopra per una delle campagna di commercializzazione usate come periodo di riferimento ai fini dell'assegnazione, ma non ha inviato alcuna comunicazione per una o entrambe delle due campagne successive, è reputato non aver svolto attività produttiva durante la campagna o le campagne per le quali non fatto alcuna comunicazione.

    Articolo 17

    Qualora i trasformatori non abbiano fabbricato i prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, nel periodo considerato come periodo di riferimento per l'assegnazione di una quota o qualora si applichino le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, primo comma, l'aiuto a tali trasformatori, in appresso denominati « nuovi trasformatori », è limitato ad una quantità pari al 2 % della quota totale.

    Lo Stato membro interessato stabilisce il quantitativo in tal caso ammesso al beneficio dell'aiuto nel suo territorio e lo ripartisce equamente tra i nuovi trasformatori. Ove il quantitativo in causa non sia stato assegnato, totalmente o in parte, ai nuovi trasformatori, tale quantitativo o, se del caso, il saldo rimanente è ripartito equamente tra gli altri trasformatori.

    Articolo 18

    Se un'impresa rinuncia, totalmente o parzialmente, a traformare il quantitativo assegnatogli o ha cessato l'attività senza essere rilevata da un'altra impresa, lo Stato membro ripartisce equamente la quantità resa disponibile tra gli altri trasformatori. TITOLO IX

    Comunicazioni alla Commissione

    Articolo 19

    Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

    a) entro il 15 marzo di ogni anno:

    i) la quantità totale, espressa in peso netto, di prodotti finiti diversi dalle uve secche, dalle prugne secche e dai fichi secchi, per i quali è stata presentata una domanda di aiuto,

    ii) la quantità totale di materie prime dichiarate nelle domande di aiuto, usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto i),

    iii) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti finiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per i quali non è stata presentata una domanda di aiuto,

    iv) la quantità totale di materie prime usate per la fabbricazione dei prodotti di cui al punto iii),

    v) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti invenduti di cui ai punti i) e ii), in giacenza il 15 gennaio dello stesso anno.

    I quantitativi totali devono essere ripartiti per prodotti per i quali è stato fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione;

    b) entro il 15 aprile di ogni anno:

    i) la quantità totale di fichi secchi ottenuti nella campagna di commercializzazione in corso, trasformati e venduti anteriormente al 1o aprile dello stesso anno,

    ii) la quantità totale di fichi secchi non trasformati e la quantità totale di fichi secchi trasformati e non venduti, in giacenza il 1o aprile dello stesso anno.

    I quantitativi devono essere ripartiti per categoria;

    c) entro il 15 giugno di ogni anno:

    i) la quantità totale di uve secche ottenute nella campagna di commercializzazione in corso, trasformate e vendute anteriormente al 1o giugno dello stesso anno,

    ii) la quantità totale di uve secche non trasformate e la quantità totale di uve secche trasformate e non vendute, in giacenza il 1o giugno dello stesso anno.

    I quantitativi totali di uve secche, trasformate o non trasformate, devono essere ripartiti per categoria;

    d) entro il 15 luglio di ogni anno, la quantità totale di prugne secche in giacenza il 1o luglio dello stesso anno;

    e) entro il 1o novembre di ogni anno, il raccolto di:

    i) uva sultanina,

    ii) uva secca di Corinto,

    iii) fichi secchi,

    stimato per la campagna di commercializzazione in corso;

    f) entro il 1o novembre di ogni anno, la quantità totale di materie prime, diverse dalle uve secche non trasformate e dai fichi secchi non trasformati, da consegnare durante la campagna di commercializzazione in corso sulla base di contratti di trasformazione o di clausole aggiuntive scritte. Il quantitativo totale deve essere ripartito secondo i prodotti finiti da fabbricare.

    TITOLO X

    Disposizioni finali

    Articolo 20

    Il regolamento (CEE) n. 1530/78 è abrogato. Tuttavia esso resta applicabile sino alla campagna di commercializzazione 1984/1985 per ciascun prodotto.

    Articolo 21

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica per ciascun prodotto dall'inizio della campagna di commercializzazione 1984/1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1984.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

    (2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.

    (3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.

    (4) GU n. L 188 dell'1. 8. 1968, pag. 1.

    (1) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 21.

    (1) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

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