Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R1034

    Regolamento (CEE) n. 1034/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa il prezzo d' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1984/1985

    GU L 107 del 19.4.1984, p. 43–43 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1034/oj

    31984R1034

    Regolamento (CEE) n. 1034/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa il prezzo d' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1984/1985

    Gazzetta ufficiale n. L 107 del 19/04/1984 pag. 0043 - 0043


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1034/84 DEL CONSIGLIO

    del 31 marzo 1984

    che fissa il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1984/1985

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 569/76 del Consiglio , del 15 marzo 1976 , che prevede misure speciali per i semi di lino ( 1 ) , in particolare l ' articolo 1 , paragrafi 1 e 3 ,

    vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

    considerando che , nel fissare annualmente il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino , occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola , di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

    considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 569/76 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori , tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità ; che è opportuno , a tal riguardo , mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi ;

    considerando che l ' applicazione dei suddetti criteri induce a fissare il prezzo d ' obiettivo ad un livello superiore a quello fissato per la campagna di commercializzazione precedente ;

    considerando che il prezzo d ' obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità ; che la qualità definita per la campagna 1983/1984 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino è fissato a 54,86 ECU per 100 chilogrammi .

    Articolo 2

    Il prezzo di cui all ' articolo 1 si applica ai semi :

    - alla rinfusa , di qualità sana , leale e mercantile ,

    e

    - con il 2 % di impurità e , nel seme come tale , il 9 % di umidità e il 38 % di olio .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1984 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M . ROCARD

    ( 1 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 29 .

    ( 2 ) GU n . C 62 del 5 . 3 . 1984 , pag . 20 .

    ( 3 ) GU n . C 104 del 16 . 4 . 1984 , pag . 96 .

    ( 4 ) GU n . C 103 del 16 . 4 . 1984 , pag . 21 .

    Top