This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31984R1034
Council Regulation (EEC) No 1034/84 of 31 March 1984 fixing the guide price for linseed for the 1984/85 marketing year
Regolamento (CEE) n. 1034/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa il prezzo d' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1984/1985
Regolamento (CEE) n. 1034/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa il prezzo d' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1984/1985
GU L 107 del 19.4.1984, p. 43–43
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/1985
Regolamento (CEE) n. 1034/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 che fissa il prezzo d' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1984/1985
Gazzetta ufficiale n. L 107 del 19/04/1984 pag. 0043 - 0043
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1034/84 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1984 che fissa il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1984/1985 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , visto il regolamento ( CEE ) n . 569/76 del Consiglio , del 15 marzo 1976 , che prevede misure speciali per i semi di lino ( 1 ) , in particolare l ' articolo 1 , paragrafi 1 e 3 , vista la proposta della Commissione ( 2 ) , visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) , visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) , considerando che , nel fissare annualmente il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino , occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola , di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ; considerando che l ' articolo 1 , paragrafo 1 , primo comma , del regolamento ( CEE ) n . 569/76 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori , tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità ; che è opportuno , a tal riguardo , mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi ; considerando che l ' applicazione dei suddetti criteri induce a fissare il prezzo d ' obiettivo ad un livello superiore a quello fissato per la campagna di commercializzazione precedente ; considerando che il prezzo d ' obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità ; che la qualità definita per la campagna 1983/1984 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 il prezzo d ' obiettivo dei semi di lino è fissato a 54,86 ECU per 100 chilogrammi . Articolo 2 Il prezzo di cui all ' articolo 1 si applica ai semi : - alla rinfusa , di qualità sana , leale e mercantile , e - con il 2 % di impurità e , nel seme come tale , il 9 % di umidità e il 38 % di olio . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1984 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 31 marzo 1984 . Per il Consiglio Il Presidente M . ROCARD ( 1 ) GU n . L 67 del 15 . 3 . 1976 , pag . 29 . ( 2 ) GU n . C 62 del 5 . 3 . 1984 , pag . 20 . ( 3 ) GU n . C 104 del 16 . 4 . 1984 , pag . 96 . ( 4 ) GU n . C 103 del 16 . 4 . 1984 , pag . 21 .