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Document 31984R0564

Regolamento (CEE) n. 564/84 del Consiglio del 1° marzo 1984 relativo alla sospensione degli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte

GU L 61 del 2.3.1984, p. 34–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2011; abrogato da 32011R1229

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/564/oj

31984R0564

Regolamento (CEE) n. 564/84 del Consiglio del 1° marzo 1984 relativo alla sospensione degli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 02/03/1984 pag. 0034 - 0034
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0313
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0313


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 564/84 DEL CONSIGLIO

del 1o marzo 1984

relativo alla sospensione degli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1946/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione di latte (3), gli Stati membri sono autorizzati a concedere aiuti per gli investimenti in detto settore;

considerando che, ai fini del conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di produzione di latte, e più particolarmente ai fini del ripristino dell'equilibrio sul mercato dei prodotti del latte della Comunità, è d'uopo sospendere la concessione di aiuti per gli investimenti direttamente connessi con tale produzione fino alla realizzazione di un accordo sul controllo di questa produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga al regolamento (CEE) n. 1946/81, nel periodo dal 1o marzo 1984 fino alla data in cui il Consiglio avrà preso le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure necessarie al riequilibrio del mercato dei prodotti del latte nella Comunità, è sospesa qualsiasi concessione di aiuti per gli investimenti direttamente connessi con la produzione di latte.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile ai piani di sviluppo ai sensi della direttiva 72/159/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE (5), presentati prima del 1o marzo 1984.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1o marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. BOUCHARDEAU

(1) GU n. C 18 del 25. 1. 1984, pag. 6.

(2) Parere reso il 23 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 32.

(4) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.

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