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Document 31984R0549

Regolamento (CEE) n. 549/84 del Consiglio del 27 febbraio 1984 che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

GU L 61 del 2.3.1984, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1984

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/549/oj

31984R0549

Regolamento (CEE) n. 549/84 del Consiglio del 27 febbraio 1984 che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 02/03/1984 pag. 0001 - 0002


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 549/84 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 1984

che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Svezia hanno siglato un accordo sui reciproci diritti di pesca per il 1984 concernente in particolare l'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Svezia;

considerando che spetta alla Comunità ripartire i contingenti di cattura tra i pescatori della Comunità;

considerando che, per garantire un'equa ripartizione delle risorse di pesca disponibili, è opportuno ripartire questi contingenti tra gli Stati membri della Comunità;

considerando che, per garantire l'osservanza di questa ripartizione, è necessario comunicare informazioni relative alle catture effettive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1984, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare le catture limitate ai contingenti fissati nell'allegato nelle acque soggette alla giurisdizione della pesca della Svezia.

Articolo 2

Gli Stati membri ed i capitani delle navi battenti bandiera degli Stati membri si conformano, per quanto concerne la pesca nelle acque di cui all'articolo 1, agli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri (2).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROCARD

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1 per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1984

(in tonnellate)

1.2.3.4 // // // // // Specie // Divisioni CIEM // Contingenti // Assegnazioni // // // // // Merluzzo bianco // III d // 3 350 // Danimarca 2 450 // // // // Germania 900 // Aringa // III d // 1 000 // Danimarca 570 // // // // Germania 430 // Salmone // III d // 20 // Danimarca 17 // // // // Germania 3 // // // //

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