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Document 31984R0477

Regolamento (CEE) n. 477/84 del Consiglio del 21 febbraio 1984 relativo alla conclusione dell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe

GU L 54 del 25.2.1984, p. 1–1 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/477/oj

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31984R0477

Regolamento (CEE) n. 477/84 del Consiglio del 21 febbraio 1984 relativo alla conclusione dell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe

Gazzetta ufficiale n. L 054 del 25/02/1984 pag. 0001
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 3 pag. 0021
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 3 pag. 0021


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 477/84 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1984

relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe, firmato il 1o febbraio 1984 a Bruxelles,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 13 dell'accordo (3).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

(1) GU n. C 281 del 18. 10. 1983, pag. 5.

(2) GU n. C 342 del 19. 12. 1983, pag. 117.

(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.

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