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Document 31984R0276

    Regolamento (CEE) n. 276/84 del Consiglio del 31 gennaio 1984 relativo all' organizzazione di un' indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1984

    GU L 32 del 3.2.1984, p. 6–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/06/1984

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/276/oj

    31984R0276

    Regolamento (CEE) n. 276/84 del Consiglio del 31 gennaio 1984 relativo all' organizzazione di un' indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1984

    Gazzetta ufficiale n. L 032 del 03/02/1984 pag. 0006 - 0007


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 276/84 DEL CONSIGLIO

    del 31 gennaio 1984

    relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1984

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particilare l'articolo 213,

    visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

    considerando che, per assolvere i compiti affidatile dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 92, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve conoscere la situazione dell'occupazione e della disoccupazione ed il relativo andamento;

    considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non permettono confronti validi, date soprattutto le divergenze esistenti tra le legislazioni, regolamentazioni e prassi amministrative degli Stati membri, sulle quali tali statistiche si basano;

    considerando che l'esecuzione di indagini comunitarie per campione, armonizzate e sincronizzate, sulle forze di lavoro costituisce il metodo migliore per conoscere il livello e la struttura dell'occupazione e della disoccupazione; che indagini di questo tipo sono già state eseguite ogni anno dal 1968 al 1971 e con ritmo biennale dal 1973 al 1983;

    considerando che in periodo di continue e crescenti difficoltà sul mercato del lavoro e di cambiamenti della struttura dell'occupazione è necessario disporre di informazioni aggiornate;

    considerando che solo la ripetizione nel 1984 dell'indagine condotta nel 1983 permetterà di ottenere tali informazioni;

    considerando che il Regno dei Paesi Bassi non è in grado di partecipare alla presente indagine a causa di un sistema particolare di statistiche biennali messse in opera in questo paese data l'imposibilità di procedere a censimenti generali della popolazione; che è opportuno dunque dispensare eccezionalmente il Regno dei Paesi Bassi dalla partecipazione alla presente indagine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella primavera del 1984 la Commissione procede ad un'indagine sulle forze di lavoro effettuata per campione presso nuclei familiari in ciascuno degli Stati membri, esclusi i Paesi Bassi.

    Articolo 2

    L'indagine viene eseguita intervistando nei singoli Stati membri un campione di nuclei familiari residenti, al momento dell'indagine, nel territorio di detti Stati. Le informazioni sono raccolte per ciascuno dei componenti dei nuclei familiari compresi nel campione.

    Articolo 3

    Il campione interessa un numero di nuclei familiari compreso fra 60 000 e 100 000 per la Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito, fra 30 000 e 50 000 per la Grecia e l'Irlanda, fra 15 000 e 30 000 per il Belgio e la Danimarca e di circa 10 000 per il Lussemburgo.

    Articolo 4

    L'indagine si riferisce:

    a) alle caratteristihe individuali (sesso, età, nazionalità, stato civile, relazione con il capofamiliglia) di tutte le persone appartenenti ai nuclei familiari intervistati;

    b) all'attività professionale di tali persone (posizione occupata nella professione, ramo di attività, numero di ore di lavoro abitualmente ed effettivamente prestate, caratteristiche dell'occupazione - se a tempo pieno o parziale, se permanente o temporanea) al momento dell'indagine;

    c) alla ricerca di un'occupazione tenendo conto del tipo di occupazione ricercata, delle circostanze, dei metodi e della durata della ricerca, e della disponibilità all'occupazione ricercata;

    d) alle informazioni sull'istruzione generale o professionale ricevuta;

    e) all'esperienza professionale delle persone senza occupazione, in età lavorativa.

    Articolo 5

    Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri interessati sulla base di un elenco di domande elaborato dalla Commissione in collaborazione coi competenti servizi degli Stati membri.

    In collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri interessati la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine. Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date di inizio e di chiusura dell'indagine e il termine per la trasmissione dei risultati. I servizi statistici garantiscono la rappresentatività del campione secondo le procedure proprie ad ogni Stato membro e compiono i passi necessari ad assicurare che una proporzione di almeno il 25 % delle persone contattate per l'indagine possa rientrare nel campione di un'indagine successiva.

    Articolo 6

    I servizi statistici degli Stati membri interessati verificano le risposte raccolte e trasmettono alla Commissione i risultati dell'indagine per ogni persona intervistata, in forma tale da non permettere l'identificazione delle persone stesse.

    Articolo 7

    Le informazioni individuali ottenute nel corso dell'indagine possono essere utilizzate esclusivamente a fini statistici. Il loro impiego ad altri fini, in particolare di carattere fiscale, nonché la comunicazione a terzi sono vietati.

    Gli Stati membri interessati vigilano a che le informazioni richieste siano fornite in modo veritiero e completo, nei termini fissati. Gi Stati membri interessati e la Commissione prendono i provvedimenti opportuni contro qualsiasi infrazione all'obbligo del segreto sulle informazioni raccolte, conformemente al primo comma.

    Articolo 8

    Per l'esecuzione dell'indagine gli Stati membri interessati ricevono un contributo. L'importo di tale contributo è imputato agli stanziamenti previsti a tale fine nel bilancio delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. LENGAGNE

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